Avviso per le strutture
Fis-Comitati Autonomi di Base
Federata Gilda degli Insegnanti
La sottoriportata ipotesi di Piattaforma contrattuale
proposta dalla Gilda per il quadriennio 2006-2009, è stata già emendata
(proposta) dalla scrivente O.S. federata. Le Segreterie provinciali
potranno avanzare presso la Direzione Nazionale Fis-Cab proposte
integrative e/o correttive che saranno discusse in un apposito e
successivo incontro Fis-Cab e Gilda degli Insegnanti.
E’ al lavoro, presso la sede della Fis di Bari, una
apposita Commissione nazionale per la valorizzazione professionale ed
economica del personale Ata per gli anni 2006-2009.
Utilizzare la posta
elettronica:
federazionescuolacab@tiscali.it
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La Direzione Nazionale
PIATTAFORMA CONTRATTUALE
2006-2009
PRINCIPI GENERALI
Difesa
della professione docente (intesa come studio, ricerca e attività
didattica) attraverso:
-
la centralità dell’insegnamento, libero ed autonomo;
-
una Scuola, istituzione dello Stato, democratica,
pluralista, per tutti.
Valorizzazione della professione docente attraverso:
-
istituti normativi (stato giuridico, carriera
professionale);
-
istituti contrattuali (retribuzione, orario di
lavoro, aggiornamento professionale, condizioni di lavoro, diritti
soggettivi).
Il
contratto dei docenti
Priorità
contrattuali
- Retribuzioni
A partire dall’1/1/2006 deve essere avviato:
-
un deciso adeguamento degli stipendi dei docenti
italiani ai livelli dell’area euro;
-
il raggiungimento del massimo stipendiale in un arco
di tempo più breve dell’attuale, in media con i paesi dell’area
euro, suddividendo la carriera in scatti triennali;
-
la trasformazione della Retribuzione Professionale
Docente in Indennità di Funzione pensionabile e agganciata
all’anzianità, tale da divenire parte integrante del trattamento
retributivo fondamentale;
-
Il riconoscimento integrale ai fini della carriera di
tutti i servizi di insegnamento preruolo comunque prestati alle
dipendenze dello Stato.
-
Orario
L’orario di servizio dei docenti è per sua natura
complesso e articolato, come tutte le attività che afferiscono alla
sfera professionale.
Solo l’attività di insegnamento frontale è oggettivamente
quantificabile.
Essa è in equilibrio - storicamente consolidato - con i
restanti impegni connessi al suo espletamento e si configura come “tempo
professionale” pieno, pertanto:
-
l’insegnamento frontale come porzione
dell’orario di lavoro docente va confermato in diciotto ore per la
scuola secondaria e uniformato a diciotto ore per i docenti dei
restanti ordini di scuola;
-
l’attività di programmazione
settimanale degli insegnanti elementari andrà ricompresa nelle
attività connesse alla funzione docente, (attuale art. 27, comma 3,
lett. B) come negli altri ordini di scuola;
-
le prestazioni di insegnamento
curriculari eccedenti l’orario previsto dal contratto non possono in
ogni caso superare le tre ore settimanali, devono mantenere il
carattere della non obbligatorietà e il loro compenso deve essere
maggiorato in quanto lavoro straordinario che comporta maggiori
oneri professionali; per le ore eccedenti di avviamento alla pratica
sportiva resta confermato l’art. 85, comma 1, del CCNL;
-
l’orario di insegnamento è continuativo
nella giornata lavorativa: quando ciò non fosse possibile, gli
eventuali intervalli orari dovranno essere compensati con specifica
indennità rimandata alla contrattazione integrativa nazionale; in
ogni caso l’orario giornaliero di servizio non potrà eccedere le
otto ore di cui non più di sei di insegnamento;
-
con l’eccezione delle scuole serali,
gli impegni scolastici dei docenti devono concludersi entro le ore
19.00; qualora il servizio dei docenti si protragga oltre tale
orario, vanno previsti compensi, similmente a quanto avviene per le
ore eccedenti;
-
il tempo impiegato per i rapporti con i
genitori degli alunni deve essere inserito nel monte ore
obbligatorio destinato alle attività collegiali;
-
si chiede la cassazione del comma 5
dell’art. 27 del CCNL 2002-2005;
-
il superamento del monte ore stabilito
contrattualmente per le attività diverse dall’insegnamento obbliga
sempre al pagamento delle ore eccedenti con le risorse del fondo
dell’istituzione scolastica.
