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FAQ/ Assistenza legale gratuita

Sono una docente in servizio presso la Provincia di Bergamo. Ho ottenuto, per il corrente anno scolastico  2006/07, il passaggio di ruolo dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado.
A scuola nessuno sa dirmi  se sono tenuta a presentare la relazione finale e ad essere valutata dal Comitato di Valutazione dei docenti.
Egr. Dott. D’Ambrosio, potrebbe chiarire tale aspetto, atteso che ci avviamo alla conclusione dell’anno scolastico?
Grazie a Lei e  al Sindacato per  il pregevole servizio faq.

Si premette che nella fattispecie, piuttosto frequente, il  MIUR con nota prot 196/2004 ha chiarito che “i docenti, che hanno già superato il periodo di prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami tuttora vigenti, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di cattedra di cui all' art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non sono tenuti a frequentare l'anno di formazione, di cui all'articolo 440 del citato Decreto legislativo n.297/94”. E ha ulteriormente precisato che “ il periodo di prova va sempre effettuato quando vi sia stata l’assegnazione ad un ruolo diverso, mentre l’obbligo della formazione in ingresso è da configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in ruolo per la prima volta”.

Di conseguenza, in relazione a  quanto comunicato dal MIUR, atteso che la relazione finale (al pari della nomina del Tutor) riguarda gli adempimenti propri dell’anno di formazione e cura gli aspetti di formazione metodologica legati alla funzione docente, si ritiene che la docente, non essendo tenuta all’anno di formazione, non sia obbligata a presentare nuovamente la detta relazione che, disciplinata dall’art. 440 citato Decreto legislativo n.297/94), è prevista solo per i neo assunti.

Il docente dovrà, invece, compiere il periodo di prova (cfr. artt. 58 e 59 del D.P.R. 31.05.1974, N. 417) ed essere valutato dal Dirigente Scolastico, in base agli elementi in suo possesso, viste anche le risultanze del Comitato di Valutazione, al termine del primo anno d'insegnamento, al fine di avere la conferma nel nuovo ruolo di appartenenza e quindi l'inquadramento e il conseguente riconoscimento dei servizi prestati



 

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