OGGETTO: Rinnovo delle RSU nel comparto Scuola. Elezioni del 4
-7 dicembre 2006.
Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni e la
trasmissione dei verbali elettorali all’ARAN.
PREMESSA
Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro
del 7 agosto 1998, parte II, le organizzazioni sindacali del
comparto Scuola e le confederazioni cui esse aderiscono, con
Protocollo sottoscritto il 5 luglio 2006, hanno indetto le
elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie
(RSU) che, già elette nel 2003, scadranno nel dicembre 2006 (art. 7
Accordo quadro).
Con il citato Protocollo, che contiene l’annuncio delle elezioni, è
stato definito il calendario delle votazioni con la tempistica delle
procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all’Accordo
quadro del 7 agosto 1998.
Le elezioni delle RSU sono indette
contestualmente nella generalità delle Istituzioni scolastiche del
comparto Scuola nei giorni 4 - 7 dicembre
2006.
La concreta esperienza di gestione delle passate
elezioni svoltesi sia nel comparto Scuola che in tutti i rimanenti
comparti pubblici, ha reso necessario da parte dell’Aran la
formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto
svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non
esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le
operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 5
luglio 2006 hanno convenuto sull’opportunità di riassumerle, con il
presente documento, in un testo unitario che sostituisce tutte le
note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle
quali non si dovrà più fare riferimento.
Con la presente l’Aran, in applicazione del predetto
Protocollo del 5 luglio 2006, riassume in un testo unitario le
citate note, alle quali, pertanto, non si dovrà più fare riferimento
in quanto il loro contenuto è stato riformulato nel testo che
segue.
La
presente nota è, anche, corredata di tutta la documentazione
necessaria, elencata nel sommario che segue, della quale si
raccomanda una attenta lettura.
A tal fine, si chiede alle Istituzioni scolastiche di
consegnare alle organizzazioni sindacali presentatrici di
lista e alle commissioni elettorali, oltre al materiale
previsto, la presente nota e gli allegati alla stessa, significando
che tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet dell’ARAN
all’indirizzo
www.aranagenzia.it nella Sezione “Relazioni Sindacali” alla voce
“RSU Scuola 2006”
in formato facilmente scaricabile e stampabile.
Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni
sindacali nazionali per le proprie categorie territoriali.
Si
precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano
esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la
individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS),
si dovrà tuttora fare riferimento al CCNQ del 10 luglio 1996 che
disciplina la materia.
ELEZIONI
DELLE RSU DEL COMPARTO SCUOLA DEL 4 – 7 DICEMBRE 2006
CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE
SOMMARIO:
A) PROTOCOLLO del 5
luglio 2006
B) CHIARIMENTI §1. Tempistica delle procedure elettorali
§2. Sede di elezione della RSU §3. Presentazione delle liste
elettorali §4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste
elettorali §5. Elettorato passivo §6. Procedura per la
presentazione delle liste §7. Elettorato attivo §8. Commissione
elettorale: composizione, insediamento e costituzione §9. Compiti
della Commissione elettorale §10. Verbale elettorale finale e
relativi adempimenti §11. Quoziente necessario per la validità delle
elezioni §12. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei
seggi §13. Compiti delle Amministrazioni §14. Comitato dei
garanti §15. Insediamento della RSU
C) RACCOMANDAZIONI
PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
PRESENTATRICI DI LISTA
D) RICHIESTE DI
ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI
E) TRASMISSIONE DEI
VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN
ALLEGATI:
1
- PROTOCOLLO DEL 5 LUGLIO 2006 PER LA DEFINIZIONE DEL
CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE
UNITARIE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA - TEMPISTICA DELLE
PROCEDURE ELETTORALI
2
- ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU E
RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
3
- FAC-SIMILE DEL VERBALE FINALE (in formato stampabile)
A) PROTOCOLLO DEL 5 LUGLIO 2006
Il
documento fondamentale è rappresentato dal “Protocollo per la
definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle
rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola -
tempistica delle procedure elettorali” sottoscritto in data
5 luglio 2006 (allegato n. 1), e pubblicato nella G.U. n. 162 del 14
luglio 2006, contenente l’annuncio delle elezioni. Nel calendario
sono indicate le varie scadenze che precedono le elezioni. Copia
dell’annuncio deve essere affissa all’albo di ciascuna Scuola.
B)
CHIARIMENTI
Come
indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione,
la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di
dettaglio alle clausole generali dell’Accordo quadro del 7 agosto
1998, la cui conoscenza rimane assolutamente fondamentale (allegato
n. 2).
§
1.
Tempistica delle procedure elettorali
Le
elezioni si svolgono contestualmente nell'intero comparto Scuola.
Non si può, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale
in quanto le elezioni sono già state indette e fissate le relative
tempistiche, la votazione e lo scrutinio nel Protocollo di cui alla
lettera A).
Le
elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi
locali.
Il
primo giorno delle votazioni (4 dicembre 2006) è utilizzato per
l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle
Commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali
sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della
RSU) ed è anche già utilizzabile per le operazioni di voto.
Pertanto, i giorni 4 – 5 – 6 dicembre 2006 sono dedicati alle
votazioni.
