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27 maggio 2004 - Prot. 4260
A tutte le
Amministrazioni
Loro sedi
OGGETTO: Delegazione trattante e titolarità delle prerogative
nei luoghi di lavoro.
Questa Agenzia, in risposta a numerosi quesiti sulle materie in oggetto,
ha già pubblicato sul proprio sito internet nella Sezione "Relazioni
sindacali" varie note di chiarimenti. Pervengono, tuttavia, ancora molti
quesiti di carattere ripetitivo sia in ordine alla composizione delle
delegazioni trattanti nella contrattazione integrativa che ai soggetti
titolari delle prerogative sindacali (distacchi, permessi, diritto ad
indire l'assemblea, etc...).
Con la presente nota questa Agenzia, al fine di facilitarne la lettura,
intende riportare ad un testo unitario con carattere di generalità i
precedenti chiarimenti, comunicando contestualmente che non risponderà
più a quesiti sulla medesima materia.
A) DELEGAZIONE TRATTANTE NELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
In ordine alla composizione delle delegazioni trattanti di parte
pubblica e di parte sindacale nella contrattazione integrativa occorre
fare riferimento alla disciplina contenuta nei vigenti CCNL di comparto
e di aree dirigenziali che ne definiscono con chiarezza i componenti.
§ 1. Delegazione trattante di parte pubblica
La individuazione dei componenti e del presidente, se previsto, della
delegazione trattante di parte pubblica è di esclusiva competenza
dell'Amministrazione.
Il D.Lgs. 165/2001 opera una netta distinzione tra i poteri di indirizzo
politico-amministrativo e i poteri gestionali. Pertanto, ad avviso di
questa Agenzia, gli organi di governo delle Amministrazioni di norma non
partecipano alla delegazione trattante.
La delegazione trattante di parte pubblica, di norma indicata nei CCNL,
svolge il proprio ruolo istituzionale oltre che ai fini della
contrattazione integrativa anche su tutti gli altri livelli di relazioni
sindacali (concertazione, informazione, consultazione, etc..). E' fatta
salva la speciale disciplina del CCNL del comparto regioni ed autonomie
locali del 22 gennaio 2004.
I titolari della contrattazione possono avvalersi della assistenza del
personale del proprio o di altri uffici dell'Amministrazione.
Ove nei CCNL sia espressamente prevista la delega da parte del titolare
del potere di rappresentanza ad altro soggetto, dell'esercizio di tale
facoltà sarà data informazione all'apertura della trattativa, ferma
comunque rimanendo la titolarità della negoziazione in capo al dirigente
responsabile dell'Ufficio.
Se la complessità della materia lo richiede nulla vieta
all'Amministrazione di avvalersi di consulenti ed esperti esterni, che
tuttavia non si possono sostituire alla delegazione di parte pubblica
trattante nella conduzione del negoziato.
Sull'argomento vale, inoltre, la norma generale che né la delegazione di
parte sindacale, né quella di parte pubblica possono intervenire nella
composizione della altrui delegazione.
§ 2. Delegazione trattante di parte sindacale
La delegazione di parte sindacale è composta dalla RSU e dai dirigenti
accreditati dalle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del CCNL che si sta applicando, soggetti diversi di pari dignità
negoziale ed entrambi necessari.
Vale, tuttavia, la pena precisare che il secondo livello di
contrattazione può essere articolato diversamente sul territorio (per
es. per Amministrazione centrale e per sede periferica). E' questo il
caso delle Amministrazioni dei comparti Ministeri, Aziende, Agenzie
fiscali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ricerca e Enti Pubblici
non economici articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche,
in cui il CCNL prevede una diversa composizione della delegazione
sindacale: nella sede nazionale di Amministrazione partecipano solo i
componenti accreditati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del
CCNL che si sta applicando, nelle altre sedi di contrattazione sia
dell'Amministrazione centrale che periferica (che coincidono con le sedi
di elezione della RSU) anche la RSU. Eventuali eccezioni devono essere
espressamente previste nei CCNL.
Anche la delegazione di parte sindacale nei singoli luoghi di lavoro è
la stessa sia per la contrattazione integrativa che per tutti gli altri
livelli di relazioni sindacali (concertazione, consultazione,
informazione, partecipazione, etc....).
a) La RSU
La RSU
partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura
elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere
qualunque riferimento ai singoli componenti della stessa o alle
Organizzazioni sindacali nelle cui liste sono stati eletti.
La RSU assume le proprie decisioni a maggioranza e la posizione del
singolo componente rileva solo all'interno della stessa, ma non
all'esterno ove la RSU opera, appunto, come soggetto unitario.
E' di esclusiva competenza della RSU definire le regole del proprio
funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la
composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa.
Rispetto a ciò l'Amministrazione non è tenuta ad alcun intervento né ad
esprimere pareri trattandosi di atti endosindacali di stretta pertinenza
della RSU nel suo complesso.
Poiché l'adozione da parte della RSU di un proprio regolamento di
organizzazione è atto volontario, nel caso in cui non venga adottato,
tutti i componenti della RSU hanno diritto di partecipare alle
trattative (cfr. anche Accordo di interpretazione autentica stipulato il
6 aprile 2004).
