CONTRATTO
INTEGRATIVO D’ISTITUTO
INERENTE
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
DEL PERSONALE A.T.A.
l giorno 29 ottobre
2003, alle ore 12, presso la sede del Liceo Classico G. Garibaldi, si
riuniscono le parti ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 24/7/2003, per la
stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto
relativo all’organizzazione del lavoro del personale ATA per l’anno
scolastico 2003/2004.
Sono presenti:
Per la parte
pubblica:
Il dirigente
scolastico: Prof.ssa Filomena Rinaldis e la Direttrice S.G.A. Lucia
Guercia;
Per la parte
sindacale:
I componenti della
R.S.U.: Prof.ssa Valeria Allevato(CGIL), prof. Paride Romei (SNALS) e
Prof.ssa Antonietta Toraldo (GILDA).
Risultano assenti i
rappresentanti delle OO.SS. firmatarie di contratto anche se
regolarmente invitati dalla Dirigente Scolastica (vedi nota 5480 del
27/10/03).
Visto il
CCNL 4.8.95;
Visto il
CCNL 26.5.99 e il CCNI 98 – 2001;
Visto il
C.C.N.I. del 31/8/1999;
Visto il
C.C.N.I. del 15/2/2001 "rinnovo biennio economico scuola";
Visto il
C.I.I. siglato il 28/11/2002;
Visto il
C.C.N.L del 24/7/2003;
Vista la
delibera del Collegio dei Docenti in merito al POF;
Vista la
delibera del Consiglio d’istituto sul regolamento d’istituto;
Visto il
verbale della riunione programmatica del 9/10/2003;
RITENUTO
che nell’istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di
qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso
un’organizzazione del lavoro del personale ATA fondata sulla
partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite
nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal
direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto
stabilito nel piano dell’offerta formativa;
CONSIDERATO
che il sistema delle
relazioni sindacali, improntato alla correttezza ed alla trasparenza dei
comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle
rispettive responsabilità, persegue l’obiettivo di contemperare
l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e
della crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia
e l’efficienza del servizio,tra la delegazione di parte
pubblica e quella di parte sindacale si stipula quanto segue:
ART. 1 FINALITA’
Il presente contratto
è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed
efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del
lavoro del personale ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione
delle competenze professionali.
ART. 2 CAMPO DI
APPLICAZIONE
Le disposizioni
contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale ATA
ivi compreso quello a tempo determinato.
ART. 3 - PIANO DELLE
ATTIVITA’
Il Piano delle
attività del personale ATA è formulato con una proposta dal Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi, a norma dell’art. 52 comma 10.1
del CCNI 31.8.99.
Per predisporre il
piano delle attività il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
svolge una riunione di servizio con il personale interessato, entro il
15 settembre, al fine di acquisire pareri, proposte e disponibilità per
l’articolazione degli orari, della ripartizione dei carichi di lavoro,
il numero e le disponibilità del personale da assegnare ai vari reparti.
Il piano è formulato
nel rispetto delle finalità ed obiettivi della scuola contenuti nel
piano dell’offerta formativa e contiene la ripartizione delle mansioni
fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari e
le necessità di ore eccedenti.
Il Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi individua il personale a cui assegnare
le mansioni, i turni e gli orari, nei reparti, laboratori ed uffici,
sulla base dei criteri indicati nella presente intesa e disporrà
l’organizzazione del lavoro con lettere di incarico individuali
protocollate, contenenti gli impegni da svolgere per tutto l’anno
scolastico.
All’ Assistente
Tecnico saranno assegnati i laboratori in base all’area di appartenenza
con lettera d’incarico.
Le disposizioni
giornaliere di lavoro del personale ATA, con esclusione del personale
Assistente Tecnico, sono effettuate dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi.
All’Albo della scuola
sarà esposto un prospetto generale analitico con l’indicazione di
mansioni, turni ed orari assegnati a ciascuna unità di personale; copia
del prospetto sarà consegnato alle R.S.U. che sottoscrivono la presente
intesa.
ART. 4 - RIPARTIZIONE
DELLE MANSIONI
La ripartizione delle
mansioni è effettuata in modo equo fra il numero del personale
risultante in organico.
Al personale
dichiarato parzialmente idoneo a svolgere le proprie mansioni non sono
assegnati i lavori risultanti nel verbale del Collegio Medico; gli
stessi lavori sono assegnati ad altro personale disponibile dietro
compenso a carico del fondo d’Istituto. Nel caso in cui non vi sia
personale disponibile i lavori saranno ripartiti in modo equo fra tutto
il personale, con esclusione di coloro che si trovano in particolari
situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92; agli stessi
sarà ripartito il compenso stabilito a carico del fondo d’Istituto.