E' compito delle Commissioni
elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per
l’esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura
giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno
di votazione (6 dicembre), dandone la necessaria preventiva
pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all’albo
della Scuola.
Il giorno 7 dicembre
2006 è dedicato esclusivamente allo scrutinio.
Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutto il comparto
Scuola anche lo scrutinio deve avvenire contestualmente e, pertanto,
le urne devono essere aperte solamente la mattina del giorno 7
dicembre 2006. In sede di Istituzione
scolastica non può essere prevista alcuna anticipazione dello
scrutinio.
Nel solo caso in cui la
Scuola sia chiusa nella giornata del 7 dicembre 2006 - dedicata allo
scrutinio - e la Commissione elettorale non possa operare (es. festa
del patrono), lo scrutinio è anticipato al giorno precedente 6
dicembre 2006. In tale circostanza sino alle ore 12 del giorno 6
dicembre si svolgeranno normalmente le operazioni di votazione e
dalle ore 12 in poi si procederà allo scrutinio. I risultati delle
votazioni potranno però essere resi pubblici solamente il successivo
primo giorno non festivo e da tale ultima data decorrono i cinque
giorni di affissione dei risultati all’albo della Scuola.
A prescindere dalla data di
costituzione, tutte le RSU attualmente in carica sono
ricondotte alla scadenza generale di dicembre 2006. Ciò
significa che devono essere tutte rielette, sia nel caso in cui
siano state costituite a dicembre 2003 ovvero che siano state elette
o rielette anche in data successiva nel corso del triennio.
§
2. Sede di
elezione della RSU
E’
prevista una unica RSU per Istituzione scolastica. Non essendo stato
sottoscritto alcun accordo integrativo a livello nazionale per il
comparto Scuola, la norma contrattuale di riferimento per la
individuazione delle sedi dove possono svolgersi le elezioni delle
RSU è l'art. 2, comma 1 della parte I dell'Accordo quadro del 7
agosto 1998.
Non
è, pertanto, possibile l'elezione della RSU laddove vi siano
Istituti diversi ed autonomi che, ancorché situati nella stessa
sede, abbiano ciascuno meno di 15 dipendenti.
La
elezione della RSU avviene, dunque, a livello di Istituzione
scolastica, coincidente con il collegio elettorale unico (che
comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro
ubicazione territoriale).
Gli
elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi
disponibili dal MIUR (su supporto informatico) e dal Ministero degli
esteri (su carta), alle organizzazioni sindacali che ne facciano
richiesta.
Le Istituzioni IRRE, INDIRE e INVALSI sono escluse
dalle elezioni in oggetto in quanto non ricomprese nel comparto
Scuola e collocate in altri comparti di contrattazione. Il personale
ivi operante, compreso quello in posizione di comando, ha, pertanto,
partecipato alle elezioni delle RSU dei comparti di appartenenza di
detti enti che si sono svolte nel 2004.
§
3.
Presentazione delle liste elettorali
Possono presentare le liste
elettorali:
1)
senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e
atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all’Accordo quadro
del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché
all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui
alla legge 146/1990 e successive modificazioni e integrazioni:
a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle
prerogative sindacali per il biennio 2004-2005, comprese quelle
ammesse con riserva;
b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative
e non, aderenti alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro
del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni
non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne
l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi
abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.
2)
devono, invece, presentare lo statuto e l’atto costitutivo, la
dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per
la costituzione delle RSU nonché quella relativa all’applicazione
delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge
146/1990 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le altre
organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi
indicati nel precedente punto 1 lett. a, b e c. La predetta
documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni
elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.
Per facilitare le procedure,
come eccezione a tale regola, l’originale o copia autenticata dello
statuto e dell’atto costitutivo possono anche essere presentati all’Aran,
che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In
questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto della
presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del
deposito materiale dello statuto e dell’atto costitutivo,
l’attestato rilasciato dall’Aran in copia autenticata nei modi di
legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa
l’avvenuto rilascio dell’attestato con indicazione espressa del
numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la
corretta provenienza.
Anche la formale
dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 può
essere presentata all’Aran, che rilascia un attestato in carta
semplice. In questo caso vale quanto indicato al precedente
capoverso.
L’Aran pubblica sul proprio
sito internet l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono
stati rilasciati gli attestati. Tale elenco non è certamente
esaustivo delle organizzazioni sindacali che possono presentare le
liste, ma indica solamente quelle che, dovendo adempiere alla
presentazione della documentazione di cui sopra, hanno scelto di
farlo attraverso l’attestato Aran, anziché direttamente alle
Commissioni elettorali.
§
4. Soggetti
esclusi dalla presentazione delle liste elettorali
Non
possono presentare le liste elettorali:
1) le
singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a
meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale
rilevabile dallo statuto;
2) le
organizzazioni sindacali costituenti, affiliate o aderenti alle
federazioni sindacali formate da più e diverse sigle. Tali
organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste
essendo la titolarità della presentazione della lista in capo
esclusivamente alla federazione unitariamente intesa. La
presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente
attraverso la denominazione esatta della federazione sindacale e non
delle singole sigle che la compongono o che sono affiliate o
aderenti. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non
potranno essere attribuiti alla federazione e diverranno non
assegnabili per l’accertamento della rappresentatività sindacale;
3) le
organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro (es. lista
congiunta "uil scuola e cisl scuola" o "snals - confsal e flc cgil");
4) le
organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite
con proprio statuto e atto costitutivo;
5) i
dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui
al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano
finalità sindacali.