Non trovano legittimazione forme di coordinamento tra RSU diverse in
quanto, gli accordi di comparto integrativi dell'Accordo quadro del 7
agosto 1998, che avrebbero potuto prevederne la costituzione, ove
stipulati, non hanno deciso in tal senso.
b) Le Organizzazioni sindacali di categoria rappresentative
firmatarie del CCNL
Le Organizzazioni sindacali rappresentative che accreditano i propri
esponenti nella delegazione trattante sono quelle firmatarie del CCNL
che si sta applicando. Non possono esserci, quindi, dubbi su quali esse
siano in quanto chiaramente indicate nel frontespizio del CCNL in
vigore.
Le Organizzazioni sindacali rappresentative che non sottoscrivono il
CCNL si autoescludono, per il corrispondente biennio contrattuale, dalla
contrattazione integrativa e dalla partecipazione a tutti gli altri
livelli di relazioni sindacali nei luoghi di lavoro, ove sia prevista la
firma del CCNL.
Nella contrattazione integrativa le Organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL sono quelle di categoria. Le Confederazioni non partecipano
alla contrattazione nei luoghi di lavoro.
Non trovano, pertanto, giustificazione le ripetute richieste da parte di
molte Amministrazioni che, pur non avendo alcun potere discrezionale in
merito, chiedono all'Aran quali siano le Organizzazioni sindacali da
ammettere alla contrattazione integrativa, ovvero di confermare o meno
se debbano essere convocate Confederazioni o Organizzazioni che non
risultano tra le firmatarie del CCNL che si sta applicando.
A tale proposito si rammenta nuovamente che l'Aran provvede, ai sensi di
legge, ad accertare le Organizzazioni sindacali rappresentative ogni due
anni, in coincidenza con i bienni contrattuali e, precisamente, in
coincidenza del quadriennio normativo e primo biennio economico e del
secondo biennio economico. Può, quindi, verificarsi che nel passaggio da
un biennio all'altro le Organizzazioni rappresentative possano cambiare,
perdendo la rappresentatività ovvero acquisendola.
Non c'è nessuna norma che permetta alle Organizzazioni sindacali che
perdono la rappresentatività, dopo la firma del CCNL di comparto o area,
di partecipare alle trattative per il successivo biennio in virtù del
fatto che hanno sottoscritto quello precedente, anche ove si tratti del
contratto afferente al quadriennio normativo.
I contratti di lavoro, infatti, sono tra di loro autonomi e seguono
regole proprie per quanto riguarda i soggetti da ammettere alla
contrattazione integrativa. Pertanto, le Amministrazioni in sede di
applicazione dei CCNL sottoscritti, anche in ragione della possibile
diversità dei soggetti firmatari, devono tenere distinti i contratti
integrativi.
I contratti integrativi sono di quattro tipologie:
1 – il primo contratto integrativo riguarda il quadriennio normativo e
primo biennio economico. La parte normativa è valida per l'intero
quadriennio e deve essere stipulata in una sessione unica. Le
Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato
sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL;
2 – il secondo contratto integrativo è solamente di parte economica e
viene stipulato per l'allocazione delle risorse derivanti dal contratto
nazionale relativo al medesimo biennio economico. Le Organizzazioni
sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle
firmatarie del corrispondente CCNL;
La delegazione del contratto integrativo di cui al punto 1 continua
ad operare sino a che a livello nazionale non sia sottoscritto il CCNL
del secondo biennio e, solo da tale momento, il contratto integrativo di
cui al punto 2 dovrà essere stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso in
cui rimangano gli stessi del CCNL precedente la delegazione della
contrattazione integrativa non muta, altrimenti si dovrà prendere atto
dei nuovi soggetti firmatari e formare la nuova delegazione (cfr. art. 6
del CCNQ del 9 agosto 2000 richiamato nell'art. 7 del CCNQ del 18
dicembre 2002).
3 – la parte normativa del contratto integrativo può essere completata
con altro contratto, in relazione a quelle materie per le quali il
contratto integrativo si rende necessario solo al verificarsi
dell'evento (accordi di mobilità, implicazioni derivanti dai processi di
riorganizzazione, etc.). Poiché tali contratti possono essere stipulati
a cavallo dei bienni, le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a
partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del CCNL vigente nel
momento in cui vi si procede (che possono essere quelle del quadriennio
normativo e primo biennio economico ovvero quelle del secondo biennio
economico – cfr. punti 1 e 2);
4 – il contratto di interpretazione autentica di clausole del contratto
integrativo. Le Organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare
al negoziato sono quelle originariamente firmatarie del contratto
integrativo a cui la clausola da interpretare si riferisce.
Occorre precisare cosa succede negli intervalli tra i principali
contratti indicati nei punti 1 e 2 precedenti.
A tal fine si significa che tutti i CCNL prevedono che la gestione dei
fondi sia affidata alla contrattazione integrativa e che essa, pertanto,
nel rispetto dei criteri generali fissati dal contratto integrativo
quadriennale del punto 1, avvenga annualmente nell'ambito delle risorse
che a consuntivo il contratto integrativo applicabile in quel momento
mette a disposizione.
