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QUESITO/

 

Sono una docente supplente della provincia di Brindisi in una scuola secondaria di secondo grado. In sostituzione della docente titolare  è stata nominata una supplente  che risultava essere in astensione obbligatoria per maternità, quindi la scuola ha nominato me. Si profila la possibilità di una proroga della supplenza, a chi spetta?

 

 

 

RISPOSTA/

 

Il trattamento economico e giuridico delle docenti a tempo determinato impossibilitate a perfezionare il rapporto di lavoro, con l’assunzione in servizio, a causa dell’astensione per maternità, è disciplinato dall’art. 12 del CCNL 24/07/2003 e dall’art. 56 del T.U. n. 151 del 2001 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 115/2003.

Detta norma stabilisce che alle lavoratrici, al termini e del periodo di astensione obbligatoria per maternità deve essere garantita, nei limiti della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, “la conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, a rientrare in servizio  nella stessa unità produttiva”.

Di conseguenza se l’assenza del titolare sul cui posto si è preceduto  al conferimento della supplenza temporanea, si protragga senza soluzione di continuità, per un periodo ulteriore, la proroga del contratto deve essere disposta  sia nei confronti  del secondo supplente effettivamente presente in servizio, sia nei confronti del primo supplente in astensione obbligatoria per maternità.

 

   

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Copyright © 2006 FIS-CAB Federazione Istruzione Scuola & IRFOS
A cura di Antonio Conte - http://www.coordina.it Ultimo aggiornamento: 06-01-09