RISPOSTA/
Si premette che nella
fattispecie, piuttosto frequente, il MIUR con nota prot 196/2004
ha chiarito che “i docenti, che hanno già superato il periodo di
prova in una determinata classe di concorso e siano stati nominati
in altra classe di concorso, in quanto inclusi nelle graduatorie
provinciali di cui alla legge 124/99 e successive modifiche e
integrazioni, o nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami
tuttora vigenti, ovvero abbiano ottenuto il passaggio di ruolo o di
cattedra di cui all' art 10 commi 1 e 5 del CCNL 23 luglio 2003, non
sono tenuti a frequentare l'anno di formazione, di cui all'articolo
440 del citato Decreto legislativo n.297/94”. E ha ulteriormente
precisato che “ il periodo di prova va
sempre effettuato quando vi sia stata l’assegnazione ad un ruolo
diverso, mentre l’obbligo della formazione in ingresso è da
configurarsi esclusivamente nei confronti dei docenti assunti in
ruolo per la prima volta”.
Di conseguenza, in relazione a quanto comunicato dal MIUR, atteso
che la relazione finale (al pari della nomina del Tutor) riguarda
gli adempimenti propri dell’anno di formazione e cura gli aspetti di
formazione metodologica legati alla funzione docente, si ritiene che
la docente, non essendo tenuta all’anno di formazione, non sia
obbligata a presentare nuovamente la detta relazione che,
disciplinata dall’art. 440 citato Decreto legislativo n.297/94), è
prevista solo per i neo assunti.
Il docente dovrà, invece,
compiere il periodo di prova
(cfr. artt. 58 e 59 del D.P.R. 31.05.1974, N. 417) ed essere
valutato dal Dirigente Scolastico, in base agli elementi in suo
possesso, viste anche le risultanze del Comitato di Valutazione,
al termine del primo anno d'insegnamento, al fine di avere la
conferma nel nuovo ruolo di appartenenza e quindi
l'inquadramento e il conseguente riconoscimento dei servizi prestati