Resta fermo che la delegazione sindacale che partecipa alle
contrattazioni di cui ai punti precedenti è integrata dalla RSU come
chiarito nel § 2.
§ 3. L'accredito dei dirigenti sindacali (art. 10 del CCNQ del 7
agosto 1998)
Alla contrattazione integrativa partecipano i dirigenti sindacali
formalmente accreditati dalle Organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del CCNL che si sta applicando (cfr. punto precedente). E'
importante che le Organizzazioni sindacali provvedano all'accredito dei
propri dirigenti nei tempi previsti (cfr. art 10 CCNQ del 7 agosto 1998
e CCNL di comparto) e nel caso in cui non lo facciano l'Amministrazione
ha il diritto di richiederlo, essendo questa non solo la condizione che
permette di formare la delegazione, ma anche di garantire la maggiore
stabilità possibile della stessa, di favorire corrette relazioni e lo
sviluppo del confronto, nonché di evitare inutili conflitti.
L'accredito del dirigente sindacale deve avvenire da parte di tutte le
Organizzazione sindacali di categoria firmatarie del CCNL che si sta
applicando, anche se nell'Amministrazione una di esse non ha iscritti,
rilevando a tale fine la circostanza della firma del CCNL e non la
presenza di iscritti in quel luogo di lavoro. In questo caso
l'Amministrazione dovrà richiedere, alla sede territoriale più vicina
dell'Organizzazione sindacale, l'accredito del dirigente per comporre la
delegazione trattante nella contrattazione integrativa.
Pertanto la trattativa si avvia con la convocazione nominativa dei
singoli dirigenti appositamente accreditati.
Non esistono norme contrattuali né di legge che pongano limiti alla
individuazione da parte del sindacato del proprio dirigente che può,
quindi, essere un dipendente dell'Amministrazione interessata o di altra
Amministrazione o comunque un dirigente sindacale dell'organizzazione
firmataria del CCNL. Unico vincolo per l'Amministrazione è che il
dirigente sindacale sia accreditato dalla Organizzazione sindacale che
ne ha la titolarità ai sensi delle vigenti norme contrattuali.
I CCNL non prevedono nella delegazione trattante di parte sindacale la
figura del "consulente", né la presenza di altre figure oltre ai
dirigenti sindacali accreditati.
Nulla vieta alle Organizzazioni sindacali, nella loro libertà, di
modificare il nominativo del dirigente accreditato, ma l'atto deve avere
sempre carattere di formalità.
Sotto questo profilo la circostanza che alcune Organizzazioni sindacali
di categoria siano composte da più e diverse sigle sindacali
(costituenti o affiliate) non ha alcun rilievo in quanto hanno titolo
all'accredito esclusivamente le Organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del CCNL nella loro accezione unitaria ed esatta
denominazione indicata nel frontespizio dello stesso. Non è pertanto
necessario che l'Amministrazione proceda ad alcuna verifica se non
quella che l'Organizzazione sindacale che accredita il dirigente abbia
la titolarità per farlo.
"A titolo di esempio prendendo a riferimento la federazione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm)
del comparto Regioni e Autonomie locali, il contratto integrativo dovrà
essere firmato sotto la dizione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm) - che è
l'esatta denominazione riportata nel frontespizio del CCNL - dal
dirigente sindacale accreditato dalla stessa Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm)
e non dallo Snalcc o dalla Fenal o dal Sulpm, singole sigle che la
compongono. A tale fine non rileva la circostanza che
nell'Amministrazione vi siano lavoratori iscritti ad una sola delle
sigle (esempio solo alla Fenal), in quanto la titolarità della firma è
in capo alla federazione Diccap (Snalcc-Fenal-Sulpm)."
A conferma di tale principio vi è il fatto che, per essere ammessi alla
contrattazione nazionale e, quindi, alla firma del CCNL che si
applicherà nell'Amministrazione, occorre che la Organizzazione sindacale
sia rappresentativa. La rappresentatività è misurata dall'Aran (le
Amministrazioni non hanno competenza in merito) ed è in capo alla
federazione sindacale unitariamente intesa e non alle singole componenti
che, pertanto, non possono mai operare singolarmente e disgiuntamente
negli atti esterni.
Come già detto solo la sottoscrizione di un nuovo CCNL può modificare i
soggetti titolari dell'accredito del dirigente sindacale. E', di
conseguenza, evidente che il mutare della composizione di una
federazione sindacale nell'arco di una vigenza contrattuale (nuove
affiliazioni o disaffiliazioni) è solo un fatto interno alla stessa che
non incide sulla titolarità dell'accreditante né sulla sua
denominazione, che resta quella indicata sul frontespizio del CCNL che
si sta applicando, sino che di essa non si sia preso atto a livello
nazionale con la rappresentatività del successivo biennio.
Se, in conseguenza di tali mutamenti, un dirigente sindacale già
accreditato passa da un sindacato ad un'altro, l'Amministrazione non ha
alcun potere di intervento per impedirne la partecipazione al tavolo
negoziale per conto del nuovo sindacato a condizione che, quest'ultimo
sia rappresentativo e firmatario del CCNL che si sta applicando e che
abbia provveduto ad un formale nuovo accredito.
