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Art. 1 - Obiettivi e finalità
PARTE PRIMA
(Modalità' di costituzione e di funzionamento
delle rappresentanze sindacali unitarie)
Art. 2 - Ambito ed
iniziativa per la costituzione Art. 3 - Costituzione delle RSU Art. 4 - Numero dei componenti Art. 5 - Compiti e funzioni Art. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e
tutele Art. 7 - Durata e sostituzione nell'incarico Art. 8 - Decisioni Art. 9 - Incompatibilità Art.10 - Clausola di salvaguardia Art.11 - Norma transitoria Art.12 - Adempimenti dell'ARAN Art.13 - Norma finale
PARTE SECONDA
(Regolamento per la
disciplina dell'elezione della RSU)
Art. 1 - Modalità per
indire le elezioni Art. 2 - Quoziente necessario per la validità delle
elezioni Art. 3 - Elettorato attivo e passivo Art. 4 - Presentazione delle liste Art. 5 - Commissione elettorale Art. 6 - Compiti della commissione elettorale Art. 7 - Scrutatori Art. 8 - Segretezza del voto Art. 9 - Schede elettorali Art.10 - Preferenze Art.11 - Modalità della votazione Art.12 - Composizione del seggio elettorale Art.13 - Attrezzatura del seggio elettorale Art.14 - Riconoscimento degli elettori Art.15 - Certificazione della votazione Art.16 - Operazioni di scrutinio Art.17 - Attribuzione dei seggi Art.18 - Ricorsi alla commissione elettorale Art.19 - Comitato dei garanti Art.20 - Comunicazione della nomina dei componenti
della RSU
ART. 1 -
Obiettivi e finalità
1. Le parti
con il presente accordo intendono dare attuazione
all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993
n. 29, recante norme sulla elezione ed il
funzionamento degli organismi di rappresentanza
sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il
presente accordo è strutturato in due parti: la
prima diretta a regolare le modalità di costituzione
e funzionamento dei predetti organismi; la seconda
recante il regolamento elettorale.
3. La dizione
"amministrazioni, aziende ed enti " usata per
indicare i luoghi di lavoro ove possono essere
costituite le rappresentanze sindacali unitarie,
dopo l'art.1 sarà sostituita dal termine
"amministrazioni" . Le "sedi o strutture
periferiche" delle medesime individuate dai
contratti collettivi nazionali come livelli
decentrati di contrattazione collettiva sono
indicate dopo l'art.1 con la dizione "strutture
amministrative interessate". Le "associazioni
sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi
dell'art. 47 bis del decreto legislativo 29/1993"
sono indicate come "associazioni sindacali
rappresentative".
4. Nel testo del
presente accordo ove sono indicati gli articoli del
decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi
sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai
decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31
marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del decreto
legislativo 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U.
n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione "
decreto legislativo 29/1993" è riferita al nuovo
testo.
5. Le
rappresentanze sindacali unitarie del personale sono
indicate come RSU.
6. Il regolamento
di cui alla seconda parte ha propria numerazione
degli articoli.
7. Il CCNL quadro
sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi, nonché delle altre
prerogative sindacali stipulato il........, nel
testo è indicato come "CCNL quadro del..........)
PARTE PRIMA
(Modalità' di costituzione e di funzionamento
delle rappresentanze sindacali unitarie)
ART. 2
- Ambito ed iniziativa
per la costituzione
1. Le
associazioni sindacali rappresentative che abbiano
sottoscritto o abbiano formalmente aderito al
presente accordo possono promuovere la costituzione
di rappresentanze sindacali unitarie nelle
Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti.
Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o
strutture periferiche, i predetti organismi possono,
altresì, essere promossi dalle stesse associazioni
anche presso le sedi individuate dai contratti o
accordi collettivi nazionali come livelli di
contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle
associazioni sindacali di cui al comma 1, possono
presentare liste per l'elezione delle RSU anche
altre organizzazioni sindacali, purché costituite in
associazione con proprio statuto e aderenti al
presente accordo.