E' compito della Commissione
elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione
delle liste, non accettandole ove non
rispondano ai requisiti richiesti.
§
5.
Elettorato passivo
L'elettorato passivo (candidatura) è riconosciuto a tutto il
personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a
tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione,
pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.
Il
personale della Scuola in comando o fuori ruolo presso altre
amministrazioni di diverso comparto mantiene l'elettorato passivo
presso l'Istituto scolastico da cui proviene a condizione che il suo
rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in
servizio qualora eletto, con revoca del comando o del fuori ruolo.
Si ricorda che tale personale ha votato in occasione delle RSU degli
altri comparti nel 2004 in base ai chiarimenti a suo tempo forniti
circa l'elettorato attivo in detti comparti (rientra in questa
casistica anche il personale della Scuola in comando presso le
Istituzioni IRRE, INDIRE e INVALSI essendo tali amministrazioni
escluse dalle elezioni in oggetto in quanto collocate in comparti di
contrattazione diversi da quello della Scuola).
Non sono titolari di elettorato passivo:
- i
presentatori della lista;
- i
membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione
devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i
dipendenti a tempo determinato;
- i
dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del
comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente
scolastico a tempo determinato con stipulazione del relativo
contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in
comando o fuori ruolo provenienti da altre pubbliche amministrazioni
di comparti diversi da quello della Scuola, in quanto conservano
l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.
Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo
tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.
E'
possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante
il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione
elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita
con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza
di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.
Al
candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della
candidatura. La mancanza di essa non costituisce, pertanto, motivo
di esclusione.
Non è previsto alcun obbligo
per il candidato di essere iscritto o di iscriversi
all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.
§
6.
Procedura per la presentazione delle liste
L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero
di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione
della lista.
Ogni
lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della
firma apposta.
Ogni
lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente
sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione
sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa
(la delega deve essere allegata alla lista). Un dipendente con
qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo
caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto
Scuola dal sindacato di categoria che presenta la lista.
Il
presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa
nel solo caso in cui sia un dipendente della Scuola sede di elezione
della RSU.
La
firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal
dirigente scolastico della Istituzione scolastica interessata, o da
un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla
legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla
Commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine
congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale
regolarizzazione.
Al
fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da
parte del dirigente scolastico, o dipendente della Scuola all’uopo
delegato, di seguito si allega fac-simile della dichiarazione della
Scuola da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore
della stessa, precisando che la Scuola non può, se richiesta,
rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio,
anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell’art. 4, comma 7, dell’Accordo
quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:
AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
Io sottoscritto/a ___________________ in qualità
di (dirigente scolastico o delegato) ____________________
A T T E S T O
che il Sig/ra (presentatore/trice della lista)
____________________________________ nato/a a
____________________ il __________
identificato/a con documento (indicare tipo ad
es. carta d’identità o equipollente) ____
______________ n. _________
rilasciato da
______________________________________ il
_________________ ha apposto la firma in mia presenza.
Luogo e Data
Timbro Scuola
Firma
I
presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei
lavoratori.
Le liste possono essere presentate dal giorno 17
ottobre 2006 e sino al 4 novembre 2006, ultimo giorno utile.
La
Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo
della Scuola, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste
nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di
chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui la
Scuola sia chiusa nella giornata del 4 novembre 2006 - termine
ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione
elettorale non possa operare (es. patrono o festività locale),
l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è
spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Le liste devono essere
presentate dalle organizzazioni sindacali nella sede principale di
ogni Scuola presso i rispettivi uffici di segreteria e poi, dalla
data del suo insediamento, direttamente alla Commissione elettorale.
Le liste possono anche essere
inviate per posta. In tal caso la lista deve, comunque,
pervenire entro il termine massimo fissato per la
presentazione della stessa. Fa testo il protocollo della Commissione
elettorale o della Scuola.
Per
individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste
deve risultare dal protocollo della Commissione elettorale o della
Scuola. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di
precedenza sulla scheda è estratto a sorte.
Nella
presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare
la propria denominazione esatta. E' esclusa la possibilità
di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non
corrispondenti alla denominazione statutaria.
E' interesse della
organizzazione sindacale verificare che la
propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede
elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle
votazioni.
Le Commissioni
elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione
della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a
quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non
possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni
in uso nella prassi.
L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della
Commissione elettorale. La Scuola non ha alcuna competenza in merito
né può esprimere pareri.
Il
numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un
terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo
esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3
componenti il numero di candidati della lista non può essere
superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento
elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei decimali
risultanti. Ad avviso dell’Aran tale arrotondamento deve avvenire
secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).
Nel
caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata
alcuna lista, la Scuola deve darne immediata
comunicazione all'Aran.
§
7.