-
Indennità
Vanno istituite specifiche indennità:
-
per lo svolgimento degli esami, con pieno
riconoscimento economico nei diversi gradi dell’istruzione;
-
per particolari condizioni di disagio incontrate
nell’esercizio della professione, quando l’impegno di servizio sia
di fatto più oneroso ovvero quando siano introdotti nell’orario
elementi di flessibilità, quali:
a. attività di insegnamento distribuita
tra mattino e pomeriggio o comunque interrotta nella sua continuità
con uno o più intervalli orari, prevedendo peraltro il
riconoscimento di buoni pasto per tutti i docenti che siano in
servizio sia nell’arco orario antimeridiano che pomeridiano;
b. distribuzione dell’orario di
insegnamento in due o più plessi, sezioni staccate o istituti;
c. trasferimento d’ufficio in sedi molto
distanti dalla sede di precedente titolarità o dal luogo di
residenza;
d. insegnamento in classi numerose o con
presenza nelle classi di alunni con oggettive situazioni di
svantaggio ;
e. riduzione dell’ora di lezione con
incremento del numero delle unità di insegnamento solo in caso di
sperimentazione didattica espressamente deliberata dal collegio dei
docenti;
f. partecipazione a viaggi d’istruzione.
-
Copertura Assicurativa:
Va prevista la copertura assicurativa per la
responsabilità civile e per gli incidenti in itinere.
-
Part
time
-
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, la
prestazione professionale relativa alle attività funzionali
all’insegnamento deve essere espletata in proporzione alla durata e
all’articolazione dell’orario di lavoro settimanale, come stabilito
nel contratto individuale.
-
La prestazione lavorativa a tempo parziale deve
essere garantita, a richiesta, anche al personale assunto a tempo
determinato.
-
Nel tempo parziale con organizzazione verticale le
attività funzionali pomeridiane sono obbligatorie solo nei giorni di
servizio del docente in part-time.
- Aggiornamento
-
Condizione professionale
Al fine di favorire l’autoaggiornamento professionale il
contratto dovrà prevedere agevolazioni e contributi per tutte le spese
inerenti l’espletamento della funzione docente nonché l’accesso in
regime di gratuità a tutti i servizi di interesse culturale, con
particolare riferimento a:
-
partecipazione a corsi di specializzazione, di
formazione, convegni e seminari universitari;
-
ingresso ai musei e ai teatri dell’Unione Europea;
-
acquisto di libri, riviste e sussidi informatici.
-
Valorizzazione professionale
Il Collegio dei Docenti individua figure di coordinamento
didattico elettive e con specifiche funzioni, alle quali deve restare
esclusa qualsiasi mansione di carattere organizzativo-gestionale.
I coordinatori operano in regime di esonero parziale
(variabile a seconda della funzione svolta) e non accedono alla
retribuzione aggiuntiva.
Anche in relazione alla riforma degli organi collegiali,
uno dei coordinatori assume la funzione di “Presidente” del Collegio dei
docenti.
-
Ferie e permessi
Le attuali norme contrattuali che danno luogo ad inutili
conflitti ed eccessiva discrezionalità, vanno riscritte integralmente in
modo da garantire certezza del diritto, trasparenza ed equità.
-
Fondo d’Istituto
Fermo restando che la Gilda rifiuta la logica del fondo
dell’istituzione scolastica, dell’aggiuntivo e dell’incentivazione e
propone un progressivo trasferimento delle risorse economiche nella
retribuzione professionale di tutti i docenti, è necessario stabilire
nella contrattazione nazionale i criteri di suddivisione del fondo tra
personale docente e personale ATA: una simile previsione eliminerebbe
spiacevoli conflitti ed accelererebbe i tempi delle contrattazioni.
Teoricamente il fondo d’Istituto dovrebbe costituire una
fonte di incremento retributivo per tutti, nonché uno strumento per il
miglioramento dell’offerta formativa. Nella realtà di numerose scuole,
gran parte del fondo viene utilizzato per supportare la funzione
dirigenziale.
La norma contrattuale che prevede la retribuzione di non
più di due collaboratori del dirigente scolastico, a carico del Fondo, è
sistematicamente disattesa. Denominazioni diverse come “referenti”,
“capo gruppo”, “fiduciario”, commissioni per gli orari e/o per la
formazione delle classi ecc. sono semplicemente la dimostrazione di un
utilizzo tanto improprio, quanto diffuso del fondo.
E’ necessario chiarire che le pur comprensibili necessità
del Dirigente scolastico debbono gravare sul contratto dei dirigenti,
non su quello dei docenti.
Nessun docente può superare il limite annuo di 100 ore
aggiuntive di insegnamento e 100 ore di attività funzionali, retribuite
con il fondo d’istituto.
-
Trasparenza
E’ obbligo del D.S. affiggere all’albo della scuola il
contratto d’istituto entro 48 ore dalla stipula, per l’intera durata
della sua vigenza.
E’ altresì obbligo del D.S. pubblicare all’albo, entro 48
ore dalla informativa successiva alla R.S.U., il consuntivo delle
attività retribuite dal F.I.S. effettivamente prestate dai dipendenti
della scuola, con l’esplicitazione dei nominativi, delle ore di impegno
e dei compensi attribuiti.
I compensi del F.I.S. attribuiti al personale docente
devono essere messi in pagamento entro il 31 luglio di ciascun anno
scolastico.
