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Li, 12.03.2007
-
Preg.mo Onorevole
Romano PRODI
Presidente Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 - R O M A
-
Preg.mo Onorevole
Giuseppe FIORONI
Ministro della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/a
00153 R O M A
-
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblico
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370
00187 ROMA
OGGETTO:
RICHIESTA INTERVENTO DI ADESIONE ALLE RAGIONI DEI RICORRENTI PRESIDI
INCARICATI.
Le scriventi Organizzazioni Sindacali Nazionali
IUNISCUOLA E FIS-CAB
Premesso che
il
T A R Lazio Sez. III B nell’udienza del giorno 8/01/2007 con Ordinanze
N. 23-24-25/07, si è pronunciato sui ricorsi rispettivamente R G n.
11956/06; n. 11957/06 e n. 11958/06 presentati dai presidi Incaricati
contro il Bando di concorso D. M. 3/10/2006 per far valere i loro
diritti sanciti dalla L. 43, art. 1 sexies e da noi rappresentati
esprimendosi come segue:
-
Visti gli
artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
-
Ritenuto che
non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento
della domanda cautelare ;
“RESPINGE LA
SUINDICATA DOMANDA CAUTELARE”.
Come si può
facilmente evincere dalla semplice lettura della stringatissima
motivazione (forse sarebbe meglio dire “mancanza”) non viene espressa
alcuna giustificazione a tale decisione a fronte delle molteplici
spiegazioni contenute nei ricorsi con dimostrazioni e illustrazione
delle ragioni dei motivi di fatto e di diritto ivi esposti.
E ciò
nonostante la considerazione che in molte Regioni i colloqui di
ammissione al corso di formazione, previsti dall’art. 10 del
suddetto D. M. 3/10/2006 impugnato con i ricorsi sono iniziati già nello
stesso giorno 8/01/2007.
Pertanto sussistono tutti
i motivi evidenziati nei ricorsi ( non contestati nelle ordinanze )
oltre al grave difetto di motivazione commesso dal TAR nella sua
eccessivamente sintetica pronuncia per violazione della stessa
Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 “Istituzione dei
tribunali amministrativi regionali” che all’ art. 21, u.c. prescrive ;
....Se
il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti
dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il
tribunale amministrativo regionale "pronuncia con ordinanza motivata"
emessa in camera di consiglio....
Il ricorso al T A R Lazio
contro il Bando di concorso D. M. 3/10/2006 si era reso indispensabile
a seguito del mancato riconoscimento del ruolo svolto dai molti presidi
incaricati negli anni scorsi. Infatti il suddetto Bando, lungi
dall’essere ossequioso della L. 43/05 aveva inteso tagliare il numero
dei posti da assegnare ai presidi incaricati riducendoli di circa il 50%
mediante un ingiustificato e umiliante colloquio selettivo di ammissione
al corso-concorso.
A tal proposito si
ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni sulla attuale
situazione del reclutamento dei dirigenti scolastici.
Il
Testo Unico del Pubblico Impiego, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165,
all’art. 29 aveva stabilito le normali modalità per il
reclutamento dei Dirigenti Scolastici cioè del concorso ordinario
( corso-concorso selettivo di formazione regionale)
Dal 01/09/2000 con l’avvento
dell’Autonomia ( D. Lgs. 59/98 e D. M. 5/8/98 ) i Presidi di ruolo ( I
capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), ossia
quelli in servizio alla predetta data, assumono la qualifica di
Dirigenti scolastici semplicemente dopo il superamento
di un apposito corso di formazione con semplice
relazione finale su alcune tematiche trattate nello stesso ( illustrate
in un colloquio finale).
