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L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA

  • REQUISITI
  • LA DOMANDA E LA DECORRENZA
  • L'IMPORTO
  • QUANDO CESSA
  • IL RICORSO

L'indennità è un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, Mobbing). Dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.

REQUISITI 

L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere:

  • almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
  • almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità viene corrisposta per 180 giorni, ma può durare fino a nove mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.
È prorogata anche per il 2007 la norma provvisoria che prevede l'aumento della durata delle indennità a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli di età da 50 anni in poi.

LA DOMANDA E LA DECORRENZA

La domanda va presentata all'INPS entro 68 giorni dal licenziamento.

Alla domanda deve essere allegati:

  • la dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS 22) compilato dall'ultimo datore di lavoro;
  • certificato d'iscrizione nelle liste dei disoccupati;
  • la richiesta di detrazioni IRPEF.

I modelli DS 21 e DS 22 e la richiesta di detrazioni IRPEF sono disponibili, oltre che presso gli uffici dell'INPS, anche sul sito www.Inps.it, nella sezione "moduli". L'indennità decorre:

  • dall'8° giorno dal licenziamento se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni;
  • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.

L'IMPORTO

L'indennità è corrisposta nella misura del 40% della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro, nei limiti di un importo massimo mensile lordo che per il 2007 è di € 844,06, elevato a € 1.014,48 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.826,07. L'indennità viene pagata mensilmente dall'INPS con un assegno.

L'indennità in pagamento nel corso del 2007 è calcolata nel seguente modo:

  • ai lavoratori con età inferiore a 50 anni spetta il 50% della retribuzione per i primi sei mesi e il 40% per il settimo mese;
  • ai lavoratori con età pari o superiore a 50 anni spetta il 50% della retribuzione per i primi sei mesi, il 40% per i tre mesi successivi e il 30% per il decimo mese.

QUANDO CESSA

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

  • ha percepito tutte le giornate di indennità;
  • viene avviato ad un nuovo lavoro;
  • diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'assicurato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili. (Fonte: www.inps.it)

Informazioni presso le sedi della FIS-Comitati  Autonomi di Base.

 
 

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Copyright © 2006 FIS-CAB Federazione Istruzione Scuola & IRFOS
A cura di Antonio Conte - http://www.coordina.it Ultimo aggiornamento: 06-01-09