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Regolamento per le
elezioni delle Rsu
Art. 1 - Modalità per indire elezioni
La Rsu aziendale a partire dal 30° mese di permanenza in
carica provvederà a indire le elezioni. Inoltre a partire dalla seconda
quindicina dello stesso mese l'iniziativa può essere assunta
congiuntamente o separatamente dalle organizzazioni sindacali stipulanti
il Ccnl, o da associazioni sindacali che abbiano già avuto componenti
nella Rsu uscente.
Qualora superato il 36° mese non siano state indette le
elezioni, l'iniziativa può essere assunta anche da associazioni non
rappresentate nella Rsu uscente, purché aventi le caratteristiche
indicate nel successivo articolo 3, e dichiarino di presentare liste di
candidati.
Tale iniziativa si concretizza in una comunicazione
scritta relativa a tale intendimento da affiggere in bacheca sindacale e
da inviare alla Direzione aziendale.
Il termine per la presentazione delle liste è di 15
giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di
scadenza s'intende fissata alla mezzanotte del 15° giorno.
Art. 2 - Comitato elettorale
Il Comitato elettorale viene inizialmente composto da non
più di due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori stipulanti il Ccnl, purché rispettivamente presentino
proprie liste di candidati, e si intenderà definitivamente costituito e
funzionante, ai fini delle sue deliberazioni, non appena trascorso il
termine utile per la presentazione delle liste.
Esso si integrerà, nell'atto di presentazione di proprie
liste da parte di altre organizzazioni sindacali aventi i requisiti
indicati nel successivo articolo 3, con non più di 2 rappresentanti per
ciascuna lista.
I componenti del Comitato elettorale non devono in ogni
caso essere candidati.
Il Comitato elettorale avrà cura di fissare, d'intesa con
la Direzione aziendale, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle
elezioni sovrintendendo alle operazioni relative.
Le operazioni di voto dovranno svolgersi durante l'orario
di lavoro, recando il minimo pregiudizio alla normale attività
produttiva.
Il Comitato elettorale nella fase iniziale ha il compito
di ricevere le liste, rimettendo a immediatamente dopo la sua completa
integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste
stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento.
Il Comitato elettorale assume le proprie decisioni con
una maggioranza pari almeno al 51% dei suoi componenti.
Il Comitato elettorale resta in carica per tutto il
periodo di durata della Rsu, con il compito di garantire una corretta
applicazione del regolamento.
Art. 3 - Presentazione liste
Le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl hanno
diritto a presentare liste di propri candidati.
Tale diritto compete anche ad associazioni sindacali di
lavoratori che abbiano i seguenti requisiti:
- siano formalmente costituite con un proprio statuto e atto
costitutivo;
-
accettino espressamente
e formalmente la seguente regolamentazione;
- le liste di tali associazioni devono essere corredate dalla
presentazione di almeno il 5% di firme dei lavoratori aventi diritto al voto.
I presentatori delle liste non possono essere candidati,
né firmatari di più liste.
Ogni candidatura non può essere presentata in più di una
lista.
Art. 4 - Elettori ed eleggibili
Sono elettori tutti i dipendenti in forza nell'azienda
all'atto delle elezioni. Questi sono tenuti a esercitare il diritto di
voto presso il seggio della loro area elettorale.
Sono eleggibili quei lavoratori candidati dalle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 3 del presente regolamento,
in forza nell'azienda all'atto delle elezioni.
In caso di ripartizione del totale dei seggi in più
collegi elettorali, ciascun lavoratore può essere candidato solo nella
lista relativa alla propria area di lavoro.
Art. 5 - Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati
relativa ai 2/3 degli eleggibili
La ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati
viene effettuata in proporzione al rispettivo peso percentuale sul
totale degli addetti.
Nella Rsu dell'unità aziendale sarà in ogni caso
attribuito un posto agli impiegati o agli operai sempre quando il numero
degli uni o degli altri nell'unità aziendale sia superiore alle quindici
unità.
Qualora, per gli impiegati o per gli operai, non ci siano
candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno
assegnati all'altra categoria professionale fino a un numero non
superiore al 50%, i rimanenti seggi rimarranno vuoti fino a nuove
elezioni.
Art. 6 - Suddivisione dei seggi in collegi elettorali
Sia per gli operai che per gli impiegati si potranno
ripartire i posti in collegi elettorali, per meglio rispondere alle
specificità tecnico-produttive e organizzative delle diverse aree di
lavoro.
In mancanza di definizione dei collegi, e comunque per
ciò che riguarda la quota di 1/3 accantonata, il Collegio elettorale
sarà unico in ciascuna unità produttiva, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 5 del presente regolamento.