Elettorato attivo
Hanno
diritto all'elettorato attivo (diritto di voto) tutti i dipendenti
a tempo indeterminato in servizio alla data
delle elezioni presso la Scuola, indipendentemente dai compiti
svolti, anche se non titolari di posto nella Scuola stessa
(rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni
stabili es: personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso
la Scuola sede di elezione) e i dipendenti a
tempo determinato con contratto di incarico o supplenza
annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività
didattiche. Ha diritto altresì di voto il personale in comando o
fuori ruolo da altre amministrazioni di diverso comparto, in
servizio presso la Scuola, purché a tempo indeterminato
nell'amministrazione di provenienza.
Dal
diritto di voto è, comunque, escluso il personale non
contrattualizzato e quello con qualifica dirigenziale, ivi compreso
il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di
dirigente scolastico a tempo determinato con stipulazione del
relativo contratto individuale. Più in generale, dal diritto di voto
è escluso tutto il personale a cui si applica un contratto diverso
da quelli stipulati dall'Aran.
Il personale assunto nel
periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (16
ottobre 2006) e la data di votazione ha diritto di voto, se in
possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le
procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il
cui numero rimane invariato.
Il
diritto di voto si esercita in una unica sede, pertanto il personale
che ha l'orario articolato su più sedi vota solamente
nell’Istituzione scolastica che lo amministra, che deve inserirne il
nominativo nell’elenco generale alfabetico degli elettori solo nel
caso in cui ne abbia la gestione amministrativa. E’ compito della
Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di
doppia partecipazione al voto presso le diverse Scuole in cui il
suddetto personale opera.
§
8.
Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione
I
componenti della Commissione elettorale sono designati
esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano
le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli
a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, in
servizio presso la Scuola in cui si vota.
In presenza di plessi o
articolazioni nella Scuola sede di RSU, il componente della
Commissione può essere sia un dipendente della sede principale che
di quella staccata, purché sia dipendente della Istituzione
scolastica interessata.
Non
possono essere designati quali componenti della Commissione
elettorale i dirigenti scolastici. Ad essi sono assimilati anche i
dipendenti del comparto Scuola ai quali sia stato conferito
l'incarico di dirigente scolastico a tempo determinato con
stipulazione del relativo contratto individuale.
La
Scuola non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni
dei componenti della Commissione elettorale.
I
componenti della Commissione elettorale sono integrati,
automaticamente, con i lavoratori designati allo scopo nelle liste
presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della
Commissione stessa.
La
Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti
ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista
garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute
almeno tre designazioni, sarà cura della Scuola chiedere alle
organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare
la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre
componenti necessari per l'insediamento.
Nel caso in cui siano state
presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i
sindacati presentatori di lista possono designare un componente
aggiuntivo.
Se il presentatore di lista è
un dipendente della Scuola, può essere designato per la Commissione
elettorale nei soli casi in cui sia stata presentata una unica
lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle
organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.
La
Commissione elettorale deve essere insediata entro il 26 ottobre
2006 e formalmente costituita entro il 30 ottobre 2006. La
differenza tra insediamento e costituzione consiste nella
circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su
comunicazione del dirigente scolastico, non appena siano pervenute
almeno tre designazioni. Pertanto, può essere insediata ed operare
anche prima del 26 ottobre, salvo sua successiva formale
costituzione nei termini fissati.
Per
individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento
dell'insediamento, le designazioni dei componenti sono presentate
all'ufficio del dirigente scolastico, cui spetta, parimenti, il
compito della comunicazione di insediamento della Commissione
elettorale, della indicazione del locale ove la stessa opera e della
trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti.
Con
l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e
tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest’ultima.
Nel
caso in cui non vengano presentate liste entro le date previste per
l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale, la
circostanza non impedisce la costituzione della stessa anche in data
successiva. Infatti, poiché le liste elettorali possono essere
presentate sino al giorno 4 novembre 2006, è questa la data ultima
per la definitiva costituzione della Commissione elettorale. La
Scuola, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le
liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e
costituzione della Commissione elettorale. Se alla data del 4
novembre - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da
parte di alcun sindacato, la Scuola dovrà rilevare la temporanea
mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la
costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne
immediata comunicazione all’Aran. Si rammenta, in ogni
caso, che la RSU è soggetto necessario, unitamente alle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, della
delegazione trattante di parte sindacale ai fini della
contrattazione integrativa.
In
nessun caso il mancato insediamento e costituzione della Commissione
nei termini previsti dal calendario inficia la sua regolare
costituzione anche in tempi successivi entro, appunto, l'ultimo
giorno previsto per la presentazione delle liste. Non vi è alcuna
competenza delle Scuole a negare lo svolgimento delle elezioni
nell'ipotesi in cui la costituzione della Commissione elettorale
avvenga solo l'ultimo giorno (4 novembre 2006).
Tutte
le Scuole hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle
Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando
ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.
I rapporti tra le Istituzioni scolastiche e i
componenti delle Commissioni elettorali sono disciplinati, in
particolare - su conforme parere del Dipartimento della Funzione
Pubblica espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 -
tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un
adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di
organismi che assumono carattere necessario ai fini della
misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti
delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e
presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza
durante le ore di servizio.
§
9. Compiti
della Commissione elettorale
Il
regolamento elettorale non può essere esaustivo dell’intera
casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali.