A migliore comprensione, nell'intento di fare la massima chiarezza, si
significa, inoltre, che le singole sigle costituenti o affiliate alla
federazione firmataria del CCNL non hanno mai titolo in proprio
alle prerogative sindacali in quanto non rappresentative singolarmente
né firmatarie del CCNL.
§ 4. Il numero dei componenti delle delegazioni trattanti
Nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti
di parte sindacale e nessuna imposizione può essere fatta in tal senso
trattandosi, appunto, di una libera scelta.
Affinché lo svolgimento delle trattative sia semplice e snello, è
comunque auspicabile che, prima del loro inizio, le reciproche relazioni
sindacali siano regolate attraverso protocolli locali. La natura di tali
protocolli è quella di fissare le regole di un operare comune per una
migliore funzionalità delle relazioni stesse e non anche di intervenire,
con potere modificativo, sulla materia delle relazioni sindacali, non
disponibile per la contrattazione integrativa se non nei limiti ad essa
demandati dai CCNQ e dal CCNL.
La definizione dei protocolli locali è lasciata ai soggetti del luogo di
lavoro che devono valutare autonomamente le regole di correttezza e
opportunità a cui improntare le relazioni sindacali, tenuto conto
dell'ampio spazio che i contratti quadro e di lavoro lasciano in ordine
ai comportamenti da tenere in sede di incontri sindacali. Il sistema
delle relazioni sindacali è, infatti, improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla
prevenzione dei conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le
parti.
B) TITOLARITÀ E UTILIZZO DELLE PREROGATIVE SINDACALI (DISTACCHI,
PERMESSI, ETC...) NEI LUOGHI DI LAVORO
§ 1. I soggetti titolari delle prerogative
Nel quadro generale delineato dal vigente CCNQ del 7 agosto 1998 i
diritti sindacali nei luoghi di lavoro sono riconosciuti alla RSU e alle
Organizzazioni sindacali rappresentative (tutte, a prescindere dalla
circostanza che abbiano o meno sottoscritto il CCNL che si sta
applicando).
Le Organizzazioni sindacali non rappresentative, per il biennio
contrattuale corrispondente, non sono titolari di alcuna prerogativa;
unica eccezione è la possibilità, per le stesse, di comunicare il
nominativo del responsabile del proprio terminale associativo, cui non
fa seguito l'utilizzo di prerogative sindacali non avendone, appunto, la
titolarità.
§ 2. I dirigenti sindacali fruitori delle prerogative e le
modalità della richiesta
Fermo rimanendo che i soggetti che possono richiedere l'utilizzo delle
prerogative sindacali sono quelli sopracitati, l'art. 10 del CCNQ del 7
agosto 1998 indica quali sono i dirigenti sindacali che hanno titolo
nell'Amministrazione ad usufruirne: a tale fine non va confusa la
titolarità delle prerogative, che è esclusiva delle RSU e delle
Organizzazioni sindacali rappresentative, con le persone fisiche per le
quali possono, appunto, venire richieste e che sono:
a) i
dirigenti sindacali eletti nella RSU, essendo quest'ultima titolare del
monte-ore di Amministrazione. E' di esclusiva competenza della RSU
stabilire l'utilizzo al suo interno dei permessi di pertinenza. Le
Amministrazioni, pertanto, non devono assegnare il monte-ore ai singoli
componenti della RSU ma alla RSU quale organismo sindacale unitario (cfr.
nota Aran n. 5126 del 4 luglio 2003). E', infatti, la RSU, nella sua
interezza, ad essere titolare non solo del monte-ore di cui sopra, ma
anche del diritto di affissione e dei locali, di indire l'assemblea
sindacale e di partecipare ai tavoli negoziali. I componenti della RSU
rilevano solo al suo interno nella formazione delle decisioni e nel suo
funzionamento, ma non hanno rilievo esterno. In tal senso non può
trovare alcuna legittimazione la richiesta di una Organizzazione
sindacale non rappresentativa di fruire surrettiziamente di prerogative
sindacali, di cui non gode, utilizzando quelle di pertinenza del
componente della RSU eletto nella propria lista. La RSU, come già detto,
una volta eletta è autonoma, vive di vita propria e decide come
utilizzare al suo interno il monte-ore dei permessi;
b) i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali (RSA) dei
dirigenti dipendenti dell'Amministrazione accreditati dalle
Organizzazioni sindacali rappresentative delle aree dirigenziali;
c) i dirigenti sindacali accreditati dalle Organizzazioni sindacali
rappresentative quali esponenti nella delegazione trattante (se il
dirigente sindacale accreditato nella delegazione trattante è dipendente
di una altra Amministrazione il monte-ore da utilizzare sarà quello
dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente);
d) i dirigenti sindacali accreditati quali terminali associativi da
parte delle Organizzazioni sindacali rappresentative;
e) i dirigenti sindacali componenti dei Comitati Direttivi previsti, a
tutti i livelli territoriali, dagli statuti delle Confederazioni e
Organizzazioni sindacali rappresentative che non sono in distacco o
aspettativa sindacale.
La richiesta di utilizzo
delle prerogative non può essere fatta dal dirigente sindacale a nome
proprio ma dall'Organizzazione che ne è titolare.