Norma transitoria
Per la prima tornata elettorale i collegi elettorali
potranno essere definiti per accordo unitario fra i sindacati
territoriali aderenti alle organizzazioni firmatarie il Ccnl, che
intendono presentare liste.
Art. 7 - Numero dei candidati
Il numero dei candidati per ciascuna lista di operai
impiegati e quadri non può superare del 50% il numero dei componenti le
Rsu.
Art. 8 - Scrutatori
E' in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di
designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i
lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata
non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni, al Comitato
elettorale, in forma scritta.
Art. 9 - Compiti del Comitato elettorale
Il Comitato elettorale entro i 5 giorni successivi alla
scadenza del termine per la presentazione delle liste prenderà contatti
con la Direzione aziendale ai fini degli articoli 2 e 15 del presente
regolamento.
Ove, nonostante il divieto di cui all'articolo 3 del
presente regolamento, un candidato risulti compreso in più di una lista,
il Comitato elettorale, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle
liste stesse ai sensi del comma successivo, inviterà il lavoratore
interessato a optare per una delle liste, pena la cancellazione da
entrambe.
Le liste dei candidati dovranno essere portate a
conoscenza dei lavoratori, a cura del Comitato elettorale, mediante
affissione nelle bacheche aziendali, almeno 8 giorni prima della data
fissata per l'inizio delle elezioni.
Eventuali modifiche delle liste conseguenti a opzioni di
cui al 2° comma, nonché a contestazioni o reclami definiti dal Comitato
elettorale, sono ammesse entro i primi tre giorni dall'affissione senza
che ciò dia luogo a proroghe nel periodo di affissione; delle rettifiche
sarà data notizia nella bacheca e dei reclami sarà comunque fatta
menzione nel verbale di cui agli articoli 21 e 23 del presente
regolamento.
Art. 10 - Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione del
Comitato elettorale (e dei dipendenti) un elenco aggiornato degli
elettori divisi per operai e impiegati e, se necessario, per collegi
elettorali.
Nel caso che qualche organizzazione sindacale intenda
effettuare elezioni primarie fra i propri iscritti, finalizzate alla
scelta dei candidati, la Direzione aziendale metterà a disposizione
delle organizzazioni che lo richiedano, un elenco aggiornato dei
relativi iscritti.
La spesa per il materiale necessario all'espletamento
delle operazioni elettorali previste dal presente regolamento a carico
dell'azienda.
Art. 11 - Sistema elettorale
Nelle elezioni delle Rsu si applica il sistema previsto
dalle norme di cui all'articolo 22 del presente regolamento.
Le elezioni avvengono sulla base delle liste presentate a
norma degli articoli precedenti.
Ciascun lavoratore voterà sulla lista relativa al proprio
collegio elettorale.
Art. 12 - Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può
essere espresso per lettera o per interposta persona.
Art. 13 - Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica,
rispettivamente per ciascun collegio elettorale, comprendente tutte le
liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza
sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti
del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo
da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore
all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta
tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o
se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
Art. 14 - Preferenze
L'elettore può manifestare un'unica preferenza solo tra i
candidati della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore
mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito.
L'indicazione di una preferenza data a una lista vale
quale voto di lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
Nel caso di espressione di più di una preferenza nella
stessa lista, vale unicamente come voto di lista, e sono annullate le
preferenze ai candidati.
Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più
preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date
a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto
di lista e nulli i voti di preferenza.
Art. 15 - Modalità di votazione
Il luogo, i giorni e l'orario della votazione saranno
stabiliti dal Comitato elettorale, previo accordo con la Direzione
aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto
l'esercizio di voto.
La durata massima dello svolgimento delle operazioni di
voto è di 36 ore consecutive.
Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei
votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di
votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Luogo, giorni e orario di votazione dovranno essere
portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nelle
bacheche, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
Art. 16 - Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'articolo
8 del presente regolamento e da un Presidente, nominato dal Comitato
elettorale.
Art. 17 - Attrezzatura del seggio elettorale
A cura del Comitato elettorale ogni seggio sarà munito di
una cassetta, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata sino
all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco
completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, e dovrà
essere organizzato in modo da garantire la segretezza del voto.
Art. 18 - Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno
esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento
personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere
riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale
circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni
elettorali.
Art. 19 - Compiti del Presidente
Il Presidente farà firmare l'elettore che ha votato, a
fianco del suo nome, nell'elenco di cui all'articolo 17 del presente
regolamento, come prova che lo stesso ha votato.
Art. 20 - Validità delle elezioni
Le elezioni saranno valide qualora si verifichi una
partecipazione al voto di almeno il 50% + 1 dei lavoratori aventi
diritto. Tale conteggio sarà effettuato comunque sull'intero corpo
elettorale. Proclamata la validità delle lezioni si potrà procedere alle
operazioni di scrutinio.
