RSU, PICCOLO MANUALE GUIDA

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(Cfr. anche il sito del Sindacato
www.fiscab.it)
R.S.U, COSA VUOL DIRE?
R.S.U. vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. E' un organismo
sindacale presente in ogni luogo di lavoro pubblico e privato; nella
scuola si costituiscono al momento della proclamazione degli eletti da
parte delle Commissioni Elettorali (prevista dall'art. 6 del Regolamento
per la Disciplina delle elezioni delle RSU). La RSU è formata da tre/sei
(3 sino a 200 unità lavorative) persone elette da docenti e ATA; i
componenti sono eletti su liste di sindacato, ma nella loro funzione
rappresentano tutti i lavoratori della scuola
PRIMI PASSI
Il passaggio dal vecchio al nuovo è stato sancito dalle
prime elezioni RSU svoltesi a dicembre del 2000.
Le RSU sono state introdotte nella scuola per la prima
volta con il contratto 1998-2001. Nei contratti precedenti al 1995
l’attività sindacale nelle scuole si espletava con la nomina da parte
dei sindacati di un proprio delegato, il Rappresentante Sindacale
Aziendale (RSA) il quale esercitava i diritti sindacali
nell’ambito della propria istituzione scolastica: usare la bacheca
sindacale, fare assemblee. Con il contratto 1994-97 si è cominciato a
parlare di relazioni sindacali :Informazione ed esame congiunto
con il Capo d’Istituto su alcune materie. Il contratto 1998-2001 ha
introdotto la possibilità di redigere il
contratto integrativo d’istituto.
La presenza delle RSU nella scuola ha creato molte volte
dei conflitti di competenze con i vari OO.CC. Al fine di evitare
conflittualità e sovrapposizioni sterili e non dovute, di seguito,
brevemente , le competenze dei vari Organi, ai sensi dei Decreti
Delegati del ’74, T.U. / 94 e successive integrazioni.
LE COMPETENZE DEI VARI OO.CC. NELLA SCUOLA
-
il consiglio di
Circolo/Istituto decide le scelte generali di indirizzo e
organizzative della scuola;
-
il collegio dei
docenti assume la responsabilità delle scelte pedagogiche e
didattiche e degli obiettivi formativi;
-
il contratto
integrativo d’istituto tra Dirigente Scolastico e RSU persegue la
migliore organizzazione del lavoro del personale della scuola per
realizzare nel modo migliore gli obiettivi generali.
La RSU, eletta dall’insieme del personale della scuola, è
un soggetto che si rapporta con il Dirigente Scolastico in modo
paritario e si fa garante del funzionamento della scuola.
Il suo ruolo è fondamentale per un effettivo equilibrio
dei poteri e per un’organizzazione condivisa e trasparente del lavoro,
condizioni indispensabili per l’attuazione di un progetto formativo
efficace.
La RSU, infatti ha diritto,ad avere informazioni in
merito al piano delle attività che il Dirigente Scolastico deve
predisporre in attuazione del POF, per il personale docente e per il
personale ATA. Ha diritto anche a concordare i criteri di impiego del
personale e quindi i criteri per la predisposizione del piano stesso
delle attività, sia nell’ambito degli obblighi di servizio del
personale, che nelle attività aggiuntive. Inoltre, può contrattare le
modalità di esercizio dei diritti sindacali e l’applicazione dei vari
istituti contrattuali a tutela del personale. In altre parole, le RSU
realizzano, nel contesto dell’autonomia scolastica, un vero protagonismo
di tutti i lavoratori nelle scelte organizzative e professionali che
incidono nel lavoro quotidiano all’interno delle scuole.
QUANTO DURA IN CARICA UNA RSU?
Le RSU restano in
carica per tre anni, tranne nel caso in cui se ne dimetta oltre il 50%
dei componenti. In questo caso bisogna procedere al loro rinnovo (art. 7
Accordo Quadro ‘98).
COMPETENZE DELLE RSU
Il sistema delle
relazioni sindacali all’interno di ciascuna istituzione scolastica è
regolato dagli articoli 6 e 7 del CCNL 2003 e si articola in:
Contrattazione d’istituto e Partecipazione.
Costituiscono materia di contrattazione integrativa d’istituto:
-
Modalità di
utilizzazione del personale in rapporto al POF;
-
Criteri e modalità
di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei
contingenti di personale per la salvaguardia dei servizi minimi
essenziali ai sensi della Legge 146/90 e successive modifiche ed
integrazioni;
-
Attuazione della
normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (Legge 626/94);
-
Criteri generali
per la ripartizione del fondo d’istituto per l’attribuzione dei
compensi accessori al personale;
-
Criteri e modalità
relativi all’organizzazione del lavoro, all’articolazione
dell’orario di lavoro e all’individuazione del personale da
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto.
La partecipazione si esplica mediante l’informazione
preventiva e successiva.
Costituiscono materia d’informazione preventiva:
-
Proposte di
formazione delle classi e di determinazione degli organici della
scuola;
-
Criteri per la
fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
-
Utilizzazione dei
servizi sociali.