Anche a tale proposito, in generale, si significa nuovamente
l'importanza già richiamata dell'accredito formale da parte
dell'Organizzazione sindacale del proprio dirigente da cui, appunto,
discende il diritto della persona fisica ad usufruire delle prerogative,
ma anche il diritto alla tutela prevista dall'art.18 del CCNQ. La
qualità di dirigente sindacale, infatti, deriva esclusivamente o dalla
comunicazione degli eletti nella RSU o dall'accredito delle
Organizzazioni sindacali che ne hanno la titolarità e, per essere fatta
valere, deve essere formalmente conosciuta dall'Amministrazione.
La richiesta dell'utilizzo delle prerogative deve essere sempre
preventiva nel rispetto dei tempi e delle modalità previste in generale
dal CCNQ, nello specifico dai CCNL e dagli eventuali accordi locali. E',
pertanto, da escludere che l'Organizzazione intervenga a posteriori per
sanare l'assenza del proprio dirigente sindacale in quanto,
nell'utilizzo dei permessi, deve essere sempre garantita la funzionalità
dell'attività lavorativa dell'ufficio in cui il dipendente, accreditato
quale dirigente sindacale, lavora.
L'Amministrazione deve, pertanto, esercitare le proprie forme di
controllo nei confronti di dipendenti che si assentano dal servizio per
mandato sindacale di cui non risulta alcuna comunicazione ufficiale, né
richiesta da parte dell'Organizzazione sindacale.
Nessuna norma vieta che il medesimo dipendente ricopra,
contemporaneamente, più cariche sindacali (ad esempio che sia eletto
nella RSU e membro di un Comitato direttivo o rappresentante del
terminale associativo) rientrando tale valutazione nelle autonome e
libere scelte delle Organizzazioni sindacali. Rileva, invece, per
l'Amministrazione, che l'utilizzo delle prerogative sindacali sia
correttamente correlato alla specifica fattispecie per la quale viene
richiesto, essendo i monte-ore permessi diversi, fermo rimanendo che le
prerogative in capo alla RSU non possono mai essere utilizzate dalle
Organizzazioni sindacali.
Non esiste alcun limite massimo al numero di dipendenti che possono
esser nominati dirigenti sindacali ma solo la esatta definizione e
quantificazione dei diritti sindacali complessivamente fruibili.
A tale proposito vale la pena di chiarire ulteriormente la figura del
terminale associativo. I dipendenti ad esso addetti sono considerati
dirigenti sindacali a tutti gli effetti dall'art. 10 del CCNQ del 7
agosto 1998, purché nominati dalle Organizzazioni sindacali
rappresentative, ma la natura di mera struttura organizzativa non
assegna loro un potere contrattuale. In tal senso, affinché il terminale
associativo possa partecipare ai tavoli negoziali della contrattazione
integrativa, occorre che lo stesso sia anche formalmente accreditato
quale componente della delegazione trattante da parte della
Organizzazione sindacale titolata (cfr. anche il §1 del punto B per i
terminali delle organizzazioni sindacali non rappresentative).
Nel caso di federazioni di categoria composte da più e diverse sigle
sindacali (costituenti o affiliate) vale quanto già detto nel precedente
punto relativamente all'accredito dei dirigenti sindacali a cui si
rinvia, ribadendo che, per la individuazione del soggetto titolare delle
prerogative sindacali, occorre sempre fare riferimento alla federazione
unitariamente intesa e non alle singole componenti della stessa. Ne
deriva, conseguentemente, che anche per la individuazione dei dirigenti
sindacali abilitati nei luoghi di lavoro ad usufruire delle prerogative,
occorre fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni provenienti
dalla federazione. Eventuali accrediti o designazioni effettuate in modo
autonomo dalle singole sigle che la compongono non possono essere presi
in considerazione.
C) LA TIPOLOGIA DELLE PREROGATIVE SINDACALI E LE CAUSALI
Le prerogative sindacali previste dal CCNQ del 7 agosto 1998 sono:
a. il diritto di assemblea
b. il diritto ai locali
c. il diritto di affissione
d. il diritto ai distacchi e ai permessi retribuiti
e. il diritto alle aspettative a i permessi non retribuiti
f. il diritto di nominare i terminali associativi.
§ 1. I distacchi sindacali
Nella presente nota non si fa riferimento all'istituto dei distacchi
sindacali in quanto già chiaramente disciplinato dai CCNQ, l'ultimo
dei quali, per il personale dei comparti, è del 18 dicembre 2002,
evidenziando solamente, che, trattandosi di materia definita
nazionalmente, le Amministrazioni non hanno alcuna competenza sulla loro
determinazione e distribuzione.
L'esatta denominazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative e
delle Confederazioni cui aderiscono, nonché le quantità di prerogative
spettanti, sono esclusivamente quelle indicate nei vigenti CCNQ, a cui,
pertanto, si rinvia.
Per la concessione dei distacchi si richiama il rispetto delle procedure
previste nel CCNQ del 7 agosto 1998 come integrato dal CCNQ del 27
gennaio 1999.