3. Nella prima
applicazione del presente accordo l'iniziativa deve
essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente,
da parte delle Associazioni sindacali dei commi
precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione
delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la
commissione elettorale costituita entro il
15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono
le normali cadenze previste nel regolamento di cui
alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire
contestualmente nell'intero comparto nelle date
indicate nel calendario allegato, di norma in una
sola giornata, salvo che particolari situazioni
organizzative non richiedano il prolungamento delle
operazioni di voto anche nella giornata successiva.
In prima applicazione del presente accordo,
l'adesione da parte delle associazioni sindacali
rappresentative non affiliate alle confederazioni
sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed
è comunicata all’ARAN che ne rilascia
certificazione. Le associazioni affiliate a
confederazioni che non hanno sottoscritto il
presente accordo, possono aderire all'accordo di
comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure
di attestazione. Le organizzazioni sindacali del
comma 2 che non rientrino in nessuna delle
precedenti fattispecie allegheranno la formale
adesione al presente accordo all'atto della
presentazione della lista, dandone mera
comunicazione per conoscenza all'ARAN.
4. Entro cinque
giorni dalla stipulazione del presente accordo, le
organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate
alle confederazioni firmatarie e le altre
organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative possono chiedere per iscritto
all'ARAN di avviare trattative per regolamentare
mediante appositi accordi eventuali integrazioni e
modifiche sugli
aspetti indicati nel comma 6 al fine di
facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi
comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e
nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia,
il presente accordo può essere integrato con un
accordo stipulato da soggetti abilitati alle
trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44,
comma 7 del decreto legislativo 80/1998.
5. Gli
aspetti eventualmente da integrare o modificare con
gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
a) la costituzione
o particolari forme organizzative delle RSU che
assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla
rappresentanza sindacale, anche prevedendo la
costituzione di un'unica rappresentanza per i
dipendenti di diverse unità, nel caso di
amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
b) la eventuale
costituzione di organismi di coordinamento tra le
RSU ;
c) le modalità
applicative per garantire una adeguata presenza
negli organismi della RSU alle figure professionali
per le quali nel contratto collettivo di comparto
sia prevista una distinta disciplina, anche mediante
l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti
dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
d) l'adattamento
alle obiettive esigenze organizzative del comparto
della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi
ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle
problematiche connesse al decreto legislativo
626\1994, in misura comunque compatibile con quanto
stabilito dalla legge 300/1970.
ART. 3
-
Costituzione delle RSU
1. Alla
costituzione delle RSU si procede mediante elezione
a suffragio universale ed a voto segreto con il
metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella
composizione delle liste si perseguirà una adeguata
rappresentanza di genere nonché una puntuale
applicazione delle norme antidiscriminatorie.
ART. 4
-
Numero dei componenti
1. Il numero dei
componenti le RSU non potrà essere inferiore a :
a) tre componenti
nelle amministrazioni che occupano fino a 200
dipendenti;
b) tre componenti
ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle
amministrazioni che occupano un numero di dipendenti
superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero
di cui alla precedente lett. a), calcolati sul
numero di dipendenti eccedente i 200;
c) tre
componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti
nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero di cui alla precedente lettera
b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i
3000.
ART. 5
-
Compiti e funzioni
1. Le RSU
subentrano alle RSA o alle analoghe strutture
sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro
dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e
dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze
contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo
quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del decreto
legislativo 29/1993, i CCNL di comparto possono
disciplinare le modalità con le quali la RSU può
esercitare in via esclusiva i diritti di
informazione e partecipazione riconosciuti alle
rappresentanze sindacali dall'art.10 del decreto
legislativo 29/1993 o da altre disposizioni di legge
o contratto collettivo.
3. Nella
contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le
competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU
e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del relativo CCNL. di
comparto.
4. In favore delle
RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i
seguenti diritti:
a) diritto ai
permessi retribuiti;
b) diritto ai
permessi non retribuiti di cui all'art. ... del CCNL
quadro del .......;
c) diritto ad
indire l'assemblea dei lavoratori ;
d) diritto ai
locali e di affissione secondo le vigenti
disposizioni.
