RISPOSTA/
Ai
sensi dell’art. 39 del Dlgs. n. 151/2001 alle lavoratrici madri
spetta, nel primo anno di vita del bambino, un periodo di riposo
quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
E’ prevedibile, pertanto, che
alla docente, con orario di lavoro distribuito su cinque
giorni, spetti un’ora giornaliera di riposo per allattamento,
per un totale di cinque ore settimanali.
L’articolazione dell’orario di
servizio è espressamente regolamentata dal vigente CCNL,
articolo 26, comma 5; quest’ultimo prevede che l'attività di
insegnamento venga distribuita “ in non meno di cinque giornate
settimanali”.
Si ritiene pertanto che la
docente, tenuta ad effettuare 13 ore settimanali di servizio,
per effetto dei cinque riposi giornalieri, dovrebbe avere un
impegno orario giornaliero proporzionato al numero delle ore.
Applicando una semplice
proporzione matematica, ricaviamo la distribuzione del nuovo
orario di servizio. Infatti se con 18 ore settimanali la
distribuzione è su almeno 5 giorni, con 13 ore settimanali la
distribuzione dovrebbe essere almeno su 4 giorni; cioè 18 (ore
settimanali): 5 (giornate lavorative) = 13 (orario ridotto) : X
(giornate lavorative con orario ridotto); ne consegue che X=
5x13:18 = 3,6 =4 giornate. Il nuovo orario,
quindi, può essere ridistribuito su 4 giornate lavorative.