Dal
2001 ad oggi i posti vacanti di dirigenti scolastici vengono (
continuano ad essere ) ricoperti
con” incarichi di presidenza” in base ad una selezione per titoli che
avviene con OO. MM. annuali ( le più recenti n. 39/04 e n. 40/05). Si
forma così uno speciale “precariato“ di dirigenti che vengono
annualmente selezionati con graduatorie e che vanno a ricoprire le sedi
meno ambite dai c. d. dirigenti “di ruolo“. Tali sedi, infatti, sono
rimaste vacanti perché più disagiate e difficili da gestire per la loro
complessità o per mancanza di strutture ovvero per la collocazione in
“aree a rischio”. Quindi , per far fronte alle necessità difficili e
improrogabili di dare una guida sicura alle predette istituzioni
scolastiche, sono stati selezionati coloro che per esperienza e
competenza erano in possesso dei titoli necessari per lo svolgimento di
un ruolo così delicato e che potevano garantire il normale svolgimento
del servizio pubblico essenziale dell’istruzione. Tutto questo anche
senza fornire loro l’adeguata formazione garantita ai c. d. “Presidi di
ruolo” come sopra evidenziato e ciò evidentemente sul presupposto che la
loro selezione mediante i titoli posseduti fosse di per se sufficiente a
garantire una qualità del servizio soddisfacente.
In data 26/11/2004
( G. U. n. 94), in attuazione del suddetto art. 29 del D. Lgs 30 marzo
2001 n. 165 , è stato emanato il D. M. Bando di concorso ordinario
(corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di
dirigenti scolastici a livello regionale), per lo svolgimento del quale
si è aperto un notevole contenzioso giudiziario, con risvolti anche di
natura penale, perché illegittimo per stessa ammissione del governo
(vedi scheda tecnica Sen. Cappelli) che per sanare tale contenzioso
introduce alcune disorganiche norme nella finanziaria 2007 che vanno ad
ingarbugliare ancora di più la situazione tanto che l’amministrazione
ancora oggi si sforza di trovare il bandolo della matassa .
In data 31/03/2005 è stata emanata la legge n. 43
recante disposizioni urgenti per la sistemazione del comparto
scolastico. Tale norma ha innovato le norme precedenti ed ha
introdotto una deroga modificativa alla previsione
generale in tema di reclutamento dei Dirigenti Scolastici dettata dal
precedentemente richiamato art. 29 del D. Lgs 2001/ 165, che in
quanto legge successiva nel tempo e regolamentando in maniera specifica
la materia è da considerarsi “legge speciale” in grado di rettificare
sostanzialmente la precedente normativa generale e di conseguenza gli
atti da essa derivati che non avevano ancora esplicato compiutamente i
suoi effetti (es. concorso
ordinario).
In
essa è stato introdotto l’art. 1 sexies avente ad oggetto proprio gli
incarichi di presidenza, il quale
ha previsto che “a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007
non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la
conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di Dirigente
Scolastico sono conferiti con incarico di reggenza.“
“I
posti vacanti all’inizio del predetto anno scolastico…sono riservati in
via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano
maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico
di presidenza”.
Tale norma si è resa inderogabile proprio per
sanare la situazione sopra descritta e dare la giusta “sistemazione” a
quelle peculiari condizioni lavorative create dal ricorso “all’incarico
di presidenza” quale temporanea modalità di copertura di funzioni
delicatissime quali quella di Dirigenza di un Istituto Scolastico.
Questa più che adeguata motivazione spiega la deroga modificativa del
T.U. sul Pubblico Impiego. Va, infatti, evidenziato che i suddetti
Dirigenti Incaricati, come sopra evidenziato, sono
stati già sottoposti a “selezione” oltre ad aver svolto in concreto e
per un tempo significativo l’incarico dirigenziale in questione, tutti
elementi più che validi a sostanziare i legittimi interessi al
proseguimento di tale funzione che il Bando di Concorso
D. M. 3/10/2006 n. 76 , in
attuazione della L. 43/05 doveva semplicemente attuare.
Invece,
per l’attuazione di tale legge 43/05 è stato emanato il suddetto bando
di corso-concorso, illegittimo perché
affetto dai gravi vizi già evidenziati nel ricorso.
Va
chiarito quindi che la L. 43/05 intanto ha dovuto prevedere di destinare
tutti i posti di Dirigente Scolastico vacanti all’inizio del
predetto anno scolastico 2006-2007 perché, a tale data,
essi risultavano legittimamente occupati dai presidi incaricati e come
tali dovevano ad essere ad essi riservati prioritariamente . Dal
che si desume agevolmente, la ratio della norma che "riserva" prima a
chi già ricopre la funzione (come avvenuto per i presidi di ruolo prima
di diventare Dirigenti a seguito dello stesso
apposito corso concorso e non già quello normalmente previsto
per il loro reclutamento ordinario) per assicurare la “ continuità”
di una prestazione tanto delicata . Infatti prescrive che “I
posti vacanti all’inizio del predetto anno scolastico…sono riservati in
via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che
abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di
incarico di presidenza”.