§ 2. I permessi dell'art. 11 dei CCNQ 7 agosto 1998 e seguenti
Quanto sopra riportato sui distacchi sindacali vale anche per i permessi
dell'art. 11 (CCNQ del 7 agosto 1998 e seguenti) nel senso che la loro
titolarità e quantificazione (limite massimo) è fissata a livello
nazionale e non vi è alcun tetto per il loro utilizzo
nell'Amministrazione.
Il rispetto del monte-ore complessivo è a carico del sindacato che ne è
titolare per cui l'unico obbligo per l'Amministrazione è l'adempimento
dell'art. 11, comma 7, del CCNQ del 7 agosto 1998.
La loro fruizione è esclusivamente riservata ai dipendenti/dirigenti
sindacali in servizio e, quindi, non collocati in distacco o aspettativa
sindacale, che siano componenti degli organismi direttivi statutari
(nazionali, regionali, provinciali e territoriali) delle Confederazioni
ed Organizzazioni sindacali di categoria che ne hanno titolo (cfr.
tavole allegate ai vigenti CCNQ) ed è legata alla circostanza della
convocazione della riunione dei predetti organismi. Tali permessi non
possono, quindi, essere cumulati surrettiziamente fra di loro, se non
nei limiti della partecipazione alle riunioni degli organismi statutari
per le quali possono essere richiesti e non possono essere utilizzati
per finalità diverse da quella per cui sono stati previsti.
Le Confederazioni possono utilizzare i permessi dell'art. 11 per le
proprie Organizzazioni di categoria anche nei comparti ove queste non
sono rappresentative.
Va osservato che, nel caso di specie, la qualità di dirigente sindacale
deriva dall'appartenenza all'organismo statutario a prescindere da ogni
altra carica sindacale. Non rientra, pertanto, tra le causali dell'art.
11 la partecipazione al tavolo di contrattazione integrativa per la
quale devono essere utilizzati i relativi permessi, cioè il monte-ore
dell'Amministrazione ove si presta servizio.
E' responsabilità dell'Organizzazione e della Confederazione sindacale
di appartenenza del dirigente sindacale il corretto utilizzo dei
permessi e la indicazione della precisa causale per cui se ne chiede la
fruizione. Alle stessa compete, inoltre, il dovere del preavviso secondo
la normativa di comparto vigente e le modalità, all'uopo concordate, in
sede locale.
Nulla vieta all'Amministrazione di concordare in sede locale che alla
richiesta di utilizzo dei permessi dell'art.11 sia allegata copia della
convocazione del Comitato direttivo a cui il dirigente sindacale deve
partecipare.
I permessi dell'art. 11 sono compatibili con quelli previsti dal
monte-ore di Amministrazione, ma non cumulabili ai fini di distacchi
parziali.
I permessi dell'art. 11 sono, altresì, compatibili, in quanto fruiti per
finalità diverse, con forme di distacco part-time (mentre non lo sono i
permessi dell'art. 8 e 9 di cui al successivo paragrafo). In caso di
part-time orizzontale o verticale l'art. 11 trova, ovviamente,
applicazione solo nei giorni in cui il dipendente è tenuto alla
prestazione lavorativa.
§ 3. Il monte-ore di Amministrazione
Per quanto riguarda il monte-ore di Amministrazione si rinvia
alla nota Aran n. 5126 del 4 luglio 2003, relativamente ai soggetti
titolari, al calcolo e alla distribuzione.
La causale principale per la quale il monte-ore di Amministrazione è
stato previsto è la partecipazione al tavolo della contrattazione
integrativa, nel caso in cui le trattative si svolgano durante l'orario
di lavoro, ma può essere utilizzato anche per altre riunioni, convegni e
congressi sindacali.
Le Organizzazioni sindacali possono fare utilizzare il monte-ore di
pertinenza anche ai propri dirigenti dei terminali associativi per la
loro attività.
I permessi del monte-ore di Amministrazione possono essere cumulati (cfr.
anche art. 10 comma 5 del CCNQ del 7 agosto 1998 come modificato dal
CCNQ del 27 gennaio 1999 nel caso in cui il cumulo delle ore si
configuri come un distacco) ma, in questo caso, non è possibile
utilizzarli congiuntamente al distacco sindacale part-time, per evitare
che questo si trasformi surrettiziamente in un distacco a tempo pieno.
Le Amministrazioni dovranno avere particolare cura nel verificare che né
la RSU né le Organizzazioni sindacali rappresentative utilizzino,
nell'anno considerato, ore eccedenti a quelle di pertinenza, al fine di
evitare il successivo recupero ed un inutile contenzioso.
Le ore non utilizzate nell'anno corrispondente rappresentano un
risparmio per l'Amministrazione e non possono essere sommate a quelle
dell'anno successivo.
I minuti utilizzabili per quantificare il monte-ore di Amministrazione
sono predefiniti dai CCNQ (cfr. nota Aran citata) e, pertanto,
l'Amministrazione non può aumentarli, trattandosi di materia non
disponibile per la contrattazione integrativa.
I soggetti titolari del monte-ore, vale a dire la RSU e ciascuna delle
singole Organizzazioni sindacali rappresentative, possono attingere
esclusivamente dal monte-ore di pertinenza, non prevedendo il CCNQ
alcuna compensazione (vale a dire che le Organizzazioni sindacali non
possono attingere dal monte ore della RSU e analogamente la RSU dal
monte ore di Amministrazione delle Organizzazioni sindacali).