ART. 6
-
Diritti, permessi,
libertà sindacali e tutele
1. Le associazioni
sindacali rappresentative restano esclusive
intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai
vigenti accordi. Il contingente dei permessi
retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del
decreto legislativo 80/1998, spetta alle medesime
associazioni sindacali ed alle RSU ed è tra di loro
ripartito, a decorrere dal 1.1.1999, ai sensi degli
artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e
permessi stipulato il........
2. In favore delle
associazioni sindacali rappresentative sono,
pertanto, fatti salvi, complessivamente, i seguenti
diritti:
a) diritto ai
distacchi ed aspettative sindacali;
b) diritto ai
permessi retribuiti;
c) diritto ai
permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL
quadro del ..........;
d) diritto ai
permessi non retribuiti;
e) diritto ad
indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea
dei lavoratori durante l'orario di lavoro;
f) diritto ai locali
e di affissione secondo le vigenti disposizioni.
ART. 7
-
Durata e sostituzione
nell'incarico
1. I componenti
della RSU restano in carica per tre anni, al termine
dei quali decadono automaticamente con esclusione
della prorogabilità.
2. In caso di
dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà
sostituito dal primo dei non eletti appartenente
alla medesima lista.
3. Le dimissioni e
conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non
possono concernere un numero superiore al 50% degli
stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente
obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le
modalità previste dal presente Regolamento.
4. Le dimissioni
devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU
e di esse va data comunicazione al servizio di
gestione del personale, contestualmente al
nominativo del subentrante, e ai lavoratori,
mediante affissione all'albo delle comunicazioni
intercorse con le medesime.
ART. 8 -
Decisioni
1. Le
decisioni relative all'attività della RSU sono
assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni
relative all'attività negoziale sono assunte dalla
RSU e dai rappresentanti delle associazioni
sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a
criteri previsti in sede di contratti collettivi
nazionali di comparto.
ART. 9
- Incompatibilità
1. La carica di
componente della RSU é incompatibile con qualsiasi
altra carica in organismi istituzionali o carica
esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per
altre incompatibilità valgono quelle previste dagli
statuti delle rispettive organizzazioni sindacali.
Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di
incompatibilità determina la decadenza della carica
di componente della RSU.
ART. 10 - Clausola di
salvaguardia
1. Le
associazioni sindacali di cui all'articolo 2, commi
1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione
della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente
a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge
300/1970.
2. Le associazioni
sindacali del comma 1, possono comunque conservare o
costituire terminali di tipo associativo nelle
amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone
comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono
dei permessi retribuiti di competenza delle
associazioni e conservano le tutele e prerogative
proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le
associazioni sindacali rappresentative che non
abbiano aderito al presente accordo conservano le
rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'art. 47 del decreto legislativo 29/1993, comma
2, con tutte le loro prerogative.
ART. 11 - Norma transitoria
1.In via
transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998,
restano comunque in carica fino all'insediamento dei
nuovi organismi.
ART. 12 - Adempimenti
dell'ARAN
1. Entro dieci
giorni dalla stipulazione del presente accordo,
l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei
vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti
organizzativi di competenza di queste (locali,
materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte
le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il
regolare svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di
consentire una corretta rilevazione dei dati
elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento
della rappresentatività a livello nazionale delle
associazioni sindacali, nonché per ottenere una
omogenea documentazione è allegata al presente
accordo il facsimile del verbale riassuntivi delle
votazioni che dovrà essere compilati in modo da
soddisfare le
esigenze informatiche della rilevazione di
competenza dell'ARAN.
3. Le
amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere
all'ARAN il verbale riassuntivo di cui al comma 2
entro cinque giorni dal ricevimento via fax o altro
mezzo telematico e successivamente con nota scritta.
ART. 13
- Norma finale
1.In caso di
sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla
materia del presente accordo, le parti si
incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.
