LE OO.SS. FIS-CAB, UNAMS, CISAL, INTESA, IUNISCUOLA, RdB-CUB SCUOLA, SAB, VERSO LO SCIOPERO REGIONALE IN PUGLIA DEL 24 MAGGIO 2008 PER L'INTERA GIORNATA

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Li, 12.03.2007

  • Preg.mo Onorevole
    Romano PRODI
    Presidente Consiglio dei Ministri
    Palazzo Chigi
    Piazza Colonna, 370
    00187 - R O M A
     

  • Preg.mo Onorevole
    Giuseppe FIORONI
    Ministro della Pubblica Istruzione
    Viale Trastevere, 76/a
    00153 R O M A
     

  • Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento della Funzione Pubblico
    Palazzo Chigi

    Piazza Colonna, 370

    00187 ROMA

OGGETTO: RICHIESTA INTERVENTO DI ADESIONE ALLE RAGIONI DEI RICORRENTI PRESIDI INCARICATI.
 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali Nazionali 
IUNISCUOLA E FIS-CAB

 

Premesso che
i
l T A R Lazio Sez. III B nell’udienza del giorno 8/01/2007 con Ordinanze  N. 23-24-25/07, si è pronunciato sui ricorsi rispettivamente R G n. 11956/06;  n. 11957/06 e n. 11958/06 presentati dai presidi Incaricati contro il Bando di concorso D. M. 3/10/2006   per far valere i loro diritti sanciti dalla L. 43, art. 1 sexies  e da noi  rappresentati  esprimendosi come segue:

  • Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

  • Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare ;

“RESPINGE LA SUINDICATA DOMANDA CAUTELARE”.

 

Come si può facilmente evincere dalla semplice lettura della stringatissima motivazione (forse sarebbe meglio dire “mancanza”) non viene espressa alcuna giustificazione a tale decisione a fronte delle molteplici spiegazioni contenute nei ricorsi con dimostrazioni e illustrazione delle ragioni dei motivi di fatto e di diritto ivi esposti.  E ciò nonostante la considerazione che in molte Regioni i colloqui di ammissione al corso di formazione, previsti dall’art. 10 del suddetto D. M. 3/10/2006 impugnato con i ricorsi sono iniziati già nello stesso giorno 8/01/2007.

Pertanto sussistono tutti i motivi evidenziati nei ricorsi (  non contestati  nelle ordinanze ) oltre al grave difetto di motivazione commesso dal TAR nella sua eccessivamente sintetica pronuncia per violazione della stessa  Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 “Istituzione dei tribunali amministrativi regionali” che  all’ art. 21, u.c. prescrive ;

....Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo regionale "pronuncia con ordinanza motivata" emessa in camera di consiglio....

Il ricorso al T A R Lazio contro il Bando di concorso D. M. 3/10/2006  si era reso indispensabile a seguito del mancato riconoscimento del ruolo svolto dai molti presidi incaricati negli anni scorsi. Infatti il suddetto Bando, lungi dall’essere ossequioso della L. 43/05 aveva inteso tagliare il numero dei posti da assegnare ai presidi incaricati riducendoli di circa il 50% mediante un ingiustificato e umiliante colloquio selettivo di ammissione al corso-concorso. 

A tal proposito si ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni sulla attuale situazione del reclutamento dei dirigenti scolastici.

Il Testo Unico del Pubblico Impiego, D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165, all’art. 29 aveva stabilito  le normali modalità per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici cioè del concorso ordinario   ( corso-concorso selettivo di formazione regionale)

Dal 01/09/2000 con l’avvento dell’Autonomia ( D. Lgs. 59/98 e D. M. 5/8/98 ) i Presidi di ruolo ( I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), ossia quelli in servizio alla predetta data, assumono la qualifica di Dirigenti scolastici semplicemente dopo il superamento di un apposito corso di formazione con semplice relazione finale su alcune tematiche trattate nello stesso ( illustrate in un colloquio finale).

