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CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
QUADRIENNALE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI
PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Il giorno
8 ottobre 2003 presso la sede dell'Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione
di parte pubblica di cui al d.d. prot. n. 16687 del 20.7.2001 e la
delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce
il presente accordo, per procedere alla contrattazione integrativa
quadriennale regionale concernente la definizione dei criteri per la
fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della
scuola.
LE PARTI
VISTO
il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni,
recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, recante il Testo Unico delle
leggi vigenti in materia di istruzione;
VISTO il C.C.N.L. per il quadriennio 2002/2005 del comparto
Scuola, sottoscritto il 24.7.2003, con particolare riferimento all'art.
4, che individua le materie oggetto di contrattazione decentrata e
all'art. 142 recante le norme che continuano a trovare applicazione;
VISTO l'art. 3 del D.P.R. 23.8.1988, n. 395, che disciplina la
concessione ai dipendenti pubblici di permessi straordinari retribuiti
nella misura massima di 150 ore annue individuali, al fine di garantire
il diritto allo studio;
VISTE le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
31787 - 8.93.12 del 5 aprile 1989 e del Ministero della Pubblica
Istruzione - Gabinetto n. 319 del 24.10.1991 e 130 del 21.4.2000,
recanti istruzioni in ordine alle modalità di fruizione dei permessi per
il diritto allo studio;
STABILISCONO E
CONCORDANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Principi
generali. Campo di applicazione e durata del contratto.
1. Al
fine di favorire l'accrescimento della formazione culturale e
professionale del personale della scuola sono garantiti permessi
straordinari retribuiti fruibili per un massimo di 150 ore all'anno.
2. Può
usufruire dei permessi il personale docente, educativo ed ATA in
servizio con contratto a tempo indeterminato e, in subordine, il
personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al
termine delle attività didattiche, nonché il personale con contratto
annuale per l'insegnamento della religione cattolica. Resta inteso che
per tutto il personale con contratto a tempo determinato il permesso è
concesso in misura proporzionale all'effettivo impegno orario
settimanale.
3. Il
presente contratto non trova applicazione per i dirigenti scolastici,
per i quali la materia è disciplinata dall'art. 20 del CCNL dell'area V
della dirigenza scolastica sottoscritto il 1° marzo 2002.
4. Il
presente contratto ha validità fino al 31.12.2005 ovvero sino alla
stipula del successivo contratto regionale, fatte salve eventuali
modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative o contrattuali
nazionali o conseguenti a necessità di modifiche ritenute utili dalle
parti sottoscriventi.
ART. 2 - Determinazione del contingente.
1. Il
contingente dei permessi per il diritto allo studio è determinato
annualmente su base provinciale dai dirigenti dei Centri Servizi
Amministrativi (di seguito C.S.A.) in relazione alle dotazioni organiche
distinte per aree professionali:
-
personale
docente: scuola per l'infanzia, scuola elementare, scuola
secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado;
-
personale
educativo;
-
personale ata:
vari profili professionali.
2. Il
numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può
superare complessivamente il 3% del totale delle dotazioni
organiche provinciali adeguate alle situazioni di fatto, compresi i
posti di sostegno autorizzati in deroga dal Direttore generale, con
l'integrazione del numero di posti rapportato a 18 ore relativi
all'insegnamento della religione cattolica.
3. Il
Dirigente del C.S.A. determinerà, con atto da affiggere all'albo
dell'Ufficio entro il 15 novembre dell'anno precedente
quello cui si riferiscono i permessi, il numero complessivo dei permessi
concedibili.
4. Qualora,
nell'ambito di ciascuna provincia, le richieste provenienti da una o più
aree professionali, come innanzi specificate, fossero superiori ai
contingenti determinati, il Dirigente del C.S.A. provvede ad aumentare i
contingenti con una redistribuzione proporzionale rispetto alle quote
iniziali, riducendo quelli non impegnati, purché non venga superata la
percentuale del 3%. In detta fase di redistribuzione, i contingenti del
personale docente ed educativo rimangono distinti rispetto a quelli
relativi al personale ata.
ART. 3 - Modalità di presentazione delle domande.
1. La
domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo
studio deve essere presentata, esclusivamente per il tramite del
dirigente scolastico, al C.S.A. della provincia di servizio entro il
15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono i
permessi.