PARTE SECONDA
Regolamento per la disciplina dell'elezione della
RSU
ART. 1 -
Modalità per indire le
elezioni
1. Con cadenza
triennale , almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato delle RSU di cui al presente accordo, le
associazioni sindacali rappresentative,
congiuntamente o disgiuntamente, assumono
l'iniziativa per indire le elezioni per il loro
rinnovo concordando con l’ARAN le date per lo
svolgimento delle elezioni con apposito calendario.
Le associazioni sindacali citate ne danno
comunicazione al personale interessato mediante
affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione,
cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga
prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la
presentazione delle liste e per la istituzione della
Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di
cui al comma 1. L'orario di scadenza per la
presentazione delle liste è coincidente con l'orario
di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione
delle liste.
3. Le RSU che
decadono nel corso del triennio sono rielette su
iniziativa delle associazioni sindacali
rappresentative nei termini concordati con
l'amministrazione a livello locale. Esse restano in
carica sino alla rielezione delle RSU di cui al
comma 1.
ART. 2 - Quoziente
necessario per la validità delle elezioni
1. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti
il presente regolamento nonché le pubbliche
amministrazioni favoriranno la più ampia
partecipazione dei lavoratori alle operazioni
elettorali.
2. Le elezioni sono
valide ove alle stesse abbia preso parte più della
metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso
di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le
elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora
non si raggiunga il quorum anche nelle seconde
elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei
successivi 90 giorni.
ART. 3
- Elettorato attivo e
passivo
1. Hanno diritto a
votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato in forza
nell'amministrazione, alla data delle elezioni ivi
compresi quelli provenienti da altre amministrazioni
che vi prestano servizio in posizione di comando e
fuori ruolo. Limitatamente al comparto Scuola hanno
diritto a votare i dipendenti a tempo determinato
con incarico annuale.
2. Sono eleggibili
i lavoratori che, candidati nelle liste di cui
all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro
a tempo indeterminato sia tempo pieno che parziale.
ART. 4 -
Presentazione
delle liste
1. All'elezione
della RSU possono concorrere liste elettorali
presentate dalle:
a) associazioni
sindacali rappresentative indicate nella tabella
all.... al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma...
che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al
presente accordo;
b) altre
associazioni sindacali formalmente costituite con
proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano
aderito al presente accordo ed applichino le norme
sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge
12.6.1990, n. 146.
2. Per la
presentazione delle liste alle associazioni di cui
al comma 1 è richiesto un numero di firme di
lavoratori dipendenti nell'amministrazione non
inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle
amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell'1% o
comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore
dimensione . Ogni lavoratore, può firmare una sola
lista a pena di nullità della firma apposta.
3. Non
possono presentare proprie liste le organizzazioni
sindacali affiliate a quelle rappresentative del
comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì,
presentate liste congiunte da parte di più
organizzazioni sindacali rappresentative o non
rappresentative salvo il caso che esse non versino
nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito
un nuovo soggetto sindacale.
4. Non possono
essere candidati coloro che hanno presentato la
lista né i membri della commissione elettorale.
5. Ciascun
candidato può presentarsi in una sola lista. Ove,
nonostante questo divieto un candidato risulti
compreso in più di una lista, la commissione
elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle liste e prima di
procedere all'affissione delle stesse, inviterà il
lavoratore interessato ad optare per una delle
liste, pena l'esclusione della competizione
elettorale.
6. Il numero
dei candidati per ciascuna lista non può superare di
oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da
eleggere.
7. Le firme dei
presentatori delle liste devono essere autenticate
dal responsabile della gestione del personale della
struttura amministrativa interessata. I presentatori
delle liste garantiscono sull'autenticità delle
firme apposte sulle stesse dai lavoratori.
ART. 5
-
Commissione elettorale
1. Al fine
di assicurare un ordinato e corretto svolgimento
della consultazione, nelle singole amministrazioni
sede di votazione viene costituita una commissione
elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui
all'art. 1 del presente regolamento.
2. Per la
composizione della stessa, le associazioni sindacali
di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista
potranno designare un lavoratore dipendente
dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione
dichiarerà di non volersi candidare. I componenti
sono incrementati con quelli delle liste presentate
successivamente tra il decimo ed il quindicesimo
giorno.