Al proposito si ritiene opportuno evidenziare che anche il monte-ore di
Amministrazione di pertinenza rispettivamente delle Organizzazione
sindacali rappresentative del comparto e quello dell'area dirigenziale
non sono tra di loro compensabili, trattandosi di monti-ore utilizzabili
per finalità diverse essendo diversi e distinti i CCNL e i CCNQ. Anche
in questo caso le Organizzazioni possono attingere esclusivamente dal
monte-ore di pertinenza. Vale a dire che nel caso in cui a fruire del
permesso sia un dipendente accreditato quale dirigente sindacale per la
trattativa di comparto si deve usare il monte-ore del comparto ovvero
nel caso di dipendente accreditato per la trattativa della dirigenza il
monte-ore da utilizzare è quello della dirigenza. Rientra, infatti,
nella libertà sindacale, che un dipendente non dirigente possa essere
accreditato nella delegazione della dirigenza o viceversa, ma il monte
ore da utilizzare è quello per il quale è avvenuto l'accredito.
§ 4. Aspettative e permessi non retribuiti
Relativamente alle aspettative e ai permessi non retribuiti la
titolarità a richiederli resta in capo alle sole Organizzazioni
sindacali rappresentative. Il CCNQ del 18 dicembre 2002 ha fissato il
limite di cumulabilità tra distacco retribuito part-time e aspettativa
non retribuita.
§ 5. I diritti di affissione, all'uso dei locali e di assemblea
Relativamente ai diritti di affissione e di uso dei locali,
rientrando tali diritti tra quelli a sostegno dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro, la loro titolarità è in capo alla RSU,
unitariamente intesa, e alle Organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative (le Confederazioni non hanno titolarità in proprio).
Tali diritti sono disciplinati dal CCNQ del 7 agosto 1998.
Nel caso in cui la RSU e i sindacati rappresentativi richiedano la
disponibilità di strumentazioni aggiuntive a quelle previste, nulla
vieta di concordarne l'utilizzo secondo i livelli di contrattazione
integrativa dell'Amministrazione, ma ciò non può comportare un aggravio
di spesa e costi aggiuntivi per l'Amministrazione stessa.
Anche il diritto di assemblea rientra tra quelli di cui al
precedente capoverso.
Il diritto è in capo ai dipendenti che possono esercitarlo partecipando,
durante l'orario di lavoro, all'assemblea sindacale per un minimo di 10
ore annue pro capite, limite che può essere aumentato dal CCNL, a cui si
rinvia. Si tratta quindi di un monte-ore annuo individuale spettante
esclusivamente ai lavoratori, che l'Amministrazione deve ridurre in base
alla effettiva partecipazione dei lavoratori alle assemblee sindacali,
sulla base della rilevazione delle presenze che è di competenza
dell'Amministrazione.
L'assemblea può essere indetta dalla RSU unitariamente intesa, dalle
Organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e dalle RSA della
dirigenza. L'indizione può avvenire singolarmente da ogni soggetto che
ne ha la titolarità (ad esempio dalla RSU o da una sola organizzazione)
ovvero congiuntamente da più soggetti (ad esempio da tutte le
organizzazioni sindacali assieme ovvero dalle stesse o parte di esse
assieme alla RSU).
Il CCNQ del 7 agosto 1998 e i contratti nazionali di lavoro
disciplinano, il primo in via generale e i secondi nella specificità di
comparto, le modalità di richiesta e di svolgimento dell'assemblea (cfr.
in particolare il CCNL della Scuola).
Poiché, come già sopra precisato per altri istituti, i contratti di
lavoro del personale dei comparti e delle aree dirigenziali sono
distinti ed operano in favore di dipendenti diversi, le assemblee del
personale dei comparti e dei dirigenti avvengono separatamente. Il
diritto di indire l'assemblea per il personale non dirigente è in capo
alla RSU e alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto (e
non possono parteciparvi i dirigenti) mentre per i dirigenti il diritto
è in capo alle Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza
e alle RSA della dirigenza (e non possono parteciparvi i dipendenti del
comparto).
L'unica eccezione è il caso in cui una Organizzazione rappresentativa
sia nel comparto che nell'area dirigenziale indica una assemblea
sindacale unica per materie di interesse comune. Sarà cura
dell'Amministrazione rilevare le presenze in quanto le ore utilizzate
dovranno essere detratte dal rispettivo monte-ore annuo.
I soggetti che nell'Amministrazione operano coi poteri del privato
datore di lavoro - ad esempio il Dirigente scolastico (Preside) negli
Istituti scolastici - non possono partecipare all'assemblea indetta per
il personale del comparto se non specificatamente invitati.
Gli argomenti trattati nell'assemblea sono quelli di interesse
sindacale, rientrando in tale espressione un contenuto molto ampio e
cioè tutti gli argomenti che il sindacato assume in rapporto ai propri
obiettivi.
Gli unici soggetti esterni al posto di lavoro che possono partecipare
all'assemblea sono i dirigenti sindacali, previa formale comunicazione
all'Amministrazione con preavviso scritto almeno tre giorni prima.