Costituiscono materia d’informazione successiva:
-
Nominativi del
personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuiti con il
fondo d’istituto;
-
Criteri
d’individuazione e modalità di utilizzazione del personale in
progetti previsti da specifiche disposizioni legislative o da
accordi con altri enti e istituzioni;
-
Verifica
dell’attuazione della contrattazione sull’utilizzo delle risorse.
LE
DECISIONI DELLE RSU
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti
I DIRITTI DELLE RSU
Diritto di Affissione
(art.
25 L. 300/70, art. 3 CCNQ)
I componenti delle
R.S.U. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che
l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a
tutto il personale all'interno dell'unità operativa, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie d' interesse sindacale e del
lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica
Diritto di Assemblea
(art.
20 L. 300/1970, art. 2 CCNQ, art. 13 CCNL-Scuola 1995)
assemblee durante
l'orario di lavoro, di norma di due ore, che riguardino tutti o parte
dei dipendenti, secondo le modalità previste dal CCNL:
- La richiesta dei locali, la
convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d'istituto,
interna o esterna), l'ordine dei giorno (che deve riguardare materie
d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di
responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o
con fonogramma o fax, almeno 6 giorni prima al capo d'istituto.
Contestualmente
all'affissione all'albo della comunicazione dell'assemblea, il capo
d'istituto è tenuto ad avvisare tutto il personale con apposita
circolare (comma 8) e conseguentemente a predisporre gli opportuni
adempimenti (comma 9) per consentire la partecipazione.
-
"Il personale ...
con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha
diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee
sindacali ... senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro
capite per anno scolastico".
-
Per il personale
docente: il capo d'istituto sospende le attività didattiche delle
sole classi o sezioni di scuola materna i cui docenti hanno
dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e
disponendo gli eventuali adattamenti d'orario". Per il personale
docente non possono tenersi più di due assemblee al mese (comma 2),
che devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività
didattiche giornaliere.
-
Per il personale
ATA: nel caso in cui si verificasse una partecipazione totale, il
capo d'istituto, d'intesa con i soggetti sindacali presenti nella
scuola, 'stabilirà ... la quota e i nominativi del personale tenuto
ad assicurare i servizi essenziali ... vigilanza dell'ingresso,
centralino, ed altre attività indifferibili'. Le assemblee che
coinvolgono solo il personale ATA ed educativo possono svolgersi
anche in orario intermedio.
-
Non possono essere
convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli
scrutini finali e degli esami (comma 10).
L’Aran ha più volte ribadito che
l’Assemblea può essere richiesta dalla RSU collegialmente, con
esclusione, quindi, dei singoli componenti (un indirizzo che ha creato
numerosi contenziosi nella scuola)
Diritto ai locali
(art.
27 L. 300170, art. 4 CCNQ)
Ciascuna
amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e
gratuitamente a disposizione dei componenti delle R.S.U., l'uso
continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità
concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro
attività.. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento
dipendenti si ha diritto di usufruire, ove se ne faccia richiesta, di un
locale idoneo (con apposito scaffale chiuso) per le riunioni, posto a
disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura.
Diritto ai permessi retribuiti
(artt. 9,
10 e 16 CCNQ)
Il contingente dei
permessi di spettanza delle RSU (almeno 30 minuti da
moltiplicare per i dipendenti) è da queste gestito
autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito. Dal totale
fratto per il numero delle RSU deriva la quota del singolo eletto. La
nota ARAN 30.01.2001 consente, previo accordo unanime, una differente
distribuzione delle ore ai singoli eletti.
I componenti delle
R.S.U. hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi
sindacali retribuiti, giornalieri od orari. per l'espletamento dei loro
mandato, ivi compreso la partecipazione a convegni e congressi di
natura sindacale.
I permessi sindacali
retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al
servizio prestato, e possono essere cumulati per periodi anche
frazionati.
I permessi sindacali
nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque
giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno
scolastico.
Diritto ai Permessi non retribuiti
(art.
24 L. 300/1970, art. 12 CCNQ)
I componenti delle
R.S.U. hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la
partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili
anche trimestralmente. Per esercitare questo diritto bisogna darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per
il tramite della propria associazione sindacale.
Bisogna previamente
avvertire il dirigente della fruizione del permesso sindacale
(retribuito o meno), secondo le modalità concordate in sede di scuola.
La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali rientra
nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza e non
del dirigente scolastico.
RSU E INCOMPATIBILITÀ
La carica nelle RSU è
incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o
rappresentativi in partiti e/o movimenti politici.
(art. 9 Accordo Quadro 07.08.98). La decadenza è dichiarata dalla RSU
che ne dà comunicazione al Dirigente scolastico, unitamente al
nominativo di surroga.
Ulteriori informazioni,
lettura degli Accordi Quadri, modulistica, etc. potran-no essere
reperite sul sito del Sindacato: “www.fiscab.it”.
In preparazione un piccolo manuale
con le scansioni temporali delle relazioni sindacali a livello di
Istituto, relativamente alla materie oggetto di contrat-tazione e di
informazione.
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