Infatti, poiché il corso-concorso è riservato a tutti coloro che hanno
ricoperto la funzione di Preside Incaricato per un periodo di tempo pari
ad almeno un anno, si determina agevolmente e con tutta evidenza, che
tale requisito è il solo, perché è il più significativo delle
riconosciute abilità già dimostrate, ai fini dell’ammissione allo stesso
corso-concorso. Se fosse interpretata in senso contrario, la ratio legis,
come sopra evidenziato, risulterebbe travisata, distorta e falsata.
Infatti, non avrebbe senso bandire un concorso riservato ad una
specifica categoria (“coloro che abbiano maturato, entro l’anno
scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza”) per
sanare una precaria situazione lavorativa, con la finalità di
riconoscerne il ruolo attraverso l’attribuzione dei corrispondenti posto
e qualifica, se poi tale intento non fosse recepito in una apposita
selezione come specifica modalità di essa riducendo (e non
ampliando) i requisiti normalmente previsti per l’ordinaria scelta dei
candidati. Tali modalità sono da intendersi solo nel senso che
il requisito dell’anno di presidenza debba
costituire l’unico richiesto per la partecipazione al corso-consorso, e
conseguentemente come obbligo legale di ammissione ad esso di tutti
coloro che tale requisito abbiano maturato.
Per
quanto attiene al dibattito sulla Finanziaria 2007, la tesi sostenuta da
alcuni che presuppone il superamento della stessa L. 43/05 per
l’intervento della Legge Finanziaria 2007, in quanto successiva nel
tempo, non può trovare molta giustificazione per diverse ragioni, che
non è il caso qui di approfondire e sbandierare al vento, ma che sono
stati ben tenuti in debito conto.
Ciononostante, risulta inopportuna e intempestiva qualsivoglia
impugnativa di incostituzionalità della stessa (che andrebbe impugnata
in un giudizio contro uno o più atti attuativi di essa che pertanto ove
applicativi di tale norma risulterebbero viziati) .
Al
momento non si evincono atti che abbiano i presupposti
dell’impugnabilità.
Nei suddetti ricorsi, tra gli altri vizi di illegittimità, erano stati
evidenziati:
la violazione della durata degli incarichi che dovevano essere triennali
e che dovevano portare alla stabilizzazione del rapporto di lavoro
perché diversamente si sarebbe
verificato l’inevitabile “demansionamento e dequalificazione” dei
presidi che dopo aver svolto per molti anni una delicatissima
funzione, notevolmente superiore, potevano e/o dovevano essere
retrocessi a compiti inferiori, come se avendo demeritato non potevano
continuare svolgere l’esercizio della normale attività fino ad allora
espletata senza difetto alcuno, anzi con successo perché adempiuta in
situazioni difficili, come predetto. Questi ultimi motivi, se non si
trattasse di un accesso previsto con atto amministrativo ( Bando di
Concorso ), potevano essere agevolmente rivolti al giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro ma, come noto, tale previsione non trova
applicazione per le posizioni dirigenziali perché espressamente
prescritto dallo stesso D. Lgs 2001/ 165
. Per questo laddove tali interessi legittimi non trovassero
adeguata considerazione e sistemazione attraverso il predetto sistema
concorsuale, appositamente previsto dalla L. 43/05, la loro tutela
subirebbe una illegittima ed ingiustificata compressione (diminuzione,
restrizione, riduzione, limitazione) tale da configurare una chiara
lesione del divieto di disparità di trattamento sancito dalla Carta
Costituzionale all’art. 3. Ed invero, se nemmeno per il tramite della
ridetta procedura concorsuale i diritti alla conservazione della
qualifica e del corrispondente posto, acquisiti attraverso
l’espletamento prolungato delle mansioni superiori, fossero
salvaguardati, i ricorrenti risulterebbero del tutto illegittimamente
destinatari di un trattamento più sfavorevole, rispetto a qualunque
altra categoria di dipendenti pubblici e privati.