D) ATTIVITÀ SINDACALE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Ai sensi del CCNQ del 7 agosto 1998 l'attività prestata dal dirigente
sindacale in permesso o in distacco retribuito è equiparata a quella del
servizio, nel significato che l'attività sindacale non pregiudica la
maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della carriera e della
pensione.
In presenza del distacco sindacale retribuito, anche derivante dal
cumulo dei permessi orari (nel caso in cui si configuri come un
distacco), il dirigente sindacale, per tutto il periodo che ne
usufruisce, non matura le ferie, non essendo, appunto, in servizio. Non
è, invece, prevista alcuna riduzione delle ferie per il personale che
utilizza i permessi orari giornalieri.
Il dipendente che rientra in servizio al termine del distacco sindacale
non può avanzare, nei confronti dell'Amministrazione, pretese relative
ai rapporti intercorsi con il sindacato durante il periodo del proprio
mandato, né chiedere di usufruire delle ferie non godute durante il
distacco sindacale in quanto non maturate nell'Amministrazione.
La possibilità di utilizzare i distacchi in modo flessibile (prestazione
lavorativa ridotta) rappresenta una modalità di fruizione del distacco.
Comunque, ove si usufruisca di un distacco part-time, questo non incide
sulla determinazione delle percentuali massime previste per la
costituzione di tali rapporti di lavoro.
In generale la normativa applicabile al dipendente in distacco part-time
è quella prevista nei CCNL per il rapporto di lavoro part-time
orizzontale o verticale, anche per quanto riguarda il limite minimo di
prestazione che deve essere garantita. Unica eccezione è il trattamento
economico che è quello disciplinato in via generale per i distacchi
sindacali (cfr. art. 17 del CCNQ del 7 agosto 1998 e CCNL di comparto o
area).
L'art. 10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, prevede che le riunioni
con le quali le pubbliche Amministrazioni assicurano i vari livelli di
relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengano –
normalmente – al di fuori dell'orario di lavoro. E',
pertanto, necessario che le Amministrazioni ne assicurino la più
scrupolosa attuazione onde evitare, come indicato dalla delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, aggravi di spesa nonché la
ulteriore conseguenza di far dipendere dalla loro azione tempi e
modalità della contrattazione collettiva integrativa. Il medesimo comma
prevede, peraltro, che, qualora non sia possibile svolgere la trattativa
fuori dall'orario di lavoro, come, ad esempio, in caso di convocazione
delle parti sindacali motivate dalla assoluta urgenza di assumere
decisioni concordate, attraverso le relazioni sindacali previste dai
rispettivi contratti collettivi, vengano adottate tutte le forme
possibili di articolazione dell'orario di lavoro che possano facilitare
lo svolgimento del mandato sindacale (es. cambio del turno, etc.). Sulla
materia si rinvia anche alla nota Aran n. 1702 del 15 febbraio 2002.
Per l'esercizio dell'attività sindacale ai dipendenti non spettano i
trattamenti accessori direttamente legati alla prestazione del servizio
istituzionale (missioni, straordinario, rimborso spese, etcc.).
*****
Il contenuto delle presente nota di
chiarimenti ha precisi riferimenti nei Contratti collettivi nazionali quadro e
nei Contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto e aree dirigenziali
che, per facilitare e rendere più scorrevole la lettura della presente nota, non
sono stati citati nel contenuto della stessa.
Di seguito sono, comunque, elencati i
Contratti collettivi nazionali quadro che costituiscono la fonte della presente
nota di chiarimenti con a fianco indicati gli articoli vigenti:
7 agosto 1998 - CCNQ sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali: tutti gli articoli
7 agosto 1998 - Accordo collettivo quadro per
la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale:
tutti gli articoli
27 gennaio 1999 - CCNQ integrativo e
correttivo del CCNQ del 7 agosto 1998: artt. 2, 5 e 6
9 agosto 2000 - CCNQ per la ripartizione dei
distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei
comparti nel biennio 2000-2001: art. 6
13 febbraio 2001 - Accordo di interpretazione
autentica dell'art. 1, comma 3 - parte seconda - dell'accordo collettivo quadro
per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale stipulato il 7 agosto 1998
27 febbraio 2001 - CCNQ per la ripartizione
dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle
aree dirigenziali nel biennio 2000-2001: tutti gli articoli
21 marzo 2001 - CCNQ per la ripartizione dei
distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001:
tutti gli articoli
18 dicembre 2002 - CCNQ per la ripartizione
dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei
comparti nel biennio 2002-2003: tutti gli articoli
6 aprile 2004 - Contratto di interpretazione
autentica dell'art. 8 della parte I dell'accordo collettivo nazionale quadro del
7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale
Si rinvia, pertanto, alla lettura dei suddetti
contratti congiuntamente a quella dei CCNL e dei precedenti chiarimenti,
espressi anche su altre materie, tutti pubblicati sul sito internet di questa
Agenzia www.aranagenzia.it nella Sezione "Relazioni Sindacali".
Nella speranza di avere fornito un contributo,
si significa l'importanza della corretta applicazione delle norme contrattuali.
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