Nell’assegnazione
delle mansioni deve essere tenuto presente il criterio della rotazione
sulla base della disponibilità del personale coinvolto e delle
attitudini dello stesso.
Sarà data possibilità
al personale di partecipare a corsi di aggiornamento interni finalizzati
all’apprendimento di specifiche procedure onde favorire la rotazione di
eventuali incarichi.
ART. 5 - TURNI ED
ORARI DI LAVORO ORDINARI
A.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE
· L’orario di lavoro giornaliero del personale ATA si articola in 36 ore
settimanali (di norma è di 6 ore continuative antimeridiane per sei
giorni) ed è funzionale all’orario di apertura e chiusura
dell’istituzione scolastica. L’orario di lavoro non deve essere di norma
inferiore alle 4 ore giornaliere né superiore alle 9. Qualora la
prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore continuative il
personale deve usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti
per il recupero delle energie psicofisiche e per l’eventuale
consumazione del pasto. Tale pausa deve essere prevista qualora l’orario
continuativo di lavoro giornaliero sia superiore alle 7 ore e 12 minuti.
· Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi organizza la propria
presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali
secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le
scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali in cui è
membro di diritto. Al fine di migliorare l’offerta all’utenza e per le
esigenze connesse al POF l’orario di lavoro del personale ATA
per l’anno scolastico 2003/04 sarà espletato nel modo seguente:
v
La Direttrice dei servizi generali amministrativi
adotterà l’orario individuale su cinque giorni o su più giorni a seconda
delle esigenze del momento;
v
Gli assistenti amministrativi adotteranno l’orario ordinario 8,00-14,00.
v
I collaboratori scolastici
adotteranno l’orario ordinario 8,00-14,00. In concomitanza con le
attività pomeridiane si adotterà il criterio della turnazione, ossia a
seconda del protrarsi di dette attività, una o due unità presteranno
comunque, servizio per sei ore in orario pomeridiano.
Nei giorni in cui
l’attività scolastica si protrae sino alla sesta ora una o due unità
presteranno servizio dalle ore 8,45 alle ore 14,45.
Nei casi in cui le
attività si protrarranno fino alle 17,30, salvo l’intervallo di 30
minuti, le ore effettuate saranno ritenute ore di straordinario che
prioritariamente potranno essere recuperate mediante riposi compensativi
nei periodi di sospensione dell’attività didattica, in secondo luogo, se
si dovessero verificare delle esigenze di servizio,si provvederà alla
liquidazione delle stesse. Ciascun dipendente non potrà effettuare più
di sei ore settimanali di straordinario.
B. PAUSA
· Il lavoratore che effettua la pausa è ritenuto essere sul posto di
lavoro anche uscendo dagli uffici dove svolge abitualmente la sua
attività di lavoro.
C. RITARDI
· Il ritardo sull’orario d’ingresso non potrà avere carattere
abitudinario quotidiano. S’intende per ritardo l’eccezionale
posticipazione dell’orario di servizio superiore ai 30 minuti.
· Tale ritardo sarà recuperato entro l’ultimo giorno del mese successivo
in base alle esigenze di servizio.
D. ORARIO DI
LAVORO DELL’ ASSISTENTE TECNICO
· L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è fissato in 36 ore
settimanali ( di norma è di 6 ore continuative antimeridiane per sei
giorni), di cui 24 a supporto delle attività didattiche e 12 per
manutenzione ordinaria delle attrezzature di laboratorio. L’orario in
oggetto può essere prolungato oltre le 36 ore, previa disponibilità del
personale, per ulteriori attività di manutenzione, nel rispetto del POF.
· L’attività di manutenzione e riparazione degli assistenti tecnici deve
riguardare macchine attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori,
delle officine e dei reparti di lavorazione a cui il personale è
assegnato, e non quelle riparazioni e manutenzioni che richiedono
competenze tecniche non previste dal profilo professionale.
· Nei periodi di sospensione dell’attività didattica l’assistente tecnico
sarà utilizzato in attività di manutenzione delle apparecchiature dei
laboratori stessi.
· Le parti concordano che per l’anno 2003/2004 l’assistente tecnico
effettuerà l’orario ordinario 8-14.
E. PERMESSI
ORARI E RECUPERI
· I permessi, fino ad un massimo di tre ore mensili, possono essere
concessi anche al personale con contratto a tempo determinato.
· I permessi brevi sono autorizzati dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi.
· Non occorre motivare e documentare la domanda. L’eventuale rifiuto o
riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto,
specificando i motivi in modo preciso e non generico e può avvenire solo
per gravi e non rinviabili esigenze di servizio.
· Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso
devono essere calcolati nel monte ore complessivo.
· Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro il mese successivo e
in ogni modo non oltre l’anno scolastico in corso, avverrà in giorni o
periodi di maggiore necessità di servizio.
F. INFORMAZIONE
· Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante
dagli orari ordinari, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore
eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro 10
giorni dal termine di ogni trimestre (10 dicembre, 10 marzo, 10 giugno,
10 settembre).
· Entro gli stessi termini sarà fornito il riepilogo delle ore eccedenti
da retribuire con il fondo di istituto.
ART. 6 - ORE ECCEDENTI
La necessità di
eventuali ore eccedenti per lo svolgimento delle mansioni ordinarie (con
esclusione delle attività aggiuntive) e la disponibilità del personale
ad effettuarle, deve essere prevista nell’ambito del piano delle
attività.
Le eventuali ore
eccedenti saranno effettuate prioritariamente dal personale resosi
disponibile all’inizio dell’anno scolastico;l’interessato dichiarerà
anche la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico
del fondo d’Istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie,
o per il recupero con riposi compensativi.
La necessità di
eventuali ulteriori ore eccedenti non previste nel piano delle attività,
che si presenteranno occasionalmente durante l’anno scolastico, vedi
sostituzioni colleghi assenti, saranno effettuate prioritariamente
sempre dal personale disponibile e saranno recuperate con riposi
compensativi, o retribuite con fondo d’istituto, compatibilmente con le
disponibilità finanziarie.
Il recupero delle ore
eccedenti con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati
in giorni o periodi di minor carico di lavoro.
ART. 7 – INCARICHI
SPECIFICI E ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
Gli incarichi
specifici, intesi come prestazioni che comportano l’assunzione di
responsabilità ulteriori nell’ambito del proprio profilo professionale e
lo svolgimento di compiti di particolare rischio o disagio, necessari
per la realizzazione del POF, sono individuati sulla base della proposta
formulata dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.
La relativa
attribuzione è effettuata dal Dirigente scolastico secondo le modalità,
i criteri e i compensi definiti nella contrattazione d’istituto. ( vedi
artt. 20 e 21 contratto integrativo fondo d’istituto).
Le attività
aggiuntive sono riconosciute con fondo d’istituto nei limiti delle
disponibilità finanziarie, o con ore a recupero secondo un prospetto che
il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi formula dopo aver
consultato le componenti ATA e le RSU.
Tutte le nomine
riguardanti Incarichi specifici ed Attività aggiuntive sono affisse
all’Albo d’Istituto.
ART. 8 - CHIUSURA
PREFESTIVI e RECUPERI
Le chiusure
prefestive dell’Istituto sono effettuabili solo in giornate in cui è
sospesa l’attività didattica e devono essere programmate all’inizio di
ogni anno scolastico.
Per l’anno scolastico
2003-04, vista la proposta del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi, formulata dopo aver certificato il consenso di almeno
2/3 (due terzi) di tutto il personale ATA, si concorda la chiusura della
scuola nei seguenti giorni prefestivi:
24 dicembre
27 dicembre
31 gennaio
10 aprile
periodo compreso tra
il 17 luglio e il 28 agosto.
Tali giorni saranno
recuperati nei periodi di maggiore intensificazione delle attività
didattiche ed extracurricolari.
ART. 9 - FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE
Le richieste di ferie
e festività soppresse sono autorizzate dal Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi.
Le richieste per il
periodo estivo devono essere presentate entro il 30 aprile; subito dopo
sarà predisposto il piano delle ferie e festività soppresse tenendo in
considerazione quanto segue: in mancanza di personale disponibile sarà
adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione
eventuali situazioni di vincolo oggettivo (chiusura aziendale), al fine
di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con il coniuge o il
convivente nel periodo 01 luglio – 31 agosto.
Le ferie saranno
autorizzate entro il 15 maggio di ogni anno.
L’eventuale
variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore,
può avvenire solo per gravissime e motivate (per iscritto) esigenze di
servizio.
Le eventuali ferie
residue dell’anno precedente potranno essere fruite nei periodi di
minore intensità del lavoro e comunque non oltre il 30 aprile dell’anno
successivo.
Le festività
soppresse sono fruite entro il 31 agosto dell’anno scolastico cui si
riferiscono.
ART. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto quanto non
contemplato dal presente contratto si rimanda al CII del 28/11/2002 che
continua ad essere valido relativamente ai punti non contrastanti con il
presente accordo.
Il presente contratto
decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al
31agosto 2004.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
F.TO IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
(Prof.ssa Filomena Rinaldis)
LA RSU
CGIL: F.TO
GILDA : F.TO
SNALS : F.TO |