Tanto premesso,
CHIEDONO
se, nell’ambito di una
situazione sempre più difficile
(sequestro atti del concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti
scolastici a Bari per presunti illeciti, annullamento, da parte del Tar
di Palermo del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
regionale contenente l’elenco degli ammessi alle prove orali del
concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, tanto
da far tuonare “La Sicilia”, “Mani pulite incombe sui concorsi dei
docenti in corsa per divenire dirigenti”); sanatorie per candidati
privi dei titoli di accesso al Concorso ordinario e riservato, ricorso
al Consiglio di Stato da parte dei Presidi incaricati, …. non
ritengano opportuno ripristinare un clima di serenità e di certezza
del diritto sancito, per i Presidi incaricati, dalla Legge 43/2005,
facendo proprio, per tramite un Decreto legge, i contenuti
equilibrati della proposta “Legnini – Giambrone”, su cui le
scriventi OO.SS.-Comparto Scuola hanno già espresso apprezzamenti al
momento della sua formulazione, che ripristinerebbero un clima di
serenità nella scuola, riconoscerebbe diritti ad una categoria che da
anni svolge con professionalità ed abnegazione la professione di
Dirigente scolastico incaricato in contesti spesso molto difficili sul
piano ambientale ed organizzativo, senza ledere diritti di situazioni
successive alla legge 43/2005;
AUSPICANO
nell’ottica di ripristinare
il primato della certezza del diritto, per i Presidi Incaricati:
-
l’eliminazione dell'Esame
finale sostituito dal rilascio di un attestato positivo da parte del
Direttore del Corso (come è stato fatto per i candidati del Concorso
Ordinario nel comma 619);
-
la trasformazione delle
graduatorie finali del Corso-Concorso riservato per Presidi
incaricati da graduatorie generali di merito in graduatorie generali
di merito permanenti ad esaurimento;
-
la riconferma sul posto di
servizio (su richiesta, per evidenti motivi di continuità) per i
Dirigenti Scolastici vincitori del Concorso Riservato ed immessi in
ruolo con decorrenza 01.09.07 e messa a punto di soluzioni che
consentano (nella fase transitoria ed in attesa dell'assunzione a
tempo indeterminato) l'utilizzazione degli altri Dirigenti
Scolastici Incaricati in funzioni - al di fuori dell'insegnamento -
che ne valorizzino le competenze professionali acquisite "sul campo"
e che consenta loro di conservare lo status giuridico maturato (per
es. Uffici Scolastici Regionali, Uffici Scolastici Provinciali,
"Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica"
istituita con il comma 611, copresidenze nelle scuole con un numero
di alunni superiore a mille o con sedi coordinate ed associate,
ecc.);
-
eliminazione della norma,
inserita nel comma 619, che prevede l'immissione in ruolo dei
candidati del concorso ordinario “ammessi con riserva a seguito di
provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa”;
-
eliminazione della norma,
inserita nel comma 605, che prevede l'immissione in ruolo dei
candidati del concorso riservato indetto con decreto dirigenziale 17
dicembre 2002 privi del requisito di almeno un anno di incarico di
presidenza;
-
definizione delle
procedure per le immissioni in ruolo relative sia al Concorso
Ordinario che a quello Riservato: a) pleno jure concorso ordinario,
b) pleno jure concorso riservato c) precedenza assoluta nella nomina
dei candidati al Concorso Riservato che non si siano collocati in
posizione utile rispetto ai posti inizialmente messi a Concorso, o
almeno al 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili come
prevedeva l’emendamento Legnini-Giambrone
F.to - LE
OO.SS NAZIONALI - COMPARTO SCUOLA
IUNISCUOLA
Il Segretario Nazionale (L. DONOFRIO)
F.to Leonardo Donofrio
Sede
Nazionale: Via Olona, 19 - 20123 MILANO
www.iuniscuola.it
FIS-CAB Il
Segretario Nazionale (V. SERVEDIO)
Federazione Istruzione Scuola-Comitati Autonomi di Base, aderente Gilda
degli Insegnanti
Sede
Nazionale : Via Ettore Carafa , 61 – 70124 BARI
www.fiscab.it
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