-
Mobbing
In considerazione dell’estendersi di situazioni di
mobbing nelle istituzioni scolastiche, nel contratto andranno
individuati meccanismi di prevenzione e di repressione di tale fenomeno.
A tal fine è necessario prevedere la costituzione di una specifica
commissione con compiti di monitoraggio e vigilanza.
-
Rapporto di lavoro a tempo determinato
Nella prospettiva di rimuovere ogni ingiusta
discriminazione giuridica ed economica tra coloro che esercitano la
funzione docente con contratti a tempo indeterminato e coloro che sono
assunti con contratti a tempo determinato, al fine di disincentivare il
sistematico ricorso dell'Amministrazione dello Stato ad assunzioni con
contratti a termine, proposti e riproposti consecutivamente per anni ai
medesimi insegnanti, la FEDERAZIONE GILDA-UNAMS rivendica che, a partire
dal prossimo contratto:
-
devono essere riconosciuti per intero tutti gli anni
prestati in servizio di insegnamento a tempo determinato, sia ai
fini retributivi della progressione di carriera sia ai fini
giuridici per ogni e qualsiasi effetto. (Attualmente, ottenuto lo
stato lavorativo a T.I., solo 4 anni vengono valutati per intero,
mentre i restanti sono computati per i 2/3;
-
ai docenti nominati con contratto a tempo determinato
spetta la progressione di carriera similmente a quanto accade per i
docenti di religione cattolica;
-
il trattamento accessorio denominato R.P.D. di cui al
contratto del 15/02/2001 (già C.I.A. nel C.C.N.I. del 31/08/99) deve
essere riconosciuto anche ai docenti supplenti con nomina del
dirigente scolastico per supplenze brevi e saltuarie, e non solo
quindi ai docenti supplenti con rapporto d’impiego fino al 31 agosto
(nomina annuale) o al 30 giugno (nomina fino al termine delle
attività didattiche). Tali docenti, anche se assunti con rapporto di
lavoro di durata inferiore all'intero anno scolastico, esercitano a
pieno titolo la funzione docente, assumendone tutte le relative
responsabilità. Il riconoscimento delle spettanze da R.P.D. deve
quindi essere calcolato in ragione proporzionale al numero delle
ore/cattedra settimanali peculiari ad ogni ordine di scuola e alla
durata del contratto;
-
i contratti a tempo determinato sui posti vacanti o
disponibili, ivi comprese le ore collaterali, non possono essere
risolti prima del 31/08;
-
i contratti stipulati fino al termine delle lezioni
devono essere interamente prorogati, senza soluzione di continuità
fino a comprendere le operazioni di scrutini ed esami;
-
devono essere a carico dell'Amministrazione tutti gli
oneri fiscali e sanitari (bolli e ticket) ora a carico del docente
assunto a T.D;
in materia di congedi, permessi e ferie, il
trattamento economico e giuridico dei docenti con nomina a tempo
determinato deve essere equiparato a quello dei docenti a tempo
indeterminato al primo anno di servizio.
Pertanto, si richiedono i seguenti trattamenti in caso
di:
-
Malattia: 18 mesi in un triennio con retribuzione
intera per i primi 9 mesi, al 90% per i successivi 3 mesi, al 50%
per i rimanenti 3 mesi;
-
Partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni per anno
scolastico, con retribuzione intera;
-
Lutti: 3 giorni (per evento), con retribuzione
intera;
-
Motivi personali o familiari: 3 giorni per anno
scolastico, con retribuzione intera;
-
Esigenze personali: 2 ore giornaliere, con
retribuzione intera in caso di recupero entro due mesi;
-
Matrimonio: trattamento invariato rispetto al
contratto vigente;
-
Infortunio sul lavoro: fino a completa guarigione
clinica, con retribuzione intera.
-
Ai docenti assunti con nomina del dirigente
scolastico per supplenze brevi, tenuto conto della durata del
contratto, spettano:
-
Malattia: 18 mesi in un triennio, con retribuzione
intera per i primi 30 giorni, al 50% per il 2° e 3° mese, nessuna
per il restante periodo;
-
Partecipazione a concorsi o esami, lutti, permessi
personali o familiari: 1 giorno per ogni mese di servizio nel corso
dell'anno scolastico, fino ad un massimo di complessivi 8 gg., con
retribuzione intera;
-
Esigenze personali: 2 ore giornaliere, con
retribuzione intera in caso di recupero entro due mesi;
-
Matrimonio: trattamento invariato rispetto al
contratto vigente;
-
Infortunio sul lavoro: fino a completa guarigione
clinica, con retribuzione intera.
E’ abrogato il comma 4 dell’art. 37 del CCNL luglio 2003
nella logica di impedire il protrarsi sine die del rapporto di
lavoro a tempo determinato.
Approvata dall'Assemblea
Nazionale dell'ottobre 2006
San Martino al Cimino,
7 ottobre 2006
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