Dal 2001 ad oggi i posti vacanti di dirigenti scolastici vengono ( continuano ad essere ) ricoperti con” incarichi di presidenza” in base ad una selezione per titoli che avviene con OO. MM. annuali ( le più recenti n. 39/04 e n. 40/05). Si forma così uno speciale “precariato“ di dirigenti che vengono annualmente selezionati con graduatorie e che vanno a ricoprire le sedi meno ambite dai c. d. dirigenti “di ruolo“. Tali sedi, infatti, sono rimaste vacanti perché più disagiate e difficili da gestire per la loro complessità o per mancanza di strutture ovvero per la collocazione in “aree a rischio”. Quindi , per far fronte alle necessità difficili e improrogabili di dare una guida sicura alle predette istituzioni scolastiche, sono stati selezionati coloro che per esperienza e competenza erano in possesso dei titoli necessari per lo svolgimento di un ruolo così delicato e che potevano garantire il normale svolgimento del servizio pubblico essenziale dell’istruzione. Tutto questo anche senza fornire loro l’adeguata formazione garantita ai  c. d. “Presidi di ruolo” come sopra evidenziato e ciò evidentemente sul presupposto che la loro selezione mediante i titoli posseduti fosse di per se sufficiente a garantire una qualità del servizio soddisfacente. 

In data 26/11/2004 ( G. U. n. 94), in attuazione del suddetto art. 29 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 , è stato  emanato il D. M. Bando di concorso ordinario (corso-concorso selettivo di formazione  per il reclutamento di dirigenti scolastici  a livello regionale), per lo svolgimento del quale si è aperto un notevole contenzioso giudiziario, con risvolti anche di natura penale, perché illegittimo per stessa ammissione del governo (vedi scheda tecnica Sen. Cappelli) che per sanare tale contenzioso introduce alcune disorganiche norme nella finanziaria 2007 che vanno ad ingarbugliare ancora di più la situazione tanto che l’amministrazione ancora oggi si sforza di trovare il bandolo della matassa .

In data 31/03/2005 è stata emanata la legge n. 43 recante disposizioni urgenti per la sistemazione del comparto scolastico. Tale norma ha innovato le norme precedenti ed ha introdotto una deroga modificativa alla previsione generale in tema di reclutamento dei Dirigenti Scolastici dettata dal precedentemente richiamato art. 29 del D. Lgs 2001/ 165, che in quanto legge successiva nel tempo e regolamentando in maniera specifica la materia è da considerarsi “legge speciale” in grado di rettificare sostanzialmente la precedente normativa generale e di conseguenza gli atti da essa derivati che non avevano ancora esplicato compiutamente i suoi effetti  (es. concorso ordinario).

In essa è stato introdotto l’art. 1 sexies avente ad oggetto proprio gli incarichi di presidenza, il quale ha previsto che “a decorrere dall’anno scolastico 2006-2007 non sono più conferiti nuovi incarichi di presidenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti. I posti vacanti di Dirigente Scolastico sono conferiti con incarico di reggenza.“

I posti vacanti all’inizio del predetto anno scolastico…sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza”.

Tale norma si è resa inderogabile  proprio  per sanare la situazione sopra descritta e dare la giusta “sistemazione” a quelle peculiari condizioni lavorative create dal ricorso “all’incarico di presidenza” quale temporanea modalità di copertura di funzioni delicatissime quali quella di Dirigenza di un Istituto Scolastico. Questa più che adeguata motivazione spiega la deroga modificativa del T.U. sul Pubblico Impiego. Va, infatti, evidenziato che i suddetti Dirigenti Incaricati, come sopra evidenziato, sono stati già sottoposti a “selezione” oltre ad aver svolto in concreto e per un tempo significativo l’incarico dirigenziale in questione, tutti elementi più che validi a sostanziare i legittimi interessi al proseguimento di tale funzione che il Bando di Concorso D. M. 3/10/2006  n. 76 , in attuazione della L. 43/05 doveva semplicemente attuare.

Invece, per l’attuazione di tale legge 43/05 è stato emanato il suddetto bando di corso-concorso, illegittimo perché affetto dai gravi vizi già evidenziati nel ricorso.