2. La
domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dall'interessato, deve
contenere, unitamente all'esplicita richiesta di concessione dei
permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88, i
seguenti dati:
-
cognome e nome, luogo
e data di nascita;
-
motivo che legittima
la richiesta dei permessi (con specificazione dei corsi di studio
che si intendono frequentare);
-
prevedibile durata
dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare;
-
ordine e grado di
scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio
per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio
per il personale ATA;
-
anzianità di servizio
di ruolo per il personale a tempo indeterminato;
-
per il personale a
tempo determinato, estremi del contratto stipulato e indicazione del
numero di anni scolastici di insegnamento con rapporto di lavoro
instaurato con atto del Dirigente del C.S.A. (o dirigenti scolastici
per gli insegnanti di religione cattolica), numero degli anni di
insegnamento con orario di cattedra;
-
indicazione
dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni
pari alla durata legale del corso di studio di cui sopra, ovvero
della condizione di non aver mai usufruito precedentemente dei
permessi per lo stesso tipo di corso.
3. L'anzianità
di servizio può essere documentata con dichiarazione personale, resa ai
sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Analogamente, la
certificazione di iscrizione ai corsi per i quali vengono richiesti i
permessi, può essere documentata con autocertificazione resa a norma
dell'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, in attesa che venga esibita
la documentazione formale rilasciata dall'Università,
dall'Istituto/Scuola o dall'Ente che organizza i corsi medesimi.
ART. 4 - Natura dei corsi la cui frequenza può dar titolo
a permessi di studio e relative modalità di concessione.
1. Ai
sensi dell'art. 3 del D.P.R. 395/1988 i permessi per diritto allo studio
sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di
titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque
abilitate al rilascio dei titoli di studi legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
2. Ogni
C.S.A. formerà più graduatorie distinte a seconda delle tipologie di
personale, di cui al precedente art. 2, secondo il seguente ordine di
priorità:
-
frequenza di
corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio
della qualifica di appartenenza;
-
frequenza di
corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio per
l'accesso alla qualifica superiore, di istruzione secondaria di
I e II grado o di un diploma di laurea o di titoli equipollenti;
-
frequenza di
corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, di
qualifica professionale, di attestati di qualificazione
professionale riconosciuti dall'ordinamento pubblico, compresi i
corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di
sostegno;
-
frequenza di
corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio
post-universitari, come sopra individuati;
-
frequenza di
corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di
pari grado a quello già posseduto.
-
A parità di condizione verrà privilegiato il personale a tempo
indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento, per
ciascuna categoria, all'anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente,
all'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane.
-
I
permessi sono rinnovabili, con priorità assoluta, rispetto ad altri
richiedenti, per il numero di anni pari alla durata legale del corsi
di cui sopra. Successivamente, a parità di condizioni, verranno
considerati, con precedenza, coloro che non hanno mai usufruito di
permessi per lo stesso tipo di corso.
-
Nel caso in cui il
numero delle domande degli aspiranti sia inferiore al contingente
massimo dei permessi concedibili, il dirigente del C.S.A. formerà
elenchi nominativi distinti a seconda della tipologia di personale.
-
I provvedimenti
formali di concessione dovranno essere predisposti dai relativi
dirigenti scolastici, sulla base dell'autorizzazione concessa dal
Dirigente del C.S.A., di norma, entro il 15 dicembre di ogni anno.
-
Il personale
beneficiario dei permessi retribuiti oggetto del presente contratto
ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la
frequenza dei corsi e la preparazione agli esami; inoltre esso non è
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ovvero durante i
giorni festivi e di riposo settimanale. La fruizione dei permessi
non limita l'accesso ai diversi istituti contrattuali previsti dal
C.C.N.L. di comparto.
-
La fruizione dei
permessi in questione deve essere garantita tramite misure di
carattere organizzativo o, in subordine, mediante il ricorso ad
assunzione di personale supplente temporaneo.
-
Il dipendente
interessato è tenuto a presentare, di norma 5 giorni prima della
fruizione, la richiesta al dirigente scolastico, specificando la
durata e le motivazioni che danno diritto al permesso.
ART. 5 - Durata dei permessi.