E’, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di
fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri
cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di
buona fede, facendo anche riferimento ai principi
generali dell’ordinamento.
Di seguito, riassumendo le
clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti
elezioni, convalidati nelle prassi seguite, sono indicati gli
adempimenti della Commissione elettorale che:
1)
nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle
esigenze organizzative della Scuola, previo accordo con il dirigente
scolastico, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera
dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno
di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo della Scuola tutti
i dipendenti elettori. La Commissione elettorale non può
modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la
durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da
favorire la massima partecipazione al voto del personale ma
contestualmente non gravare inutilmente sulla funzionalità del
servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio,
si verifichi che nella prima giornata di votazione tutti gli
elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere
chiuso sino al giorno 7 dicembre, data fissata per procedere allo
scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del
materiale elettorale;
2) acquisisce dalla direzione
scolastica l'elenco generale degli elettori;
3)
riceve le liste elettorali;
4)
verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità;
5)
esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle
candidature. Compete, infatti, esclusivamente
alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole
che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le
Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere
sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi
all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi
alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature,
ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran,
intervenire e assumere orientamenti al proposito.
In caso di rilevazione di
difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la
Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma
scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di
regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi
a liste presentate con denominazioni - per le organizzazioni
sindacali rappresentative - non perfettamente conformi o aggiuntive
rispetto alle tabelle dell’ultimo CCNQ di ripartizione delle
prerogative sindacali ovvero, per il comparto Scuola, rispetto a
quelle indicate nel Protocollo di indizione delle elezioni del 5
luglio 2006 (allegato n. 1) e - per quelle non rappresentative -
rispetto ai propri statuti. Anche in questi casi la Commissione
assegna, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la
regolarizzazione. Le decisioni della Commissione elettorale sulle
controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono
essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire
alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti
gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.
Le
liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i
lavoratori mediante affissione all'apposito albo della Scuola almeno
otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
6) definisce, previo accordo
con il dirigente scolastico, o persona da lui delegata, i luoghi
delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei
relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del
voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate)
e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più
luoghi di votazione, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti
e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la
contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio
elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei
singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.
I luoghi ed il calendario
delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i
lavoratori mediante affissione all'apposito albo della Scuola almeno
otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
7)
predispone il “modello” della scheda elettorale e ne segue la
successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le
denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano
rispettati l’ordine di presentazione delle liste elettorali nonché
le indicazioni dell’art. 9 del regolamento elettorale;
8)
distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle
elezioni;
9)
predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per
ciascun seggio;
10)
nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono
essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o
fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola
lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un
secondo scrutatore;
11)
organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di
verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia
stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni
nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il
quorum non sia raggiunto non si deve procedere allo scrutinio;
12)
raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti)
e fa il riepilogo finale dei risultati;
13)
redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale
contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio,
che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere
riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati
elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.
Il
verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal
presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.
Nel compilare il verbale finale, la Commissione
elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione
della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla
lista presentata e indicata nella scheda elettorale.
§
10. Verbale
elettorale finale e relativi adempimenti
Il fac-simile del verbale finale, allegato
all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente nota in
forma stampabile (allegato n. 3), non è suscettibile di
rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da
parte delle Commissioni elettorali perché collegato
all'accertamento della rappresentatività.
Per facilitare la compilazione del verbale elettorale
si formulano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è
organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente
compilate:
- la prima parte riporta i dati identificativi
dell’Istituzione scolastica, il comparto di appartenenza e la data
delle elezioni;
- la seconda parte riporta i dati numerici dei
dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti
(elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso,
nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum). Sotto la
voce “collegio”, è riportato un asterisco che rimanda alla nota
relativa alle figure professionali a cui non si deve fare
riferimento poiché
non
riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il termine
“collegio” si fa riferimento alla sede di elezione della RSU, i
riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da
intendersi riferiti agli eventuali seggi elettorali “staccati” i cui
voti devono confluire nel collegio elettorale. Nel caso in cui vi
sia un solo seggio i due termini coincidono;
- la terza parte riporta i dati delle schede
scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede
nulle, nonché il totale. Riporta, inoltre, i nomi delle liste ed i
voti ottenuti dalle stesse;
- la quarta parte riporta nuovamente i dati degli
aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da
attribuire ed infine il numero di seggi assegnati a ciascuna lista;
- in fondo al verbale è indicato lo spazio per la
firma dello stesso da parte della Commissione elettorale, nelle
persone del presidente e dei componenti.
La Commissione elettorale, nel compilare il verbale
finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità
dei dati riportati quali:
- la distinzione per sesso del numero degli aventi
diritto al voto (elettori);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti
(elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti
non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la
validità delle elezioni (vedi anche § 11);
- la corrispondenza tra numero dei votanti e la somma
delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle),
dati che devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti di lista
(voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le schede
bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono
essere riportati i voti ottenuti dalle liste e
non
il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati);
- la verifica che siano riportate esattamente le
denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista
(non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente
quelli delle liste per l’attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l’indicazione del numero totale dei seggi da
ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 12);
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal
presidente e dai componenti della Commissione stessa.