3. Nel caso in cui
la commissione elettorale risulti composta da un
numero di membri inferiore a tre, le associazioni di
cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.
ART. 6
- Compiti della
commissione elettorale
1. La commissione
elettorale ha il compito di procedere ai seguenti
adempimenti indicati in ordine cronologico:
§
elezione del presidente;
§
acquisizione dalla
struttura amministrativa interessata dell'elenco
generale degli elettori;
§
ricevimento delle liste
elettorali;
§
verifica delle liste e
delle candidature presentate e decisione circa
l'ammissibilità delle stesse;
§
esame dei ricorsi in
materia di ammissibilità di liste e candidature;
§
definizione dei seggi con
l'attribuzione dei relativi elettori;
§
distribuzione del
materiale necessario allo svolgimento delle
elezioni;
§
predisposizione degli
elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun
seggio;
§
nomina dei presidenti di
seggio e degli scrutatori;
§
organizzazione e gestione
delle operazioni di scrutinio;
§
raccolta dei dati
elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo
dei risultati;
§
compilazione dei verbali;
§
comunicazione dei
risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale
e alle organizzazioni sindacali presentatrici di
lista;
§
esame degli eventuali
ricorsi e proclamazione degli eletti;
§
trasmissione dei verbali
e degli atti all'amministrazione per la debita
conservazione e la trasmissione all'ARAN.
2. Le liste dei
candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della commissione elettorale,
mediante affissione nell'albo di cui all'art. 1,
almeno otto giorni prima della data fissata per le
elezioni.
ART. 7
-
Scrutatori
1. E' in
facoltà dei presentatori di ciascuna lista di
designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale,
scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione
degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le
quarantotto ore che precedono l'inizio delle
votazioni.
3. Per i presidenti
di seggio e per gli scrutatori, la durata delle
operazioni elettorali, comprendente il giorno
antecedente alla votazione e quello successivo alla
chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti
al servizio prestato.
ART. 8
-
Segretezza del voto
1. Nelle
elezioni il voto è segreto e diretto e non può
essere espresso per lettera né per interposta
persona.
ART. 9
-
Schede elettorali
1. La votazione ha
luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le
liste disposte in ordine di presentazione e con la
stessa evidenza.
2. In caso di
contemporaneità della presentazione, l'ordine di
precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono
essere firmate da almeno tre componenti del seggio.
La loro preparazione e la successiva votazione
devono avvenire in modo da garantire la segretezza e
la regolarità del voto.
4. La scheda
deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto
della votazione dal Presidente o da un altro
componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista
sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla
intestazione della lista.
6. Il voto è
nullo se la scheda non è quella predisposta o se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di
individuazione.
ART. 10
- Preferenze
1.
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un
candidato della lista da lui votata. In caso di
amministrazioni con più di 200 dipendenti, è
consentito esprimere preferenza a favore di due
candidati della stessa lista.
2. Il voto
preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo
il nome del candidato preferito nell'apposito spazio
sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200
dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i
nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un
numero di dipendenti superiore le liste dovranno
essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione
di più preferenze date a candidati della stessa
lista vale unicamente come votazione della lista,
anche se non sia stato espresso il voto della lista.
Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione
di più preferenze di candidati appartenenti a liste
differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso
di voto apposto ad una lista e di preferenze date a
candidati di altre liste, si considera valido
solamente il voto di lista e nulli i voti di
preferenza.
ART. 11
- Modalità della
votazione
1. Il luogo della
votazione sarà stabilito dalla Commissione
elettorale, previo accordo con l'Amministrazione
interessata, in modo tale da permettere a tutti gli
aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora
l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei
votanti lo dovessero richiedere, potranno essere
stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro
eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto
ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di
norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e
calendario di votazione dovranno essere portati a
conoscenza di tutti i lavoratori, mediante
comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1
del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del
giorno fissato per le votazioni.
