RISPOSTA/
Il trattamento economico e
giuridico delle docenti a tempo determinato impossibilitate a
perfezionare il rapporto di lavoro, con l’assunzione in
servizio, a causa dell’astensione per maternità, è disciplinato
dall’art. 12 del CCNL 24/07/2003 e dall’art. 56 del T.U. n. 151
del 2001 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n.
115/2003.
Detta norma stabilisce che alle
lavoratrici, al termini e del periodo di astensione obbligatoria
per maternità deve essere garantita, nei limiti della durata del
rapporto di lavoro a tempo determinato, “la conservazione del
posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, a
rientrare in servizio nella stessa unità produttiva”.
Di conseguenza se l’assenza del
titolare sul cui posto si è preceduto al conferimento della
supplenza temporanea, si protragga senza soluzione di
continuità, per un periodo ulteriore, la proroga del
contratto deve essere disposta sia nei confronti del secondo
supplente effettivamente presente in servizio, sia nei confronti
del primo supplente in astensione obbligatoria per maternità.