L'INDENNITÀ
DI DISOCCUPAZIONE
CON I REQUISITI RIDOTTI
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I REQUISITI
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L'IMPORTO
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LA DOMANDA
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IL RICORSO
I
lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli
ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno
precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con
i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di
chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento
(fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è
riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato
pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle
mansioni, mobbing).
I REQUISITI
L'indennità spetta quando il lavoratore
può far valere:
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un'anzianità assicurativa per la
disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un
contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno
nel quale viene chiesta l'indennità): ad esempio, per le indennità
pagate nel 2007, il contributo deve essere stato accreditato entro
la fine del 2004;
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almeno 78 giornate di lavoro nell'anno
precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le
festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di
malattia, maternità ecc.).
L'IMPORTO
L'indennità
giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media
giornaliera, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di € 830,77,
elevato a € 998,50 per i lavoratori che possono far valere una
retribuzione lorda mensile superiore a € 1.826,07.
L'indennità è pagata dall'Inps con un unico assegno inviato a casa del
lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente
lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a
156 giornate.
LA DOMANDA
La
domanda va presentata all'Inps, su appositi moduli reperibili presso le
Sedi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è
verificata la disoccupazione.
IL RICORSO
Nel caso in
cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in
carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla
data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
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presentato agli sportelli della Sede
dell'Inps che ha respinto la domanda;
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inviato alla Sede dell'Inps per posta
con raccomandata con ricevuta di ritorno;
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presentato tramite uno degli Enti di
Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili ( Fonte:
www.inps.it)
Informazioni presso le sedi del Sindacato Fis-Comitati Autonomi di Base. |