Qualora il quorum di validità non venga raggiunto, le
elezioni verranno riconvocate entro i 15 giorni successivi e le
operazioni di scrutinio avranno luogo indipendentemente dal quorum di
partecipazione.
Art. 21 - Operazioni di scrutinio
Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli
elettori.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del
seggio verrà redatto il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere
dato atto anche delle eventuali contestazioni, e verrà consegnato -
unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - al
Comitato elettorale che, in caso di più seggi procederà alle operazioni
riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
Il Comitato elettorale al termine delle operazioni di cui
al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il
materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato,
dopo la definitiva convalida della Rsu, sarà conservato secondo accordi
tra il Comitato elettorale e la Direzione aziendale in modo da
garantirne l'integrità e ciò almeno per tre mesi.
Art. 22 - Ripartizione dei seggi
La composizione della Rsu, secondo quanto previsto dal
protocollo del 23 luglio 1993 è determinata per 2/3 da elezione da parte
di tutti i lavoratori e per 1/3 da designazione o elezione da parte
delle organizzazioni stipulanti il Ccnl che hanno presentato liste, in
proporzione dei voti ottenuti.
Pertanto per la quota di 2/3 dei posti disponibili della
Rsu, ciascuna lista avrà diritto a tanti posti quante volte il quoziente
elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa
riportati. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti
validi e il numero dei posti disponibili per ciascun collegio.
I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente
elettorale saranno attribuiti alle liste che abbiano riportato maggiori
resti, anche se non avessero raggiunto il quoziente. A parità di resti
tra liste diverse, il posto va attribuito alla lista che non ha
conseguito alcun posto. Ove, sempre a parità di resti, tutte le liste
abbiano conseguito almeno un posto, si ricorrerà al sorteggio.
A parità di preferenza fra due o più candidati della
medesima lista, il posto va attribuito secondo la successione dei
nominativi nelle liste.
Per ciò che riguarda invece l'assegnazione di 1/3 dei
seggi da riservare alle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl che
hanno presentato liste, essa avverrà in termini proporzionali ai voti
ricevuti dalle liste di queste organizzazioni e sarà calcolata comunque
su collegio elettorale unico a ciascuna unità locale.
I seggi relativi alla quota di 1/3 conseguentemente
spettante a Fim, Fiom e Uilm saranno ripartiti secondo i criteri stabili
nel Patto di solidarietà allegato, ai sensi di quanto previsto
dall'intesa quadro Cgil-Cisl-Uil sulle Rsu del primo marzo 1991,
recepita dal protocollo del 23 luglio 1993.
Art. 23 - Verbali e reclami
Il Comitato, sulla base dei risultati di scrutinio e dei
criteri sopra richiamati, procede all'assegnazione dei posti,
direttamente per quanto riguarda i 2/3 dei partiti proporzionalmente fra
tutte le liste concorrenti e, previa consultazione con le organizzazioni
firmatarie del Ccnl, che abbiano presentato liste, per quanto riguarda
l'1/3 riservato. Il Comitato elettorale redige il verbale sulle
operazioni elettorali e da immediata notizia delle sue conclusioni
mediante affissione.
Ove siano stati presentati reclami entro i primi 5
giorni, il Comitato elettorale deve procedere al proprio esame entro 24
ore inserendo nel verbale suddetto le conclusioni alle quali è
pervenuto.
Esperite tali procedure il Comitato elettorale proclama
gli eletti.
Copia del verbale del Comitato elettorale e dei verbali
di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle
organizzazioni sindacali presentatrici di liste entro 24 ore dal
compimento delle operazioni di cui al comma precedente.
Il Comitato elettorale consegnerà anche copia alla
Direzione aziendale.
Spetta alle organizzazioni sindacali che hanno presentato
liste, sulla base dei risultati conseguiti nelle elezioni, comunicare
all'associazione imprenditoriale e all'azienda l'elenco dei propri
componenti la Rsu.
Art. 24 - Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è
ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti, che
sarà composto, su base provinciale, da un rappresentante per ciascuna
delle organizzazioni presentatrici di liste, e presiedute dal direttore
dell'Uplmo o da un suo delegato.
Art. 25 - Revoca delle rappresentanze
La Rappresentanza sindacale unitaria decade dal mandato
ricevuto: alle scadenze naturali, qualora si verifichi il superamento
della quota di sostituzioni possibili previsti dalla presente
regolamentazione, in presenza della raccolta di firme tra i lavoratori
aventi diritto al voto pari al 50% + 1; tali firme, perché abbiano
valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente
certificate.
L'indizione, da parte delle organizzazioni sindacali
stipulanti il Ccnl, di campagne nazionali di rinnovo potrà far decadere
anche le Rsu non ancora giunte ai 30 mesi di esercizio del mandato.
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