Art. 12
-
Composizione del
seggio elettorale
1. Il seggio
è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da
un presidente, nominato dalla Commissione
elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola
lista la commissione elettorale provvede d'ufficio
alla nomina di un secondo scrutatore.
ART. 13
- Attrezzatura
del seggio elettorale
1. A cura della
Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di
una urna elettorale, idonea ad una regolare
votazione chiusa e sigillata sino alla apertura
ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve,
inoltre, poter predisporre di un elenco completo
degli elettori aventi diritto al voto presso di
esso.
ART. 14
- Riconoscimento
degli elettori
1. Gli
elettori, per essere ammessi al voto, dovranno
esibire un documento di riconoscimento personale. In
mancanza di documento personale essi dovranno essere
riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del
seggio; di tale circostanza deve essere dato atto
nel verbale concernente le operazioni elettorali.
ART. 15
- Certificazione
della votazione
1. Nell'elenco di
cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome
dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore
stesso a conferma della partecipazione al voto.
ART. 16
- Operazioni di
scrutinio
1. Le operazioni di
scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio
dopo la chiusura delle operazioni elettorali in
tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le
amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1,
del presente regolamento.
2. Al termine delle
operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio
consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel
quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali
contestazioni - (unitamente al residuo materiale
della votazione) alla Commissione elettorale che, in
caso di più seggi, procederà alle operazioni
riepilogative di calcolo dandone atto in apposito
verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due
scrutatori.
3. La Commissione
elettorale, al termine delle operazioni di cui al
comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico
tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai
seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva
convalida della RSU sarà conservato secondo accordi
tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione,
in modo da garantirne la integrità per almeno tre
mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in
conformità del facsimile di cui all'art. 12 - parte
I del presente accordo.
4. Successivamente
sarà distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della
amministrazione. I verbali saranno conservati dalla
RSU e dalla amministrazione.
ART. 17 -
Attribuzione
dei seggi
1. Il numero dei
seggi sarà ripartito secondo il criterio
proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle
singole liste concorrenti.
2. Nell'ambito
delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi
saranno attribuiti in relazione ai voti di
preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso
di parità di voti di preferenza vale l'ordine
all'interno della lista.
3. I seggi saranno
attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima
alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto
dividendo il numero dei votanti per il numero dei
seggi previsti e successivamente fra tutte le liste
che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla
concorrenza dei seggi previsti.
ART. 18 -
Ricorsi alla
commissione elettorale
1. La Commissione
elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione
di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve
essere sottoscritto da tutti i componenti della
Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque
giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini
senza che siano stati presentati ricorsi da parte
dei soggetti interessati, si intende confermata
l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne da atto
nel verbale.
3. Ove invece siano
stati presentati reclami nei termini, la Commissione
provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel
verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del
verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio
dovrà essere notificata a ciascun rappresentante
delle Associazioni sindacali che abbiano presentato
liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle
operazioni di cui al comma precedente nonché
all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1,
ultimo punto.
ART. 19 -
Comitato dei
garanti
1.Contro le
decisioni della Commissione elettorale è ammesso
ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei
garanti.
2. Tale
Comitato è composto, a livello provinciale, da un
componente designato da ciascuna delle associazioni
presentatrici di liste interessate al ricorso, da un
funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la
votazione ed è presieduto dal Direttore dell'Ufficio
del Lavoro Provinciale e per la Massima Occupazione
(ULPMO) o da un suo delegato.
3. Il Comitato si
pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
Art. 20
- Comunicazione
della nomina dei componenti della RSU
1. Copia del
verbale della Commissione elettorale, debitamente
sottoscritto dal Presidente del seggio e
controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso
all'ARAN a cura della Amministrazione ai fini della
rilevazione dei dati elettorali necessari
all'accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis
del decreto legislativo 396/1997.
2. Le parti
concordano che al fine di una corretta rilevazione
dei voti per l'accertamento della rappresentatività
nel caso in cui le associazioni sindacali
rappresentative siano costituite da federazioni di
più sigle, la lista deve essere intestata unicamente
alla federazione rappresentativa e non alle singole
sigle che la compongono.
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