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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

INERENTE L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

DEL PERSONALE A.T.A.

 

l giorno 29 ottobre 2003, alle ore 12, presso la sede del Liceo Classico G. Garibaldi, si riuniscono le parti ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 24/7/2003, per la stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto relativo all’organizzazione del lavoro del personale ATA per l’anno scolastico 2003/2004.

Sono presenti:

Per la parte pubblica:

Il dirigente scolastico: Prof.ssa Filomena Rinaldis e la Direttrice S.G.A. Lucia Guercia;

Per la parte sindacale:

I componenti della R.S.U.: Prof.ssa Valeria Allevato(CGIL), prof. Paride Romei (SNALS) e Prof.ssa Antonietta Toraldo (GILDA).

Risultano assenti i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie di contratto anche se regolarmente invitati dalla Dirigente Scolastica (vedi nota 5480 del 27/10/03).

Visto il CCNL 4.8.95;

Visto il CCNL 26.5.99 e il CCNI 98 – 2001;

Visto il C.C.N.I. del 31/8/1999;

Visto il C.C.N.I. del 15/2/2001 "rinnovo biennio economico scuola";

Visto il C.I.I. siglato il 28/11/2002;

Visto il C.C.N.L del 24/7/2003;

Vista la delibera del Collegio dei Docenti in merito al POF;

Vista la delibera del Consiglio d’istituto sul regolamento d’istituto;

Visto il verbale della riunione programmatica del 9/10/2003;

RITENUTO che nell’istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell’offerta formativa;

CONSIDERATO che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza ed alla trasparenza dei comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza del servizio,tra la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale si stipula quanto segue:

ART. 1 FINALITA’

Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale ATA ivi compreso quello a tempo determinato.

ART. 3 - PIANO DELLE ATTIVITA’

Il Piano delle attività del personale ATA è formulato con una proposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, a norma dell’art. 52 comma 10.1 del CCNI 31.8.99.

Per predisporre il piano delle attività il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi svolge una riunione di servizio con il personale interessato, entro il 15 settembre, al fine di acquisire pareri, proposte e disponibilità per l’articolazione degli orari, della ripartizione dei carichi di lavoro, il numero e le disponibilità del personale da assegnare ai vari reparti.

Il piano è formulato nel rispetto delle finalità ed obiettivi della scuola contenuti nel piano dell’offerta formativa e contiene la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni e degli orari e le necessità di ore eccedenti.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, nei reparti, laboratori ed uffici, sulla base dei criteri indicati nella presente intesa e disporrà l’organizzazione del lavoro con lettere di incarico individuali protocollate, contenenti gli impegni da svolgere per tutto l’anno scolastico.

All’ Assistente Tecnico saranno assegnati i laboratori in base all’area di appartenenza con lettera d’incarico.

Le disposizioni giornaliere di lavoro del personale ATA, con esclusione del personale Assistente Tecnico, sono effettuate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

All’Albo della scuola sarà esposto un prospetto generale analitico con l’indicazione di mansioni, turni ed orari assegnati a ciascuna unità di personale; copia del prospetto sarà consegnato alle R.S.U. che sottoscrivono la presente intesa.

ART. 4 - RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI

La ripartizione delle mansioni è effettuata in modo equo fra il numero del personale risultante in organico.

Al personale dichiarato parzialmente idoneo a svolgere le proprie mansioni non sono assegnati i lavori risultanti nel verbale del Collegio Medico; gli stessi lavori sono assegnati ad altro personale disponibile dietro compenso a carico del fondo d’Istituto. Nel caso in cui non vi sia personale disponibile i lavori saranno ripartiti in modo equo fra tutto il personale, con esclusione di coloro che si trovano in particolari situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92; agli stessi sarà ripartito il compenso stabilito a carico del fondo d’Istituto.

Nell’assegnazione delle mansioni deve essere tenuto presente il criterio della rotazione sulla base della disponibilità del personale coinvolto e delle attitudini dello stesso.

