|
| |
|
F.A.Q
- FREQUENTLY ASKED QUESTION
A cura di Dott. Pino D'AMBROSIO Dott. Pasquale
LOMURNO Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
|
 |
| |
-
Sono una docente di Materie Letterarie in una scuola della
Provincia di Bari. In occasione delle domande di Utilizzazione
l'Ufficio non mi ha riconosciuto la precedenza per l'Assistenza al
proprio genitore in situazione di gravità, ai sensi della Legge
104/1992, art. 33, per la presenza nel nucleo familiare di un
fratello non lavoratore. Inutile il reclamo!
Egr. Dott. D'Ambrosio, Le chiedo: il disabile ha il diritto di
indicare il componente della famiglia che deve prestare assistenza?
Oppure la legge ignora del tutto la volontà del soggetto tutelato?
Infine, poiché intendo aprire, per il prossimo anno scolastico
2007/2008, un contenzioso legale a tutela dei diritti sanciti dalla
L. 104, sa dirmi se ci sono stati dei contenziosi su situazioni
simili alla mia e qual è stato l'orientamento dei Giudici?
Esclusività
dell'assistenza ai disabili: l'INPS muta orientamento. Il quesito
della Collega pone un vecchio problema, superato recentemente nei
suoi aspetti interpretativi, in merito ai "criteri per
l'accertamento dei requisiti della continuità e dell'esclusività
dell'assistenza".
L'interpretazione restrittiva del passato a cui le Amministrazioni
pubbliche hanno fatto riferimento per negare i benefici previsti
dall'art. 33, in presenza della fattispecie prospettata dalla
docente, è stata recentemente superata, ripristinando i diritti del
soggetto diversamente abile in situazione di gravità.
Con la Circolare n. 90 del 23 maggio 2007 l'INPS, facendo proprio
l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha
riformulato i criteri interpretativi in merito alla concessione dei
benefici previsti dall'art. 33, commi 2 e 3 della legge 104/1992.
Con detta circolare l'INPS chiarisce che il disabile può scegliere
liberamente il componente della famiglia su cui debba cadere l'onere
dell'assistenza. Di conseguenza la presenza nell'ambito del nucleo
familiare di componenti non lavoratori idonei a fornire l'aiuto
necessario diventa irrilevante ai fini dei benefici di cui all'art.
33.
Le nuove regole sono la conseguenza della presa d'atto di numerose
sentenze in tal senso (Corte di Cassazione-Sezione lavoro, n. 7701
del 16.5.2003; Corte di Cassazione-Sezione lavoro, n. 13481 del
27.07.2004; Consiglio di Stato-Terza sezione, sentenza n. 394, etc).
|
|
|
|