Va chiarito quindi che la L. 43/05 intanto ha dovuto prevedere di destinare tutti i posti di Dirigente Scolastico vacanti all’inizio del predetto anno scolastico 2006-2007 perché, a tale data, essi risultavano legittimamente occupati dai presidi incaricati e come tali dovevano ad essere ad essi riservati prioritariamente . Dal che si desume agevolmente, la ratio della norma che  "riserva" prima a chi già ricopre la funzione (come avvenuto per i presidi di ruolo prima di diventare Dirigenti a seguito dello stesso apposito corso concorso e non già quello normalmente previsto per il loro reclutamento ordinario) per assicurare la “ continuità” di una prestazione tanto delicata . Infatti prescrive che “I posti vacanti all’inizio del predetto anno scolastico…sono riservati in via prioritaria ad un apposito corso-concorso per coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza”.

Infatti, poiché il corso-concorso è riservato a tutti coloro che hanno ricoperto la funzione di Preside Incaricato per un periodo di tempo pari ad almeno un anno, si determina agevolmente e con tutta evidenza, che tale requisito è il solo, perché è il più significativo delle riconosciute abilità già dimostrate, ai fini dell’ammissione allo stesso corso-concorso. Se fosse interpretata in senso contrario, la ratio legis, come sopra evidenziato, risulterebbe travisata, distorta e falsata. Infatti, non avrebbe senso bandire un concorso riservato ad una specifica categoria (“coloro che abbiano maturato, entro l’anno scolastico 2005-2006, almeno un anno di incarico di presidenza”) per sanare una  precaria situazione lavorativa, con la finalità di riconoscerne il ruolo attraverso l’attribuzione dei corrispondenti posto e qualifica, se poi tale intento non fosse recepito in una apposita selezione come specifica modalità di essa riducendo (e non ampliando) i requisiti normalmente previsti per l’ordinaria scelta  dei candidati. Tali modalità sono da intendersi solo nel senso che il requisito dell’anno di presidenza debba costituire l’unico richiesto per la partecipazione al corso-consorso, e conseguentemente come obbligo legale di ammissione ad esso di tutti coloro che tale requisito abbiano maturato.

Per quanto attiene al dibattito sulla Finanziaria 2007, la tesi sostenuta da alcuni che presuppone il superamento della  stessa L. 43/05  per l’intervento della Legge Finanziaria 2007, in quanto successiva nel tempo, non può trovare molta giustificazione per diverse ragioni, che non è il caso qui di approfondire e sbandierare al vento, ma che sono stati ben tenuti in debito conto.

Ciononostante, risulta inopportuna e intempestiva qualsivoglia impugnativa di incostituzionalità della stessa (che andrebbe impugnata in un giudizio contro uno o più atti attuativi di essa che pertanto ove applicativi di tale norma risulterebbero  viziati) .

Al momento non si evincono atti che abbiano i presupposti dell’impugnabilità.

Nei suddetti ricorsi, tra gli altri vizi di illegittimità, erano stati evidenziati:

la violazione della durata degli incarichi che dovevano essere triennali e che dovevano portare alla stabilizzazione del rapporto di lavoro perché diversamente si sarebbe verificato l’inevitabile “demansionamento e dequalificazione” dei presidi che dopo aver svolto per molti anni una delicatissima funzione, notevolmente superiore, potevano e/o dovevano essere retrocessi a compiti inferiori, come se avendo demeritato non potevano continuare svolgere l’esercizio della normale attività fino ad allora espletata senza difetto alcuno, anzi con successo perché adempiuta in situazioni difficili, come predetto. Questi ultimi  motivi, se non si trattasse di un accesso previsto con atto amministrativo ( Bando di Concorso ), potevano essere agevolmente rivolti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro  ma, come noto, tale previsione non trova applicazione per le posizioni dirigenziali perché espressamente prescritto dallo stesso D. Lgs 2001/ 165 . Per questo laddove tali interessi legittimi non trovassero adeguata considerazione e sistemazione attraverso il predetto sistema concorsuale, appositamente previsto dalla L. 43/05, la loro tutela subirebbe una illegittima ed ingiustificata compressione (diminuzione, restrizione, riduzione, limitazione) tale da configurare una chiara lesione del divieto di disparità di trattamento sancito dalla Carta Costituzionale all’art. 3. Ed invero, se nemmeno per il tramite della ridetta procedura concorsuale i diritti alla conservazione della qualifica e del corrispondente posto, acquisiti attraverso l’espletamento prolungato delle mansioni superiori, fossero salvaguardati, i ricorrenti risulterebbero del tutto illegittimamente destinatari di un trattamento più sfavorevole, rispetto a qualunque altra categoria di dipendenti pubblici e privati. Tanto premesso,