Sarà data possibilità al personale di partecipare a corsi di aggiornamento interni finalizzati all’apprendimento di specifiche procedure onde favorire la rotazione di eventuali incarichi.

 

ART. 5 - TURNI ED ORARI DI LAVORO ORDINARI

 

A. MODALITA’ ORGANIZZATIVE

· L’orario di lavoro giornaliero del personale ATA si articola in 36 ore settimanali (di norma è di 6 ore continuative antimeridiane per sei giorni) ed è funzionale all’orario di apertura e chiusura dell’istituzione scolastica. L’orario di lavoro non deve essere di norma inferiore alle 4 ore giornaliere né superiore alle 9. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le 6 ore continuative il personale deve usufruire, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche e per l’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere prevista qualora l’orario continuativo di lavoro giornaliero sia superiore alle 7 ore e 12 minuti.

· Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro per 36 ore settimanali secondo criteri di flessibilità, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali in cui è membro di diritto. Al fine di migliorare l’offerta all’utenza e per le esigenze connesse al POF l’orario di lavoro del personale ATA per l’anno scolastico 2003/04 sarà espletato nel modo seguente:

v La Direttrice dei servizi generali amministrativi adotterà l’orario individuale su cinque giorni o su più giorni a seconda delle esigenze del momento;

v Gli assistenti amministrativi adotteranno l’orario ordinario 8,00-14,00.

v I collaboratori scolastici adotteranno l’orario ordinario 8,00-14,00. In concomitanza con le attività pomeridiane si adotterà il criterio della turnazione, ossia a seconda del protrarsi di dette attività, una o due unità presteranno comunque, servizio per sei ore in orario pomeridiano.

Nei giorni in cui l’attività scolastica si protrae sino alla sesta ora una o due unità presteranno servizio dalle ore 8,45 alle ore 14,45.

Nei casi in cui le attività si protrarranno fino alle 17,30, salvo l’intervallo di 30 minuti, le ore effettuate saranno ritenute ore di straordinario che prioritariamente potranno essere recuperate mediante riposi compensativi nei periodi di sospensione dell’attività didattica, in secondo luogo, se si dovessero verificare delle esigenze di servizio,si provvederà alla liquidazione delle stesse. Ciascun dipendente non potrà effettuare più di sei ore settimanali di straordinario.

B. PAUSA

· Il lavoratore che effettua la pausa è ritenuto essere sul posto di lavoro anche uscendo dagli uffici dove svolge abitualmente la sua attività di lavoro.

C. RITARDI

· Il ritardo sull’orario d’ingresso non potrà avere carattere abitudinario quotidiano. S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio superiore ai 30 minuti.

· Tale ritardo sarà recuperato entro l’ultimo giorno del mese successivo in base alle esigenze di servizio.

 

D. ORARIO DI LAVORO DELL’ ASSISTENTE TECNICO

· L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è fissato in 36 ore settimanali ( di norma è di 6 ore continuative antimeridiane per sei giorni), di cui 24 a supporto delle attività didattiche e 12 per manutenzione ordinaria delle attrezzature di laboratorio. L’orario in oggetto può essere prolungato oltre le 36 ore, previa disponibilità del personale, per ulteriori attività di manutenzione, nel rispetto del POF.

· L’attività di manutenzione e riparazione degli assistenti tecnici deve riguardare macchine attrezzature tecnico-scientifiche dei laboratori, delle officine e dei reparti di lavorazione a cui il personale è assegnato, e non quelle riparazioni e manutenzioni che richiedono competenze tecniche non previste dal profilo professionale.

· Nei periodi di sospensione dell’attività didattica l’assistente tecnico sarà utilizzato in attività di manutenzione delle apparecchiature dei laboratori stessi.

· Le parti concordano che per l’anno 2003/2004 l’assistente tecnico effettuerà l’orario ordinario 8-14.

E. PERMESSI ORARI E RECUPERI

· I permessi, fino ad un massimo di tre ore mensili, possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato.

· I permessi brevi sono autorizzati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

· Non occorre motivare e documentare la domanda. L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi in modo preciso e non generico e può avvenire solo per gravi e non rinviabili esigenze di servizio.

· Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore complessivo.

· Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro il mese successivo e in ogni modo non oltre l’anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità di servizio.

F. INFORMAZIONE

· Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro 10 giorni dal termine di ogni trimestre (10 dicembre, 10 marzo, 10 giugno, 10 settembre).

· Entro gli stessi termini sarà fornito il riepilogo delle ore eccedenti da retribuire con il fondo di istituto.

ART. 6 - ORE ECCEDENTI

La necessità di eventuali ore eccedenti per lo svolgimento delle mansioni ordinarie (con esclusione delle attività aggiuntive) e la disponibilità del personale ad effettuarle, deve essere prevista nell’ambito del piano delle attività.

Le eventuali ore eccedenti saranno effettuate prioritariamente dal personale resosi disponibile all’inizio dell’anno scolastico;l’interessato dichiarerà anche la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico del fondo d’Istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi compensativi.

La necessità di eventuali ulteriori ore eccedenti non previste nel piano delle attività, che si presenteranno occasionalmente durante l’anno scolastico, vedi sostituzioni colleghi assenti, saranno effettuate prioritariamente sempre dal personale disponibile e saranno recuperate con riposi compensativi, o retribuite con fondo d’istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati in giorni o periodi di minor carico di lavoro.

ART. 7 – INCARICHI SPECIFICI E ATTIVITA’ AGGIUNTIVE

Gli incarichi specifici, intesi come prestazioni che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori nell’ambito del proprio profilo professionale e lo svolgimento di compiti di particolare rischio o disagio, necessari per la realizzazione del POF, sono individuati sulla base della proposta formulata dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

La relativa attribuzione è effettuata dal Dirigente scolastico secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti nella contrattazione d’istituto. ( vedi artt. 20 e 21 contratto integrativo fondo d’istituto).

Le attività aggiuntive sono riconosciute con fondo d’istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie, o con ore a recupero secondo un prospetto che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi formula dopo aver consultato le componenti ATA e le RSU.

Tutte le nomine riguardanti Incarichi specifici ed Attività aggiuntive sono affisse all’Albo d’Istituto.

ART. 8 - CHIUSURA PREFESTIVI e RECUPERI

Le chiusure prefestive dell’Istituto sono effettuabili solo in giornate in cui è sospesa l’attività didattica e devono essere programmate all’inizio di ogni anno scolastico.

Per l’anno scolastico 2003-04, vista la proposta del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, formulata dopo aver certificato il consenso di almeno 2/3 (due terzi) di tutto il personale ATA, si concorda la chiusura della scuola nei seguenti giorni prefestivi:

24 dicembre

27 dicembre

31 gennaio

10 aprile

periodo compreso tra il 17 luglio e il 28 agosto.

Tali giorni saranno recuperati nei periodi di maggiore intensificazione delle attività didattiche ed extracurricolari.

ART. 9 - FERIE E FESTIVITA’ SOPPRESSE

Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 30 aprile; subito dopo sarà predisposto il piano delle ferie e festività soppresse tenendo in considerazione quanto segue: in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo (chiusura aziendale), al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con il coniuge o il convivente nel periodo 01 luglio – 31 agosto.

Le ferie saranno autorizzate entro il 15 maggio di ogni anno.

L’eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per gravissime e motivate (per iscritto) esigenze di servizio.

Le eventuali ferie residue dell’anno precedente potranno essere fruite nei periodi di minore intensità del lavoro e comunque non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.

Le festività soppresse sono fruite entro il 31 agosto dell’anno scolastico cui si riferiscono.

ART. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non contemplato dal presente contratto si rimanda al CII del 28/11/2002 che continua ad essere valido relativamente ai punti non contrastanti con il presente accordo.

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31agosto 2004.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Filomena Rinaldis)

LA RSU

CGIL: F.TO

GILDA : F.TO

SNALS : F.TO

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Copyright © 2006 FIS-CAB Federazione Istruzione Scuola - A cura di Antonio Conte