La
Commissione elettorale comunica i risultati ai lavoratori,
alla Scuola e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le
liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo della
Scuola dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione
senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati,
l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne
dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni
di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la
Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale
finale.
Copia
del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i
risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia
dei verbali di seggio, sono notificati dalla Commissione elettorale
alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste
elettorali e alla Scuola, entro 48 ore dalla conclusione delle
operazioni elettorali.
Alla Scuola deve essere
consegnato il verbale finale in originale o copia conforme per il
successivo inoltro all'Aran dello stesso.
L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a cura della
Scuola ed inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla consegna
seguendo scrupolosamente le indicazioni di cui al successivo punto
E) della presente nota. La Commissione verifica che la Scuola vi
abbia provveduto nei tempi previsti.
La
Commissione elettorale al termine dello operazioni, sigilla in un
unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli
eventuali seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi
sono conservati dalla RSU e dalla Scuola. Il
plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli
accordi tra Commissione elettorale e Scuola, in modo da garantirne
la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre
mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione
elettorale e di un delegato della Scuola.
Le
decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10
giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.
§
11.
Quoziente necessario per la validità delle elezioni
Per quanto attiene alla
validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero
dei votanti dell’Istituzione scolastica.
Le elezioni sono valide
quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto
(elettorato attivo).
Esempio: nel
caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia
pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in
cui abbiano votato almeno n. 63 elettori [(125:2)+1]; nel caso
in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a
n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui
abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1].
La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle
urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui
vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del
raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.
In
caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non
si deve, pertanto, procedere alle operazioni di
scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni.
Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde
elezioni, l’intera procedura è attivabile nei
successivi 90 giorni.
§
12. Calcolo del
quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi
Ordine delle operazioni per la ripartizione e la
successiva assegnazione dei seggi:
1) definizione del quorum
2) ripartizione dei seggi alle liste
3) attribuzione dei seggi ai candidati delle
liste che li hanno conseguiti
Il
numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato dall'Accordo
quadro del 7 agosto 1998 e non può essere soggetto a modifiche nella
sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le
organizzazioni sindacali. Tale compito, ai sensi dell’art. 2 comma 5
dell’Accordo stesso, sarebbe stato di spettanza del contratto
integrativo nazionale, che, come noto, non è stato stipulato.
Ai
sensi dell’art. 4 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve
essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile
in ragione della dimensione occupazionale della Scuola, secondo la
seguente tabella:
- tre componenti nelle Scuole che occupano fino a
200 dipendenti;
- altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di
300 nelle Scuole che occupano da 201 a 3000 dipendenti (che si
sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti, ad
esempio in una scuola di 300 dipendenti il numero di componenti
è pari a 6 e cioè 3 per i primi 200 dipendenti più tre per la
frazione da 201 a 300 dipendenti);
- altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di
500 nelle Scuole che occupano da 3001 dipendenti in poi.
E'
compito della Commissione elettorale ripartire i seggi, su base
proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista
concorrente (ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro del 7 agosto
1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a
suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale
tra liste concorrenti").
A tal
fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al
numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento
ai voti validi riportati da ogni singola lista.
In
sintesi:
1 -
il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato
dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 in base al numero dei
dipendenti;
2 -
il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero
dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero
votanti cioè schede valide più schede bianche più
schede nulle);
3 - i seggi si ripartiscono
tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno
ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in
quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei
voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai
candidati della stessa.
Esempio: caso
di una Scuola che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da
attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124
(nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente scolastico e un
supplente temporaneo) e si siano recati a votare n. 119 elettori
(votanti):
CALCOLO DEL QUORUM:
il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119)
per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 =
39,666 = QUORUM
LA
NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER
ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI
DECIMALI.
Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla
ripartizione dei tre seggi. A tal fine si sviluppano due diversi
esempi:
Esempio n. 1:
i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono
risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1
scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto
rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum
39,666 = 1 seggio resti 8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum
39,666 = 1 seggio resti 6,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum
39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum
39,666 = 0 seggi resti 11,000
totale voti validi 117
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono attribuiti su base
proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e
poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero
totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito
alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore.
Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è
necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti
almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più
alto.
Esempio n. 2:
i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono
risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1
scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto
rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 40
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum
39,666 = 1 seggio resti .15,333
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum
39,666 = 1 seggio resti . 0,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum
39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum
39,666 = 0 seggi resti 10,000
totale voti validi 117
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono attribuiti su base
proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e
poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero
totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito
alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.
Solo
dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la
Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di
preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i
seggi, al fine di proclamare gli eletti.
A
parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della
lista.
Si
rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato
della lista nelle Scuole fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti
è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della
stessa lista.
In
caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di
resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha
ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.
Il
regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino
contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai
candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la
Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali
dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista
il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui
anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati
all'interno della lista.
Nel
caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per
mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato
ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del
seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
In
ogni caso ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti
minimi (n. 3) previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno
essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con l'avvertenza
che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola
copertura dei seggi vacanti.
Si evidenzia, ai fini della
corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati
elettorali, che le espressioni “seggi assegnati” e “seggi
attribuiti” coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale
solo nella riga corrispondente ai “seggi assegnati”.