CHIEDONO

se, nell’ambito di una situazione sempre più difficile (sequestro atti del concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici a Bari per presunti illeciti, annullamento, da parte del Tar di Palermo del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico regionale contenente l’elenco degli ammessi alle prove orali del concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, tanto da far tuonare  “La Sicilia”, “Mani pulite incombe  sui concorsi dei docenti in corsa per divenire dirigenti”);  sanatorie per candidati privi dei titoli di accesso al Concorso ordinario e riservato,  ricorso al Consiglio di Stato da parte dei Presidi  incaricati, …. non ritengano opportuno ripristinare un clima di serenità e di certezza del diritto sancito, per i Presidi incaricati, dalla Legge 43/2005,  facendo proprio, per tramite un Decreto legge, i contenuti equilibrati della proposta “Legnini – Giambrone”, su cui le scriventi OO.SS.-Comparto Scuola hanno già espresso apprezzamenti al momento della sua formulazione, che ripristinerebbero un clima di serenità nella scuola, riconoscerebbe diritti ad una categoria che da anni svolge con professionalità ed abnegazione la professione di Dirigente scolastico incaricato  in contesti spesso  molto difficili sul piano ambientale ed organizzativo, senza ledere diritti di situazioni successive alla legge 43/2005;

AUSPICANO

 nell’ottica di ripristinare il primato della certezza del diritto,  per i Presidi Incaricati:

  • l’eliminazione dell'Esame finale sostituito dal rilascio di un attestato positivo da parte del Direttore del Corso (come è stato fatto per i candidati del Concorso Ordinario nel comma 619);

  • la trasformazione delle graduatorie finali del Corso-Concorso riservato per Presidi incaricati da graduatorie generali di merito in graduatorie generali di merito permanenti ad esaurimento;

  • la riconferma sul posto di servizio (su richiesta, per evidenti motivi di continuità) per i Dirigenti Scolastici vincitori del Concorso Riservato ed immessi in ruolo con decorrenza 01.09.07 e messa a punto di soluzioni che consentano (nella fase transitoria ed in attesa dell'assunzione a tempo indeterminato) l'utilizzazione degli altri Dirigenti Scolastici Incaricati in funzioni - al di fuori dell'insegnamento - che ne valorizzino le competenze professionali acquisite "sul campo" e che consenta loro di conservare lo status giuridico maturato (per es. Uffici Scolastici Regionali, Uffici Scolastici Provinciali, "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica" istituita con il comma 611, copresidenze nelle scuole con un numero di alunni superiore a mille o con sedi coordinate ed associate, ecc.);

  • eliminazione della norma, inserita nel comma 619, che prevede l'immissione in ruolo dei candidati del concorso ordinario “ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa”;

  • eliminazione della norma, inserita nel comma 605, che prevede l'immissione in ruolo dei candidati del concorso riservato indetto con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

  • definizione delle procedure per le immissioni in ruolo relative sia al Concorso Ordinario che a quello Riservato: a) pleno jure concorso ordinario, b) pleno jure concorso riservato c) precedenza assoluta nella nomina dei candidati al Concorso Riservato che non si siano collocati in posizione utile rispetto ai posti inizialmente messi a Concorso, o almeno al 50% dei posti annualmente vacanti e disponibili come prevedeva l’emendamento Legnini-Giambrone

 F.to - LE OO.SS NAZIONALI - COMPARTO SCUOLA

IUNISCUOLA  Il Segretario Nazionale (L. DONOFRIO)  F.to Leonardo Donofrio

Sede Nazionale: Via Olona, 19 - 20123 MILANO www.iuniscuola.it

 

FIS-CAB Il Segretario Nazionale (V. SERVEDIO)

Federazione Istruzione Scuola-Comitati Autonomi di Base, aderente Gilda degli Insegnanti

Sede Nazionale : Via Ettore Carafa , 61 – 70124 BARI  www.fiscab.it

 

 

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Copyright © 2006 FIS-CAB Federazione Istruzione Scuola & IRFOS
A cura di Antonio Conte - http://www.coordina.it Ultimo aggiornamento: 06-01-09