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- Nota ARAN del
30 gennaio 2001 - Prot. 1299
Oggetto: Insediamento e
modalità di funzionamento delle RSU, delegazione trattante a
livello di Istituzione scolastica, diritto di Assemblea -
note di chiarimento.
In ordine all'oggetto sono pervenuti a questa Agenzia
numerosi quesiti, sia telefonici che scritti, per ottenere
chiarimenti circa le modalità di insediamento delle RSU, il
loro funzionamento e la composizione della delegazione
trattante a livello di singolo Istituto Scolastico.
Nel merito si forniscono i seguenti chiarimenti:
- con la consegna del verbale elettorale all'Istituto
scolastico da parte della Commissione elettorale si intende
costituita la RSU che da tale momento può legittimamente
operare. Non occorrono, pertanto, atti di recepimento da
parte dell'Istituto Scolastico;
- sul funzionamento delle RSU l'art 8 dell'Accordo Quadro
del 7 agosto 1998 stabilisce, come unica regola, che la
stessa assume le proprie decisioni a maggioranza dei
componenti. Le modalità con le quali tale maggioranza si
esprime, nonché il funzionamento interno dell'organismo,
sono eventualmente definite dalle medesime RSU con proprio
regolamento interno, rispetto al quale le singole
Istituzioni scolastiche non sono tenute ad alcun intervento
né ad atti di recepimento, trattandosi di un atto
endosindacale;
- le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture
sindacali esistenti comunque denominate e ne acquisiscono
tutte le competenze contrattuali (art. 5 Accordo Quadro 7
agosto 1998). Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Quadro del
7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU, le
organizzazioni sindacali rappresentative e non, che hanno
aderito al suddetto Accordo, hanno rinunciato formalmente
alla costituzione delle RSA che, pertanto, non possono più
operare. Al loro posto la clausola di salvaguardia di cui al
comma 2 del predetto art. 10 consente la possibilità a tutte
le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alle
elezioni di conservare o costituire nelle sedi di lavoro
terminali di tipo associativo, quali mere
strutture organizzative delle organizzazioni sindacali
contemplate dalla clausola contrattuale (i terminali citati,
pertanto, non vanno confusi con le RSA ai fini delle
trattative decentrate);
- ai sensi dell'art. 9 del CCNL 26 maggio 1999 del comparto
Scuola la delegazione trattante di parte sindacale a livello
di Istituzione scolastica è composta, oltre che dalle RSU,
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del contratto, soggetti di pari dignità
negoziale.
- le singole organizzazioni sindacali di categoria devono
accreditare i propri dirigenti sindacali a norma dell'art.
10, comma 2, del CCNQ del 7 agosto 1998 ed è diritto
dell'Istituto scolastico chiedere formalmente l'accredito
all'organizzazione interessata senza alcun intervento di
merito sulla designazione effettuata;
- i rapporti tra le RSU e le organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del contratto e le modalità con cui
esse esprimono la propria volontà attengono
all'organizzazione interna delle due componenti sindacali
della delegazione trattante e non sono di competenza
dell'Istituto scolastico;
- si precisa che nessuna norma fissa il numero dei
componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e
nessuna imposizione può essere effettuata in tal senso,
salvo la possibilità, attraverso protocolli locali, di
regolare le reciproche relazioni sindacali in modo da
rendere lo svolgimento delle trattative semplice e snello;
- gli artt. 2 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro
(CCNQ) del 7 agosto 1998 individuano chiaramente i soggetti
titolati ad indire assemblee in orario di lavoro. Si precisa
che le RSU sono soggetti titolati ad indire l'assemblea
esclusivamente nel luogo di lavoro. Sempre ai sensi
dell'art. 2, comma 5, lett. b) la eventuale costituzione di
organismi di coordinamento tra le RSU avrebbe potuto essere
prevista dall'Accordo di comparto integrativo dell'Accordo
Quadro del 7 agosto 1998, il quale, come noto, non è stato
stipulato. Non trovano pertanto legittimazione forme di
coordinamento tra le RSU in mancanza delle relative regole.
Per tale motivo è privo di qualunque rilievo giuridico ai
fini della fruizione delle prerogative sindacali (quali ad
es. le assemblee ed i permessi alle RSU nei luoghi di
lavoro) l'eventuale legittima scelta di qualche
organizzazione sindacale di voler coordinare i propri eletti
nella RSU;
- le regole per la distribuzione dei permessi sono
contenute, in via generale, nell'art. 8 e seguenti del CCNQ
7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi nonché delle altre prerogative
sindacali, mentre, per quanto riguarda il monte, esso si
calcola sulla base delle disposizioni speciali della scuola
di cui all'art. 3 del CCNQ del 9 agosto 2000. La
distribuzione del monte permessi all'interno delle RSU
avviene su decisione delle stesse.
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