§
13. Compiti
delle Istituzioni scolastiche
La
Scuola deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle
operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con
proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei,
dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne
mediante una adeguata organizzazione del lavoro. La Scuola è,
altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso
il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano
regolarmente, con l’avvertenza che, essendo le elezioni un fatto
endosindacale, la stessa non può
entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni
elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura
consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato
della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.
La
Scuola, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale
che deve individuare i possibili seggi, sin dal 17 ottobre 2006,
giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve
consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano
richiesta l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al
voto (elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché
sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico distinti in relazione ai
luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono
essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi
devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata –
alla Commissione elettorale (cfr. § 7 e 9).
La
Scuola, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali
e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà
fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli
aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della
consegna dell'elenco degli elettori, la messa a disposizione di:
-
locale per la Commissione elettorale;
-
locali per il voto;
-
materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo
scrutinio (matite, urne,...);
-
stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione
elettorale;
-
stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei
seggi;
-
cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie
dopo la chiusura;
-
cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio
utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di
sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi
con l’UTG).
La
Scuola ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni
elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma
di flessibilità nell'organizzazione del lavoro (vedi § 8).
La
Scuola deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo entro 5
giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione
elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio
indicate al punto E) della presente nota.
§
14.
Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere,
entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto
dall'art. 19 del regolamento elettorale.
Il
Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza
delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al
ricorso e da uno nominato dall’Amministrazione in cui si è svolta la
votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale
del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti si insedia,
infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.
In
ordine al componente sindacale la dizione “organizzazioni sindacali
presentatrici di liste interessate al ricorso” non deve essere letta
come “tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste
elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di
ricorso” nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima
lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei
garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della
clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono
rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed
interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente
attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una
organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio assegnato ad
una altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte
sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni
interessate).
Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione elettorale
interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel
caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste
presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel
Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno
presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui
trattasi.
Nel
merito della composizione del Comitato dei garanti, si sottolinea
che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7
agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti
partecipi un rappresentante dell'Aran.
A tal
fine le Scuole devono designare, sin dall'insediamento della
Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei
garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione
elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.
Circa
la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene
che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una
finalità di tipo conciliativo in senso lato o comunque di
componimento consensuale delle controversie.
Nel
suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che
all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente
stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli
aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle
deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato
dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.
L'Aran
non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue
deliberazioni.
Il
Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei
ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora il
Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro
del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella
presente nota, dovrà utilizzare le regole generali
sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso
l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale,
colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa
contrattuale.
Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile
il ricorso giurisdizionale.
Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia
delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni
possono ugualmente avere luogo.
§
15.
Insediamento della RSU
La
Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei
risultati elettorali all’albo della Scuola senza che siano stati
presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli
eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che
diviene definitivo - della conferma della proclamazione
degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare.
L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione
degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa
da parte della Istituzione scolastica o da parte delle
organizzazioni sindacali (vedi § 9).
In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti
o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può
comunque operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli
incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in
attesa della decisione del giudizio pendente.
C)
RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA
Con
la consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali
ed alle stesse organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran,
nel pieno rispetto della libertà sindacale, si augura di raggiungere
l'obiettivo che la documentazione che sarà inviata possa essere
perfettamente corretta dal punto di vista formale con riguardo agli
adempimenti di spettanza, al fine di evitare che insorgano
contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali
per l’accertamento della rappresentatività.
Allo scopo si formulano per le Commissioni elettorali
e per le organizzazioni sindacali presentatrici di lista le seguenti
raccomandazioni:
-
il verbale elettorale finale è unico, corrisponde al
fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e alla
presente nota e non è suscettibile di variazioni (cfr.
lett. B § 9);
-
il verbale elettorale finale non può contenere
omissioni o cancellazioni (cfr. lett. B § 9);
-
la Commissione
elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale
finale (cfr. lett. B § 9);
-
i nomi delle
organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere
esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle
liste e nelle schede elettorali.
Dovrà essere cura
delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare
l'esattezza di tale adempimento, a
norma dell'art. 20 del regolamento elettorale.
Eventuali correzioni dovranno
essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento
elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei
soggetti interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei
risultati (cfr. lett. B § 9);
-
e) nel caso in cui le
Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non
ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle
presenti raccomandazioni, l'Aran non potrà procedere ad
alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali
risultati eventualmente imprecisi;
-
le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti
nei verbali pervenuti all'Aran dovranno essere effettuate entro
la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico
di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. Detto criterio, già
stabilito in via generale per tutti i comparti dal citato
Comitato paritetico nella seduta del 18 ottobre 2005, prevede,
inoltre, che le correzioni, per potere essere ritenute
ammissibili ai fini dell'attribuzione dei voti per la
rappresentatività, debbano essere effettuate con le
seguenti modalità:
-
mediante l'invio di un nuovo verbale elettorale ovvero mediante
comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale;
- ove
la Commissione elettorale non sia più funzionante, da una
certificazione effettuata a norma di legge dalla Scuola attestante
la denominazione della lista originaria presentata dal sindacato che
chiede la correzione, risultante agli atti del verbale depositato
presso la medesima Scuola. La certificazione dovrà essere corredata
della scheda elettorale.