-
I
permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore all'anno (dal
1° gennaio al 31 dicembre) per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo
necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
Si può usufruire dei permessi per partecipare alle lezioni, per lo svolgimento
di tutte le attività connesse alla preparazione di esami o prove, per sostenere
gli esami, per effettuare ricerche e preparare tesi di laurea o di diploma, in
quanto finalizzati al conseguimento di un titolo e/o attestato riconosciuto
dall'ordinamento pubblico.
In conseguenza degli impegni surrichiamati, la fruizione dei permessi, a
richiesta degli interessati, può essere così articolata:
-
permessi orari,
utilizzando parte dell'orario giornaliero di servizio;
-
permessi
giornalieri;
-
cumulo di
permessi giornalieri.
Per ogni giorno di permesso verrà conteggiato un numero di ore
pari all'effettivo orario di servizio non prestato.
-
Al fine di
contemperare il diritto allo studio dei dipendenti scolastici con
l'analogo diritto degli studenti, dopo il 30 aprile i permessi non
possano essere fruiti in modo cumulativo. Tale limitazione si
applica al personale docente che opera nelle classi terminali nelle
quali sia previsto l'esame di stato, nonché contemporaneamente allo
svolgimento degli scrutini. Rimane fermo il diritto ai permessi
finalizzati agli esami previsti dal vigente CCNL.
ART. 6 - Certificazione.
-
La certificazione
relativa all'iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami sostenuti
o da sostenere deve essere presentata al dirigente scolastico della
sede di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque
non oltre l'anno solare (per il personale a tempo determinato, non
oltre la scadenza del contratto). I docenti che fossero chiamati a
prestare servizio in altra sede (per trasferimento, utilizzazione,
ecc.), dovranno presentare la documentazione al dirigente scolastico
che ha autorizzato il permesso entro la fine dell'anno scolastico di
riferimento.
In alternativa alla certificazione rilasciata dall'Università,
dall'Istituto/scuola o dall'Ente gestore dei corsi, gli interessati possono
produrre dichiarazioni personali sostitutive ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 con validità a tutti gli effetti di legge, ferma restando la
possibilità dell'Amministrazione di procedere a controlli, anche a campione.
-
La mancata produzione
della certificazione nei tempi prescritti comporterà la
trasformazione del permesso retribuito già concesso, in aspettativa
senza assegni, con relativo recupero delle somme indebitamente
corrisposte.
Il personale beneficiario dei permessi per il diritto allo studio
mantiene la facoltà di usufruire anche dei permessi di cui all'art.
15, comma 1 e art. 19, comma 7 del CCNL 24.7.2003.
ART. 7 - Controversie individuali.
-
In presenza di
controversia individuale di lavoro, il personale interessato
proporrà ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del
lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione previsto
dagli artt. 65 e 66 del D.L.vo 165/2001, ovvero, in alternativa, del
tentativo previsto dall'art. 130 del CCNL vigente. In quest'ultimo
caso, la richiesta del tentativo di conciliazione deve essere
depositata nell'Ufficio del contenzioso e nell'Ufficio con compiti
di segreteria funzionanti presso il competente C.S.A., ovvero
spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 8 - Norma finale
-
Il presente contratto
sarà trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche della Regione, a
cura dell'Ufficio Scolastico Regionale. Esso sarà pubblicato
all'albo delle singole istituzioni scolastiche a cura dei dirigenti
scolastici in modo che tutto il personale interessato possa
prenderne visione in tempo utile.
-
A norma dell'art. 47
ss. del d.l.vo 30.3.2001, n. 165, si dichiara che il presente
contratto non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari,
successivi impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie
assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.
LE PARTI FIRMATARIE
PER LA PARTE PUBBLICA
dr. Ruggiero Francavilla Dirigente Vicario U.S.R. Puglia
dr.ssa Anna Cammalleri Dirigente C.S.A. Taranto
dr. Corrado Nappi Dirigente U.S.R. Puglia
dr.ssa Angela Marolla Dir. Amm.vo C.S.A. Bari
PER LA PARTE SINDACALE
C.G.I.L. - Scuola
C.I.S.L. - Scuola
U.I.L. - Scuola
S.N.A.L.S. - CONF.S.A.L. |