Non sarà ammissibile la
correzione dei dati di cui al presente punto qualora la
comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo
presidente della Commissione elettorale.
Si
rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e
alle organizzazioni sindacali delle singole Scuole, cui le
raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata
osservanza di quanto previsto ai punti d), e) e f), nel rispetto dei
principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del
7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire,
per i singoli soggetti, il conteggio, ai fini del calcolo della
rappresentatività, dei voti ottenuti nelle sedi di lavoro dove si è
verificato l'errore.
Si evidenzia nuovamente che,
ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la
Commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere,
al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli
atti delle elezioni alla Scuola, la quale deve debitamente
conservarli (cfr. § 10).
D) RICHIESTE DI ULTERIORI
CHIARIMENTI E QUESITI
L'Aran
ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico
impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede
anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul
proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti
dalle singole Istituzioni scolastiche, l’Aran risponderà solo a
quelli aventi carattere generale che propongano questioni
assolutamente nuove e non già trattate in precedenza.
In ogni caso, l’Aran non
risponderà dopo l’insediamento delle Commissioni elettorali su
materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre
procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.
Si
significa, inoltre, che l’Aran non potrà dare riscontro, in quanto
ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti
sia dalle Commissioni elettorali (che, in caso di necessità, possono
rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i
componenti) che da singoli dipendenti.
Si
evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da
amministrazione diversa dall'Aran, e contrastante con le norme
contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con la presente
nota di chiarimenti, non potrà né dovrà essere presa in
considerazione dalle Commissioni elettorali.
E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN
Si rappresenta, innanzitutto, la necessità e
l’importanza di una piena collaborazione da parte delle Istituzioni
scolastiche nel corretto adempimento di quanto richiesto, anche con
riguardo alla tempestività nell’invio dei verbali elettorali.
Infatti, come noto, i risultati elettorali faranno
media con i dati associativi rilevati al 31 dicembre 2006 ai fini
del successivo accertamento biennale delle organizzazioni sindacali
rappresentative da ammettere alle trattative contrattuali.
Non sfugge, pertanto, l’importanza della
collaborazione di codeste Istituzioni scolastiche nell’invio
tempestivo della documentazione richiesta che dovrà essere
effettuato tenendo scrupolosamente
conto delle seguenti indicazioni:
a) il fac-simile del verbale elettorale finale (che è
unico per tutte le Scuole) è allegato all’Accordo quadro del 7
agosto 1998, nonché alla presente nota, non è suscettibile di
variazioni da parte delle Commissioni elettorali e non può contenere
omissioni o cancellazioni (cfr. § 10 e lett. C);
b)
la Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i
cinque giorni di affissione all’albo, il verbale finale, in
originale o copia conforme, alla Scuola per il suo successivo
inoltro all’Aran (cfr. § 10);
c) )
L’invio all’Aran deve avvenire
esclusivamente a cura della Scuola entro i 5 giorni successivi alla
consegna (cfr.
§ 10 e 13);
d) l’Aran
non prenderà in considerazione
comunicazioni che abbiano diversa provenienza, anche se inviate
dalle Commissioni elettorali ovvero dal Presidente delle stesse;
e) la trasmissione deve avvenire
esclusivamente tramite posta
con Raccomandata con ricevuta di ritorno (RRR) all’indirizzo:
ARAN – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – VIA DEL CORSO,
476 – 00186 ROMA
Pertanto le Scuole non
dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, etc., invio
che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l’Aran
non ne terrà conto,
considerandolo come non avvenuto in attesa della lettera
raccomandata ufficiale;
f) la trasmissione deve
avvenire con lettera di accompagnamento firmata dal dirigente
scolastico su carta intestata della Scuola,
per individuarne con certezza il mittente, contenente l’indicazione
della avvenuta affissione dei risultati elettorali per cinque giorni
e precisando se non ci siano ricorsi pendenti alla Commissione
elettorale.
Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà
comunque essere trasmesso, con l’apposita annotazione, e sarà cura
della Scuola comunicare, con nota successiva, l’esito degli stessi;
g) il
verbale elettorale che la Scuola trasmette all’Aran dovrà essere
la copia originale consegnata dalla
Commissione elettorale (in tal caso sarà trattenuta la copia
autenticata dello stesso) o copia autenticata nel caso in cui sia
trattenuto l’originale. La Scuola
avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato
sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della
Commissione elettorale.
Si raccomanda a
tutte le Scuole di dare tempestiva comunicazione all’Aran nel caso
in cui le elezioni non si siano svolte, condizione affinché questa
Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere
ulteriormente i verbali.
Nel
ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati
dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida
nella piena collaborazione.
Il Presidente
Cons. Raffaele Perna
(firmato)
Allegato n. 1:
Protocollo del 5 luglio 2006 per la definizione del calendario delle
votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale
del comparto scuola - tempistica delle procedure elettorali
Allegato n. 2:
Accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 per la
costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale
Allegato n. 3: Verbale elettorale in
formato stampabile
PDF o
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